Gazzetta n. 39 del 17 febbraio 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 febbraio 2009
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3738).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti di protezione civile;
Visto l'art. 1 della legge 14 novembre 2000, n. 331;
Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125;
Considerato che nel mese di novembre 2008 si sono verificati disordini di carattere politico nello stato della Thailandia;
Considerato che detti disordini e tensioni politiche hanno provocato disagi e blocchi di numerosi cittadini italiani sul territorio interessato;
Ravvisata, quindi, la necessita' di entrare urgentemente in contatto con i cittadini italiani presenti a diverso titolo nel territorio della Thailandia, al fine di fornire ai medesimi comunicazioni cautelative ed operative;
Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 12 marzo 2003, il quale prevede che gli operatori telefonici possono prescindere dal consenso dell'interessato in caso di disastri e calamita' naturali nei quali l'invio dei messaggi in deroga alla disciplina dei dati sia specificamente disposta da un soggetto pubblico centrale che adotti ai sensi di legge un provvedimento d'urgenza per ragioni, tra l'altro, connesse alla tutela della sicurezza pubblica;
Vista la decisione del Garante per la protezione dei dati personali del 7 luglio 2007;
Vista la convenzione firmata in data 12 luglio 2007 tra l'Unita' di crisi del Ministero degli affari esteri e gli operatori di telefonia mobile;
Ritenuto che l'unico strumento per conseguire le summenzionate finalita' e' costituto dall'invio a tutti gli abbonati ed ai titolari di carte telefoniche ricaricabili di un messaggio SMS - short message service - da parte dei gestori dei servizi di telefonia mobile;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3543 del 26 settembre 2006, recante «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilita' nel territorio della Capitale della Repubblica», e successive modifiche ed integrazioni, le note del Commissario delegato del 21 ottobre 2008 e 9 gennaio 2009 nonche' l'intesa della regione Lazio;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3693 e n. 3721 del 2008;
Visto il decreto-legge 23 maggio 2008 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'art. 19 del citato decreto-legge n. 90/2008 con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 e n. 3693 del 2008, n. 3718 e n. 3721 del 2008 emanate per fronteggiare l'emergenza in materia di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di «grande evento» relativa alla Presidenza italiana del G8 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, n. 3642 del 2008 art. 15, n. 3652 del 2008 art. 6, n. 3663 del 2008, n. 3669 del 17 aprile art. 1, n. 3698 del 29 agosto 2008, n. 3704, n. 3707, 3710 e 3719 del 2008;
Visti i verbali di consegna di pertinenze di demanio pubblico marittimo del 4 e del 26 settembre 2008;
Viste le note del 9 dicembre 2008 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, del 28 gennaio 2009 del Vice - Presidente della medesima Regione e del 29 gennaio 2009 del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento sviluppo e coesione economica;
Considerato che sono in corso di realizzazione, presso l'isola di La Maddalena, gli interventi previsti dalle citate ordinanze, finalizzati ad assicurare l'ottimale svolgimento del Vertice G8 garantendo le peculiari esigenze di urgenza, speditezza e sicurezza correlate all'organizzazione del «grande evento»;
Ravvisata l'opportunita' che le Forze armate concorrano alla vigilanza ed alla protezione dei cantieri e dei siti dell'isola di La Maddalena interessati dallo svolgimento del Vertice G8;
Sentiti il Ministro della difesa ed il Ministro dell'interno;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 marzo 2005, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto, in provincia di Cosenza, interessato da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi e la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3427 del 29 aprile 2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2008, con il quale e' stato prorogato lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico ambientale determinatasi nella laguna di Marano - Grado;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3217 del 3 giugno 2002, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3552 del 17 novembre 2006, n. 3556 del 21 dicembre 2006, n. 3602 del 9 luglio 2007, n. 3618 del 5 ottobre 2007, n. 3636 del 28 dicembre 2007;
Vista la nota del Presidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 12 dicembre 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2009, con il quale gli stati d'emergenza concernenti gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2009;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 2002, n. 3279 del 10 aprile 2003 e n. 3559 del 27 dicembre 2006 nonche' la nota del 27 novembre 2008 del Commissario delegato - Presidente della regione Molise e la nota del 27 gennaio 2009 del Presidente della regione Puglia - Commissario delegato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e di dicembre 2008;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008»;
Vista la nota del 28 gennaio 2009 dell'Agenzia interregionale del fiume Po;
