Gazzetta n. 41 del 19 febbraio 2009 (vai al sommario)
ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto agenzie fiscali biennio economico 2008-2009.

Il giorno 29 gennaio 2009 alle ore 15,30 presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:
L'ARAN nella persona del Presidente avv. Massimo Massella Ducci Teri ………. firmato ……….
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

=====================================================================
Organizzazioni sindacali: | Confederazioni: ===================================================================== CGIL FP |CGIL non firma |non firma CISL FPS |CISL
firmato |firmato UIL/PA |UIL firmato |firmato FED. CONFSAL-SALFI |CONFSAL firmato |firmato RDB/PI CUB |RDB - CUB non firma |non firma FLP |CSE non firma |non firma

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Agenzie Fiscali per il biennio economico 2008-2009.

COMPARTO AGENZIE FISCALI

CCNL

Biennio economico 2008-2009
Art. 1.

Campo di applicazione, durata
e decorrenza del contratto

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all'art. 3 del CCNQ dell'11 giugno 2007 sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva.
2. Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 e concerne gli istituti giuridici e del trattamento economico di cui ai successivi articoli.
3. Per quanto non previsto dal presente contratto restano in vigore le norme dei precedenti CCNL.
 
Art. 2.

Valutazione e misurazione dell'attivita'
e dei servizi pubblici

1. Nell'ottica di proseguire il processo di innovazione e di miglioramento dell'organizzazione e dell'attivita', le agenzie, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, daranno maggiore impulso alle logiche di implementazione dello sviluppo delle capacita' e delle competenze organizzative in funzione degli obiettivi fissati.
2. Nella programmazione delle attivita', le agenzie, anche in coerenza con le convenzioni di cui all'art. 59 del decreto legislativo n. 300 del 1999 e con l'atto di indirizzo del vertice politico, adeguano le loro strategie di azione ai seguenti principi:
miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate alla missione istituzionale di controllo;
sviluppo qualitativo delle modalita' relazionali con il pubblico, anche mediante la semplificazione delle relative procedure;
miglioramento delle condizioni di fruibilita' dei servizi, anche attraverso la facilitazione dell'accesso alle attivita' di assistenza e di informazione;
implementazione delle specifiche attivita' istituzionali attraverso il potenziamento dei metodi di pianificazione aziendale e la valorizzazione della gestione orientata ai risultati ed alla sperimentazione delle soluzioni innovative;
conseguimento di una maggiore efficienza anche nell'espletamento di attivita' e procedure interne, amministrative e di supporto.
3. Le agenzie possono, inoltre, individuare i piani di attivita' che avranno come destinatari:
gli utenti esterni, ai quali sono rivolte le attivita' delle singole agenzie, in relazione alle rispettive competenze istituzionali;
gli utenti interni, che per lo piu' svolgono un'attivita' di supporto a quella rivolta all'esterno delle agenzie oppure a vantaggio degli stessi dipendenti delle medesime.
4. In questo quadro di riferimento, le agenzie istituiscono o confermano, ove adottati, i sistemi di valutazione delle proprie attivita' e, al fine di evitare che gli stessi abbiano una valenza meramente formale, assicurano, con cadenza annuale, la concreta verifica della corrispondenza dei servizi erogati ad oggettivi standard di qualita', attraverso la misurazione della produttivita' conseguita, nonche' l'implementazione del livello qualitativo e quantitativo dei prodotti resi e dei servizi erogati.
5. In sede di attuazione del sistema di valutazione delle proprie attivita', le agenzie dovranno, in ogni caso, tenere presenti le seguenti metodologie:
identificazione dei processi nei quali si articola l'azione;
individuazione delle risorse necessarie, con particolare riguardo alle competenze ed alle professionalita' coinvolte;
indicazione dei dirigenti responsabili delle strutture interessate.
6. In relazione a quanto previsto dai commi precedenti, le agenzie devono rendere conto dei risultati conseguiti, dei costi sostenuti, delle risorse umane impiegate, assicurandone la piu' ampia trasparenza e pubblicita'. Tali risultati vengono utilizzati dalle agenzie anche per definire successive misure di miglioramento dell'attivita'.
7. Le parti concordano sull'esigenza di individuare, anche mediante l'istituzione di apposite commissioni, sedi e momenti di incontro tra agenzie, organizzazioni sindacali ed utenti in merito all'efficienza ed alla qualita' dei servizi ed al conseguimento degli obiettivi stabiliti in sede di predisposizione dei programmi di azione.
8. La verifica dell'attivita' amministrativa nel suo complesso, come delineata nei precedenti commi, costituisce anche un elemento di particolare rilevanza, che potra' favorire una valutazione delle strutture/uffici e del personale, assicurando il rispetto dei canoni di oggettivita' e trasparenza.
9. Le disposizioni contenute nel presente articolo sono attuate, comunque, nel rispetto dell'attuale sistema delle relazioni sindacali e non innovano le procedure previste nella disciplina contrattuale vigente, anche in materia di valutazione del personale.
 
