Gazzetta n. 41 del 19 febbraio 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 2009, n. 8
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115, concernente il riordino della Commissione per le pari opportunita' tra uomo e donna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115, recante regolamento per il riordino della Commissione per le pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Ritenuta la necessita' di modificare il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2007;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 24 novembre 2008;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le pari opportunita', di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per l'attuazione del programma di Governo;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera c), le parole: «e sociali» sono sostituite dalle seguenti: «, sociali e imprenditoriali»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il Vice Presidente, nominato ai sensi dell'articolo 4, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di temporaneo impedimento o su delega dello stesso.»;
c) al comma 5, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Alle riunioni della Commissione partecipa, senza diritto di voto, il Capo Dipartimento per le pari opportunita'.»;
d) al comma 5, dopo l'ultimo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Alle riunioni della Commissione puo' essere invitata la consigliera o il consigliere nazionale di parita' quando si discuta di questioni che coinvolgono materie di loro competenza.».



Nota all'art. 1:
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante
«Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri» (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1999, n.
205, supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 115, recante «Regolamento per il riordino della
Commissione per le pari opportunita' tra uomo e donna, a
norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 1° agosto
2007, n. 177.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115 recante
«Regolamento per il riordino della Commissione per le pari
opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248», come
modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Composizione della Commissione). - 1. La
Commissione per le pari opportunita' fra uomo e donna, gia'
istituita ai sensi dell'art. 3, del decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198, di seguito denominata: «Commissione»,
opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per i diritti e le pari opportunita' e ha
durata di tre anni decorrenti dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento.
2. La Commissione e' composta da venticinque membri:
a) il Ministro per i diritti e le pari opportunita', di
seguito denominato «Ministro», che la presiede;
b) undici componenti scelti nell'ambito delle
associazioni e dei movimenti delle donne maggiormente
rappresentativi sul piano nazionale;
c) tre donne che si siano particolarmente distinte, per
riconoscimenti e titoli, in attivita' scientifiche,
letterarie, sociali e imprenditoriali;
d) tre rappresentanti regionali designati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
e) quattro personalita' espressive degli organismi
sindacali con peculiare esperienza in materia di politiche
di genere;
f) tre componenti scelti nell'ambito delle
organizzazioni imprenditoriali e della cooperazione
femminile maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
3. Il Vice Presidente, nominato ai sensi dell'art. 4,
sostituisce il Presidente in caso di assenza o di
temporaneo impedimento o su delega dello stesso.
4. Il Segretario, nominato ai sensi dell'art. 4,
collabora con il Presidente e il Vice Presidente e, sulla
base del programma di lavoro approvato dal Presidente, cura
gli adempimenti ai fini dell'insediamento dei gruppi di
lavoro, sentite le indicazioni dei componenti, partecipando
ai lavori dei medesimi gruppi quando necessario.
5. La Commissione si riunisce almeno nove volte l'anno.
Alle riunioni della Commissione partecipa, senza diritto di
voto, il Capo Dipartimento per le pari opportunita'. Almeno
due volte l'anno, la Commissione si riunisce a composizione
allargata, con la partecipazione di un rappresentante di
pari opportunita' per ogni regione e provincia autonoma,
anche al fine di acquisire osservazioni, richieste e
segnalazioni in merito a questioni che rientrano
nell'ambito delle competenze del sistema delle regioni e
delle autonomie locali. Alle riunioni della Commissione
puo' essere invitata la consigliera o il consigliere
nazionale di parita' quando si discuta di questioni che
coinvolgono materie di loro competenza.
6. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione
i componenti non hanno diritto a percepire alcun compenso o
indennita'; ai componenti che abbiano la sede di servizio
fuori dal comune sede della riunione della Commissione, o
del gruppo di lavoro cui eventualmente partecipino, vengono
rimborsate le spese di viaggio, purche' debitamente
documentate; parimenti sono rimborsate le spese di viaggio,
vitto ed alloggio, per eventuali missioni deliberate dalla
Commissione.
7. I componenti decadono dalla Commissione per assenze
alle riunioni non giustificate anche non continuative
superiori a quattro. La decadenza e' dichiarata dal
Ministro.».



 
Art. 2.

Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115, la lettera a) e' sostituita dalle seguenti:
«a) nomina con proprio decreto il Vice Presidente tra i componenti della Commissione;
a-bis) fissa le linee d'indirizzo dell'attivita' della Commissione;».



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115 recante
«Regolamento per il riordino della Commissione per le pari
opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248», come
modificato dal presente decreto:
«Art. 4 (Competenze del Ministro). - 1. Il Ministro:
a) nomina con proprio decreto il Vice Presidente tra i
componenti della Commissione;
a-bis) fissa le linee d'indirizzo dell'attivita' della
Commissione;
b) determina il programma annuale di lavoro,
individuando le relative risorse ai sensi dell'art. 6,
tenendo conto delle proposte della Commissione;
c) convoca le riunioni della Commissione e ne fissa
l'ordine del giorno;
d) nomina con proprio decreto fino a quattro esperti e
consulenti competenti in materia di politiche di genere
determinandone il compenso;
e) nomina il Segretario tra i componenti della
Commissione.».



 
Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 20 gennaio 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Carfagna, Ministro per le pari opportunita'
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Rotondi, Ministro per l'attuazione del programma di Governo Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2009 Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 356
 
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