Visti gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 22 gennaio 2009 presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in ordine agli interventi urgenti per la pulizia, bonifica e la manutenzione straordinaria del Tevere nel tratto metropolitano;
Vista la nota del 21 gennaio 2009 del Sindaco di Roma;
Vista la nota del 9 gennaio 2009 dell'Assessore alla sicurezza territoriale, difesa del suolo e della costa e della protezione civile della Regione Emilia-Romagna con la quale sono state rappresentate alcune specifiche esigenze della Regione medesima, ad integrazione delle disposizioni generali emanate a livello nazionale, tese alla migliore e piu' rapida ed efficace attuazione delle attivita' e degli interventi urgenti volti al superamento della situazione di emergenza;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3559/2004 recante: «Primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Bologna il giorno 14 settembre 2003»;
Vista la nota prot. n. PG.2009.0012777 del 20 gennaio 2009 con la quale il Presidente della Provincia di Bologna, Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3559/2004, ed il Presidente della Regione Emilia Romagna, hanno rappresentato l'esigenza di destinare alcune somme residue maturate al termine degli interventi previsti dalla richiamata ordinanza n. 3559/2004 ad implementare il programma provinciale di interventi di messa in sicurezza contro il rischio sismico degli edifici scolastici provinciali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marittime, successivamente prorogata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007, fino al 31 dicembre 2009;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3350/2004, 3382/2004,3410/2005, 3485/2005, 3516/2006, 3536/2006, 3545/2006, 3552/2006, 3652/2008, 3661/2008 e n. 3716/2008 art. 11, emanate per fronteggiare il contesto emergenziale in atto nei territori dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marittime;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2007 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza socio - economico - sanitaria nel territorio della Regione Calabria, fino al 31 dicembre 2009, la successiva ordinanza di protezione civile n. 3635 del 21 dicembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2006, recante la dichiarazione dello stato di emergenza ambientale determinatosi nel settore del traffico e della mobilita' nella citta' di Messina, nonche' l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2007, n. 3633 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio 1999 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza per la citta' di Roma e provincia in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, i successivi decreti volti a prorogare lo stato di emergenza, nonche' le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3283 del 18 aprile 2003, n. 3313 del 12 settembre 2003, n. 3375 del 10 settembre 2004 e n. 3473 del 2 settembre 2005;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 2008, n. 3648, e 4 luglio 2008, n. 3690, adottate ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista la nota del 14 gennaio 2009, con la quale il Presidente della regione Lazio ha rappresentato la necessita' che venga prorogata l'attivita' dell'ufficio commissariale, onde procedere al completamento degli interventi in atto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui e' stato prorogato lo stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2009, nel territorio delle isole Eolie;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 2008, n. 3646, recante: «Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare il contesto emergenziale in atto nel territorio delle isole Eolie, nonche' l'ordinanza di protezione civile n. 3691 del 2008»;
Vista la nota del 29 gennaio 2009 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in ordine alla nomina del Commissario delegato per fronteggiare il contesto emergenziale in atto nel territorio delle isole Eolie;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2009, n. 3735, recante: «Ulteriori disposizioni di protezione civile per fronteggiare lo stato di criticita' conseguente ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attivita' vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2009, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio - economico - ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno e' stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2009;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003, n. 3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3348 del 2 aprile 2004, 3364 del 13 luglio 2004, n. 3378 dell'8 ottobre 2004, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3388 del 23 dicembre 2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3449 del 15 luglio 2005, n. 3452 del 1° agosto 2005, n. 3494 del 11 febbraio 2006, n. 3506 del 23 marzo 2006, n. 3508 del 13 aprile 2006, n. 3559 del 27 dicembre 2006, e n. 3564 del 9 febbraio 2007;
Vista la nota del 19 gennaio 2009 del Generale Roberto Jucci - Commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale in atto nel bacino idrografico del fiume Sarno;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.