Art. 3.

Piani di attivita' per il miglioramento
delle singole strutture organizzative

1. Nell'ambito degli obiettivi assegnati, con le convenzioni di cui all'art. 59 del decreto legislativo n. 300 del 1999 e con l'atto di indirizzo del vertice politico, ogni singola struttura puo' adottare procedure per la definizione di specifici piani di attivita' e/o programmi di miglioramento, finalizzati al progressivo sviluppo organizzativo e gestionale, con particolare riferimento a quelli rivolti all'utenza esterna.
2. I piani di attivita' di cui al comma 1, devono corrispondere ad esigenze effettive dell'agenzia ed apportare un concreto e misurabile contributo alla attivita' ordinaria della struttura interessata nell'ambito di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, e, in tale ottica, possono essere collegati a meccanismi di incentivazione della produttivita' collettiva ed individuale.
3. In relazione ai commi precedenti sono individuati i seguenti criteri generali:
in presenza dei suddetti piani di attivita' il dirigente dovra' prevedere che la verifica dei risultati avvenga con cadenza annuale in relazione ad obiettivi intermedi preventivamente fissati;
con riferimento ai risultati ottenuti nella realizzazione dei piani di attivita' i dirigenti attribuiscono i trattamenti accessori, secondo le procedure previste dall'art. 85 (Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttivita') del CCNL del 28 maggio 2004.
4. Le disposizioni contenute nel presente articolo sono attuate nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali attualmente vigente.
 
Art. 4.

Stipendio tabellare

1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dal CCNL del 10 aprile 2008, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nella Tabella A ed alle scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalla allegata Tabella B.
3. Gli incrementi di cui al comma 2 devono intendersi comprensivi dell'indennita' di vacanza contrattuale prevista dall'art. 2, comma 6, del citato CCNL del 10 aprile 2008.
 
Art. 5.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita, sul TFR, sull'indennita' di cui all'art. 67, comma 4 (codice disciplinare) del CCNL del 28 maggio 2004 come modificato dall'art. 8, comma 2 del CCNL del 10 aprile 2008, ed all'art. 70, comma 7 (sospensione cautelare in caso di procedimento penale) del CCNL del 28 maggio 2004, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 4 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2008-2009. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita, del trattamento di fine rapporto, di licenziamento, nonche' di quella prevista dall'art. 2122 c.c. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Resta confermato quanto previsto dal comma 3 dell'art. 81 (effetti dei nuovi stipendi) del CCNL del 28 maggio 2004.
 
Art. 6.

Fondo per le politiche di sviluppo
delle risorse umane e per la produttivita'

1. Il Fondo di cui all'art. 84, del CCNL del 28 maggio 2004 come modificato dall'art. 15 del CCNL del 10 aprile 2008, sara' integrato sulla base di specifiche disposizioni di legge, come segue:
il recupero, entro il 30 giugno 2009 e con le modalita' previste dall'art. 61, comma 17 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008 convertito dalla legge n. 133 del 2008, delle risorse derivanti dai tagli ai fondi unici di amministrazione di cui all'art. 67, comma 5, delle citate disposizioni legislative;
il recupero delle risorse di cui all'art. 67, commi 2 e 3 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, relativo al finanziamento dei Fondi unici delle amministrazioni dalle leggi speciali di cui all'Allegato B dei citati testi di legge, anche utilizzando i risparmi aggiuntivi previsti dal comma 34 dell'art. 2, del disegno di legge finanziaria per il 2009, realizzati per effetto di processi amministrativi di razionalizzazione e riduzione dei costi di funzionamento dell'amministrazione, che possono essere destinate al finanziamento della contrattazione integrativa, a seguito di verifica semestrale effettuata dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 2, comma 33 del medesimo disegno di legge. Le risorse di cui al citato art. 67 saranno erogate integralmente secondo le modalita' e le decorrenze previste dalle richiamate leggi speciali.
 
Art. 7.

Indennita' di amministrazione

1. L'indennita' di cui all'art. 13 del CCNL del 10 aprile 2008 e' incrementata, con decorrenza 1 gennaio 2009, nelle misure indicate nella Tabella C.
 
Allegato

----> Vedere tabelle da pag. 39 a pag. 42 <----
 
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