Gazzetta n. 41 del 19 febbraio 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI |
CIRCOLARE 16 febbraio 2009, n. 11 |
Premi nazionali per la traduzione - Edizione 2009. |
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Nell'ambito delle misure a favore della traduzione disposte da questo Ministero con decreto 4 febbraio 1988 (soggiorni di studio per traduttori, organizzazione di corsi di aggiornamento, convegni, seminari, incontri, informazione, studio, ricerca e documentazione sui problemi della traduzione e sulla professionalita' dei traduttori), sono stati istituiti i «Premi nazionali per la traduzione». Una commissione di esperti presieduta dal Ministro per i beni e le attivita' culturali esprimera' pareri sulla assegnazione dei Premi e sulla programmazione delle altre iniziative sopra menzionate che si avvarranno dei supporti operativi di un apposito «Centro per i traduttori e per le iniziative a favore delle traduzioni», gia' operante presso questo Centro. Si riportano qui di seguito le norme del regolamento relativo ai «Premi», con preghiera di volerle diffondere negli ambiti di rispettiva competenza.
Art. 1.
«I Premi nazionali per la traduzione» sono conferiti dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, su conforme e motivato parere della commissione di cui sopra, per l'importo complessivo di euro sessantunomilanovecentosettantadue (61.972,00) (vedi nota 1) e con la seguente articolazione: A) Quattro Premi indivisibili dell'importo di euro dodicimilanovecentoundici (12.911,00) ciascuno da conferire, quale riconoscimento di superiore merito per l'attivita' svolta, rispettivamente a: 1) un traduttore in italiano di una o piu' opere da altra lingua (classica o moderna) o dialetto; 2) un traduttore in lingua straniera di una o piu' opere in italiano (o in dialetto); 3) un editore italiano per opere tradotte da altre lingue (classiche o moderne) o dialetto; 4) un editore straniero per opere in italiano (o in dialetto) tradotte in altre lingue. B) Fino a quattro Premi speciali indivisibili di importo non inferiore ad euro duemilacinquecentottantadue (2.582,00) ciascuno, da conferire in riconoscimento degli elevati apporti culturali o professionali o tecnici o metodologici, realizzati nell'ambito e in supporto del tradurre informazioni, messaggi, normative gia' concepiti in altra lingua o dialetto, o nella traduzione di testi non primariamente destinati alla pubblicazione o che afferiscano a mezzi della comunicazione di ogni altra specie, acquisiti per iniziativa individuale o nell'ambito di attivita' di imprese, enti, amministrazioni ed organizzazioni nazionali ed internazionali.
(1) La suddetta somma potra' essere ridotta con riferimento alla disponibilita' di bilancio. |
| Art. 2.
Agli effetti della deliberazione sul conferimento dei Premi, la commissione si atterra' ai criteri qui di seguito indicati: Le espressioni «editore», «traduttore», «traduzione», sono riferite non soltanto a produttori e prodotti editoriali convenzionalmente resi pubblici per mezzo della stampa, ma ad ogni attivita' intesa a riformulare, per opera dell'ingegno, il testo di qualsivoglia informazione o messaggio in ulteriori e differenti linguaggi, indipendentemente dalla loro natura (letteraria, scientifica, pragmatica) e dai mezzi di comunicazione cui vengano affidati; per i traduttori si ritengono meritevoli di riconoscimento le opere che consentono di rilevarne la spiccata personalita' e la funzione di mediatori culturali. La figura del traduttore si contraddistingue per l'acutezza delle analisi e la consapevolezza di percorsi metodologici, che si fondino su scelte motivate all'interno di due sistemi - non solo di ordine linguistico e tecnico - dal cui confronto scaturiscano significative corrispondenze e adeguati esiti omologici; per gli editori sono rilevanti l'impegno culturale e promozionale delle iniziative caratterizzate, se stranieri, da una particolare attenzione per la diffusione della ricerca scientifica e della cultura italiana all'estero; se italiani, da linee e programmi nei quali le traduzioni, anche in rapporto alle dimensioni dell'impresa ed alle condizioni nelle quali essa operi, rivestano un ruolo particolarmente significativo. |
| Art. 3.
La commissione procede con motivate delibere in ordine al conferimento dei Premi sulla base delle proposte, degli orientamenti e delle valutazioni autonomamente elaborati nel proprio seno, attenendosi ai criteri di cui all'art. 2 del presente regolamento, anche in assenza di domanda o formale atto di candidatura. Proposte concernenti operatori, opere ed attivita' relative alla traduzione, che si ritengano meritevoli di riconoscimento, potranno essere inviate, anche a cura degli interessati, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare, corredate di ogni elemento ed informazione atti a facilitarne la valutazione. Le proposte devono essere inviate al Ministero per i beni e le attivita' culturali - Direzione generale per i beni librari, gli Istituti culturali ed il diritto d'autore - Centro per il libro e la lettura - Segreteria della commissione per i Premi nazionali per la traduzione, via dell'Umilta' n. 33 - 00187 Roma. |
| Art. 4.
La commissione delibera in ordine al conferimento dei Premi sulla base delle articolate proposte formulate da un apposito comitato tecnico-scientifico composto dagli esperti. Per ciascuna edizione dei Premi, il comitato elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei votanti, un relatore che, con mandato annuale non rinnovabile, ne coordina altresi' i lavori. Il Ministero degli affari esteri e' pregato di voler inviare copia della presente circolare, oltre che alle rappresentanze italiane all'estero, anche agli Istituti italiani di cultura, alla rappresentanza italiana presso la Unione europea ed alla Commissione dell'Unione europea - Unita' X - Cultura. |
| Art. 5.
I nomi dei vincitori saranno resi noti attraverso i mezzi della comunicazione. |
| Art. 6.
La presente circolare sara' inviata agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il direttore generale per i beni librari, gli Istituti culturali ed il Diritto d'autore: Fallace |
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