1. In conseguenza dei disordini di carattere politico che si sono verificati in Thailandia nel mese di novembre 2008 ed al fine di far pervenire con la massima urgenza utili informazioni ai cittadini italiani presenti sul territorio, le societa' di gestione di sistemi di telefonia mobile forniscono al Ministero degli affari esteri ed in coordinamento con il medesimo, ogni dato, elemento ed informazione disponibili ai fini della ricognizione e localizzazione dei cittadini italiani attualmente presenti nel territorio della Thailandia. Le medesime societa' provvedono, altresi', ad inoltrare ai titolari di utenze di telefonia mobile di rispettiva competenza, che risultino residenti o presenti nel territorio interessato, apposito SMS - short message service -, il cui testo e' concordato con il Ministero degli affari esteri.
 
Art. 2.

1. L'art. 1, comma 2, lett. c2), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2006, n. 3543, e' sostituito dal seguente:
«c2) ai nodi di interscambio accessibili dalle reti viarie in corrispondenza delle connessioni con le linee di trasporto pubblico e le reti ferroviarie cittadine, da realizzarsi anche con il ricorso alla procedura della finanza di progetto ai sensi degli articoli 153 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; ».
2. All'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2006, n. 3543, le parole: «15 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «20 unita'».
 
Art. 3.

1. I poteri di nomina di commissari ad acta, attribuiti dall'art. 4, comma 5, della Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3693 del 16 luglio 2008 al gestore del Consorzio unico, sono trasferiti, per i debiti dagli enti locali maturati fino al 24 luglio 2008 nei confronti del consorzio, al soggetto di cui all'art. 13, comma 3, della Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3721 del 19 dicembre 2008. Al soggetto di cui all'art. 13, comma 2, della Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3721 del 19 dicembre 2008 sono altresi' attribuiti i poteri di nomina di commissari ad acta per le somme dovute dagli enti locali al consorzio unico successivamente alla data del 24 luglio 2008, e, per le somme dovute dagli enti locali ai rimanenti consorzi di bacino della regione Campania, successivamente alla data di pubblicazione della presente ordinanza. La nomina dei Commissari ad acta e' subordinata alla documentata richiesta dei crediti reclamati da parte dei consorzi di bacino.
2. Per l'attuazione del presente aticoli i Commissari ad acta procedono al pagamento delle somme dovute dagli enti locali anche attraverso il compimento di attivita' negoziale, prevedendo ipotesi di rinunzie e transazioni anche con riferimento agli interessi maturati. In caso di mancato pagamento da parte degli enti locali delle somme concordate nei piani di rientro i titolari degli incarichi indicati al comma 1 si avvalgono delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 convertito con modificazioni nella legge 27 gennaio 2006, n. 21 e dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2008, n. 3657.
3. All'art. 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente comma 6-bis I titolari degli incarichi di cui al comma 1 sono autorizzati ad avvalersi di consulenze professionali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti per la missione, collegate alla specificita' propria della missione stessa, determinandone altresi' la durata ed il relativo compenso.
4. Stante la permanenza delle criticita' accertate nei contesti territoriali indicati dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3718 del 28 novembre 2008 e nelle more della decisione da parte del Consiglio di Stato sulla natura del rapporto di lavoro del personale a tempo determinato del Consorzio Unico delle province di Napoli e Caserta, Articolazione Territoriale NA1, il termine del contratto del detto personale, fissato alla data del 31 gennaio 2009, e fermo restando quanto stabilito nella citata disposizione, e' prorogato fino al 30 aprile 2009.
5. Il presidente del Consorzio Unico delle province di Napoli e Caserta, fermo restando la possibilita' di procedere all'eventuale accorpamento delle Articolazioni Territoriali, al fine di assicurare la continuita' amministrativa sino alla nomina del consiglio di amministrazione, e, comunque, non oltre il 30 aprile 2009, continua ad avvalersi dei responsabili delle Articolazioni Territoriali del Consorzio Unico nei termini e secondo le modalita' gia' determinati dal Gestore Unico del predetto Consorzio Unico.
 
Art. 4.

