Gazzetta n. 39 del 17 febbraio 2009 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 febbraio 2009 |
Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione di criticita' inerente ai gravi dissesti idrogeologici con conseguenti movimenti franosi in atto nei territori dei comuni di Naro e di Agrigento. (Ordinanza n. 3739). |
|
|
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 marzo 2005, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio del comune di Naro, in provincia di Agrigento, interessato da gravi dissesti idrogeologici con conseguenti movimenti franosi; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 maggio 2005, concernente l'estensione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 marzo 2005 al territorio del comune di Agrigento interessato da gravi dissesti idrogeologici con conseguenti movimenti franosi; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3450, del 16 luglio 2005, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione emergenziale inerente ai gravi dissesti idrogeologici con conseguenti movimenti franosi in atto nei territori dei comuni di Naro e di Agrigento»; Visto l'art. 11 dell'ordinanza di protezione civile n. 3603 del 30 luglio 2007 e l'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3642 del 16 gennaio 2008; Considerato che in relazione al sopra menzionato contesto di criticita' sono venute meno le condizioni richieste dalla citata legge n. 225 del 1992 per la concessione di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza; Considerato che permane la diffusa situazione di crisi suscettibile di determinare gravi pregiudizi alla collettivita', sicche' occorre adottare ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose; Ravvisata, quindi, la necessita' di assicurare continuita' alle attivita' poste in essere in regime straordinario finalizzate al superamento del contesto critico in esame; Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui consentire al Commissario delegato di procedere al definitivo completamento degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in atto nel territorio del della regione Siciliana; Vista la nota del 28 marzo 2008 del Vice - Presidente della regione Siciliana; Acquisita l'intesa della regione Siciliana con nota del 30 dicembre 2008; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1.
1. Il Presidente della regione Siciliana e' confermato, fino al 31 dicembre 2009, Commissario delegato e provvede, in regime ordinario ed in termini d'urgenza, all'attuazione ed al completamento di tutte le iniziative necessarie per il definitivo superamento del contesto critico inerente ai gravi dissesti idrogeologici con conseguenti movimenti franosi in atto nei territori dei comuni di Naro e di Agrigento. 2. La regione Siciliana, anche per il tramite del Commissario delegato nell'ambito delle proprie competenze, puo' provvedere a soddisfare le eventuali esigenze residuali di assistenza, anche economica in favore delle famiglie che hanno usufruito del contributo ex art. 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3450 del 2005 che alla data di cessazione dello stato d'emergenza continuano a sostenere oneri per l'autonoma sistemazione. Il contributo economico dovra' essere commisurato alle reali condizioni di indigenza dei nuclei familiari accertate dalle amministrazioni comunali con modalita' definite dalla regione e comunque non superiore a quello percepito ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3450 del 2005. 3. Il Commissario delegato e' altresi' autorizzato ad avvalersi, ricorrendone le condizioni di necessita' e sulla base delle vigenti disposizioni in materia, del personale della struttura commissariale, ai sensi dell'art. 8 dell'ordinanza di protezione civile n. 3450 del 2005. 4. Il Commissario delegato provvede ad individuare le amministrazioni e gli enti cui, ove necessario, trasferire, entro il termine indicato al comma 1, gli interventi e le opere, nonche' tutta la relativa documentazione amministrativa e contabile e le residue risorse finanziarie necessarie al completamento, in regime ordinario, delle iniziative gia' programmate ed avviate ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3450 del 2005. 5. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico dell'art. 7 dell'ordinanza di protezione civile n. 3450 del 2005. |
| Art. 2.
1. In ragione delle ulteriori attivita' da porre in essere ai sensi dell'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3642 del 16 gennaio 2008 il Commissario delegato di cui all'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3450 del 2005 e' autorizzato, fino al 31 dicembre 2009, ad utilizzare la contabilita' speciale aperta ai sensi dell'art. 2, comma 3, della medesima ordinanza. |
| Art. 3.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza i Commissari delegati, ove ne ricorrano i presupposti, provvedono utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente. |
| Art. 4.
1. I Commissari delegati trasmettono al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione conclusiva sulle attivita' poste in essere corredata della rendicontazione delle spese sostenute. |
| Art. 5.
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 febbraio 2009 Il Presidente: Berlusconi |
|
|
|