1. Al fine di garantire la piena operativita' nella gestione del servizio di trasporto rifiuti, l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali del Consorzio Unico delle province di Napoli e Caserta e' effettuata a seguito di comunicazione presentata alla Sezione regionale dell'albo territorialmente competente, con le modalita' di cui all'art. 13, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente del 28 aprile 1998, n. 406 ed e' efficace dalla data di presentazione della comunicazione medesima.
2. Entro sei mesi dalla data del provvedimento di iscrizione, il Consorzio Unico delle province di Napoli e Caserta perfeziona, ai sensi della normativa vigente, la documentazione relativa alla disponibilita' dei veicoli riportati nel foglio notizie allegato alla comunicazione.
 
Art. 5.

1. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno per le maggiori esigenze connesse al superamento dell'emergenza rifiuti nella regione Campania, al personale assegnato al dispositivo di sicurezza del Sottosegretario di Stato, incaricato ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, e' attribuito il trattamento economico di cui all'art. 22 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2006, n. 3536. Ai relativi oneri si provvede a carico del Fondo di protezione civile.
 
Art. 6.

1. Per accelerare l'espletamento delle iniziative necessarie alla realizzazione del «grande evento» relativo alla Presidenza italiana del G8, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2007, e per favorire il rilancio turistico e socio-economico dell'arcipelago della Maddalena con particolare riferimento al rilancio della portualita' turistica, commerciale e militare degli specchi d'acqua compresi tra Cala Balbiano a Punta Chiara e la sistemazione urbana del corrispondente lungomare e' stanziata la somma di euro 17.468.000,00 di cui:
euro 10.000.000,00 assegnate alla Regione Autonoma della Sardegna ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008;
euro 5.000.000,00 a valere sulle risorse assegnate alla Regione Autonoma della Sardegna ai sensi della delibera CIPE n. 35 del 1995, gia' destinate alla portualita' di La Maddalena;
euro 2.468.000,00 a carico del bilancio della Regione Autonoma della Sardegna, gia' destinate alla portualita' di La Maddalena.
2. Il Dipartimento delle politiche di sviluppo e di coesione del Ministero dello sviluppo economico e la Regione Autonoma della Sardegna sono autorizzati a trasferire le risorse finanziarie di cui al comma 1 sulla contabilita' speciale n. 5123 intestata al soggetto attuatore di cui all'art. 8, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. All'art. 10, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 novembre 2008, n. 3716, dopo la parola «compensi» sono aggiunte le seguenti “riconoscendo il rimborso delle documentate spese di viaggio, vitto e alloggio dalla sede di residenza al luogo ove e' richiesta la presenza, in deroga alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234, dall'art. 105, comma 2, lett. l), del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112, e dall'art. 36, comma 3, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, al fine di assicurare l'immediata redditivita' degli investimenti effettuati a valere sui fondi FAS ed il loro positivo impatto sullo sviluppo socio-economico dell'isola di La Maddalena, la Regione Autonoma della Sardegna, per il tramite del Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 novembre 2007, n. 3629, provvede ad espletare procedure selettive accelerate finalizzate all'affidamento in concessione trentennale delle aree demaniali gia' prese in consegna dalla Struttura Commissariale per l'organizzazione del Grande Evento della Presidenza Italiana del G8, ai fini della gestione del servizio di ricettivita' alberghiera, del porto turistico e delle connesse strutture ed aree situate nell'ex arsenale, nonche' dell'ex ospedale militare di La Maddalena. A tal fine il Commissario delegato e' autorizzato a derogare all'art. 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 494, e la disponibilita' delle aree demaniali predette e' pari alla durata della concessione.
5. All'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3663/2008 e successive modificazioni ed integrazioni o le parole «finanziarie per la realizzazione degli interventi e delle opere» sono sostituite dalle seguenti parole: «finanziarie o altre utilita' per la realizzazione degli interventi e delle opere e per il conseguimento dei servizi».
6. Ferme le iniziative adottate dalle amministrazioni competenti, il commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 novembre 2007, n. 3629 puo' richiedere, con oneri a carico dei fondi appositamente stanziati per l'organizzazione dell'evento ed in deroga al contingente indicato dall'art. 7-bis, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125, l'impiego di un ulteriore contingente delle Forze armate per la vigilanza e la protezione dei cantieri e dei siti dell'isola di La Maddalena interessati dallo svolgimento del Vertice G8, da determinare in un numero non superiore a 150 unita', d'intesa con il Ministero della difesa.
7. Si applicano le disposizioni di cui al richiamato art. 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, e quelle adottate in attuazione del medesimo articolo per l'impiego di personale militare per la vigilanza a siti ed obiettivi sensibili.
 
Art. 7.

1. Al personale della carriera prefettizia designato ai sensi dell'art. 19 dell'ordinanza di protezione civile n. 3485 del 22 dicembre 2005, cosi' come modificato dall'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2008, n. 3642, a fronte dell'eccezionale impegno richiesto e' corrisposta un'indennita' correlata su base mensile al 15% della retribuzione di posizione di cui all'art. 22, comma 5, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2008, n. 105.
 
Art. 8.

1. Il dott. Gianni Menchini e' nominato Commissario delegato in sostituzione del dott. Gianfranco Moretton per la prosecuzione degli interventi necessari al superamento dell'emergenza socio-ambientale determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado.
2. Il Commissario delegato, nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, provvede, altresi', nel rigoroso rispetto delle determinazioni assunte dall'Autorita' giudiziaria, alla realizzazione, in danno dei soggetti responsabili, degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica dell'area su cui insistono gli stabilimenti industriali dell'Azienda Caffaro S.p.a ed i suoli, i sedimenti e le acque superficiali e sotterranee in aree limitrofe contaminate dal mercurio.
3. All'art. 9, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3217/2002, cosi' come modificato dall'art. 8, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3556/2006, le parole «fino ad un massimo di quattro» sono sostituite dalle seguenti «fino ad un massimo di due».
4. Al fine di contenere le spese di gestione delle strutture di supporto del Commissario delegato, il numero dei componenti della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 10, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3217/2002, cosi' come modificato dall'art. 9, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3556/2006 e' ridotto da cinque a tre unita', di cui uno con funzioni di Presidente nominato dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e due dal Commissario delegato.
5. Per le medesime finalita' di cui al comma 4, all'art. 10, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3217/2002, cosi' come modificato dall'art. 9, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3556/2006, le parole «il compenso spettante ai relativi componenti» sono sostituite dalle parole «il gettone di presenza spettante ai componenti della Commissione tecnico-consultiva e del Comitato tecnico-scientifico di cui ai commi 1 e 2».
6. All'art. 9, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3217/2002, cosi' come modificato dall'art. 8, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3556/2006, la parola «I.C.R.A.M.» e' sostituita dalla parola «I.S.P.R.A.» e dopo le parole «Friuli Venezia Giulia» sono aggiunte le parole «della protezione civile della medesima Regione, dell'Ente tutela pesca e del C.N.R.».
7. All'art. 10, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3217/2002, cosi' come sostituito dall'art. 9, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3556/2006, dopo le parole «Friuli Venezia Giulia» sono aggiunte le parole «con funzioni di vice-Presidente».
8. Il Commissario delegato di cui al comma 1, nell'espletamento dell'incarico allo stesso affidato, puo' provvedere, nei limiti strettamente necessari per la realizzazione degli interventi necessari per risolvere il contesto emergenziale in esame, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative in aggiunta alle disposizioni di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 3217/2002, cosi' come modificato dall'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 3556/2006:
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 23 febbraio 2007, n. 5;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 2007, n. 14;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 agosto 2007, n. 21;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2008, n. 12.
 
Art. 9.

1. Al fine di consentire la prosecuzione delle iniziative in atto nel territorio della regione Molise colpito dagli eventi sismici del 2002, il termine previsto dall'art. 1, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2003, n. 3279, e' prorogato fino al termine dello stato d'emergenza.
2. Limitatamente alla regione Puglia, al fine di contenere le spese di gestione il Commissario delegato e' autorizzato a diminuire l'organico del personale assunto con contratto a tempo determinato, ovvero con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui i comuni possono avvalersi ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3253 del 29 novembre 2002.
 
Art. 10.

1. Il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009 per la regione Lazio puo' determinare un'indennita' commisurata al trattamento straordinario di integrazione salariale proporzionato alla riduzione di orario, comprensiva degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, per i lavoratori impediti a raggiungere il luogo di lavoro o comunque costretti a sospendere la prestazione lavorativa per impraticabilita' delle vie di comunicazione e trasporto a causa degli eventi atmosferici di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009. Tale indennita' non e' riconoscibile ai lavoratori ammessi agli interventi ordinari di cassa integrazione, ne' a quelli gia' garantiti dal rischio della sospensione temporanea della prestazione lavorativa per cause assimilabili a quelle di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, con oneri a carico dei fondi spettanti alla regione Lazio a seguito dell'ordinanza di riparto prevista dall'art. 9, comma 2, della predetta ordinanza di protezione civile.
2. Il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri pone in essere ogni iniziativa al fine di promuovere e sostenere, anche ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, il governo e lo sviluppo di adeguati strumenti organizzativi ed istituzionali, per la gestione delle piene, con il concorso delle regioni e degli enti locali competenti, con particolare riguardo all'efficacia e all'efficienza del servizio di piena e del pronto intervento idraulico, nonche' dell'unitario coordinamento e svolgimento delle attivita' di presidio territoriale idraulico e di regolazione di deflussi dagli invasi, nel bacino idrografico del fiume Tevere e del fiume Po. A tal fine il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentite le Regioni interessate, si avvale della collaborazione di due qualificati esperti in materia.
3. Al fine di assicurare l'indispensabile assistenza alla popolazione e alle piccole e medie imprese danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di dicembre 2008 territorio del comune di Roma e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008 citato in premessa, il Sindaco di Roma e' autorizzato ad erogare contributi ai soggetti interessati, in raccordo con il Commissario delegato - Presidente della regione Lazio, tenuto conto di quanto disposto dall'ordinanza di protezione civile n. 3734 del 16 gennaio 2009.
 
Art. 11.

1. Al fine di consentire il perseguimento degli obiettivi stabiliti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, la Regione Emilia Romagna e' autorizzata, su disposizione del Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato, a trasferire, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di ordinamento contabile, sulla contabilita' speciale istituita ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3734/2009, le somme derivanti da talune specifiche economie realizzatesi nell'ambito dei diversi Piani degli interventi relativi agli eventi alluvionali dell'autunno 2000 di cui alle ordinanze di protezione civile 3090/2000 e successive, a titolo di concorso finanziario alle attivita' di cui al contesto emergenziale oggetto della richiamata ordinanza n. 3734/2009. A tal fine il Presidente della Regione - Commissario delegato provvede con proprio decreto, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, alla quantificazione dell'importo complessivo delle economie accertate ed in corso di accertamento sui relativi capitoli del bilancio regionale. Il dirigente regionale competente procedera', successivamente, al versamento, anche in piu' rate, delle somme di cui trattasi a favore della contabilita' speciale istituita ai sensi dell'art. 9, comma 4, dell'ordinanza di protezione civile n. 3734/2009.
2. Per il tempestivo svolgimento delle attivita' volte al superamento della situazione di emergenza di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3734/2009, la Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a prorogare i contratti di somministrazione di lavoro ovvero i contratti a tempo determinato attivati in attuazione delle ordinanze di protezione civile 3090/2000 e seguenti e tuttora in corso ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3258/2002, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni ed alle relative disposizioni del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali.
3. Per le medesime finalita' di cui al comma 2 il Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato, e' autorizzato ad avvalersi di un esperto particolarmente qualificato nel campo del rischio idraulico e della gestione delle attivita' di protezione civile con riferimento ai bacini idrografici minori. Al conferimento dell'incarico di cui al presente comma il Commissario provvede nel rispetto della vigente disciplina in materia.
4. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario Delegato provvede alla pianificazione e gestione delle azioni e degli interventi volti a fronteggiare la situazione di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 dicembre 2008, in forma coordinata con le azioni e gli interventi volti a fronteggiare la situazione di crisi regionale determinatasi a seguito delle eccezionali precipitazioni atmosferiche verificatesi nei territori delle province di Piacenza, Parma, Reggio-Emilia, Modena, Bologna e Ferrara, nel periodo dal 18 maggio al 15 giugno 2008, che hanno provocato situazioni di grave criticita', con particolare riferimento alle opere ed alle attivita' finalizzate alla messa in sicurezza dei nodi critici del reticolo idraulico minore delle zone interessate.
 
Art. 12.

1. Il Presidente della Provincia di Bologna - Commissario delegato per fronteggiare le conseguenze degli eventi sismici che hanno colpito alcuni comuni della provincia di Bologna il 14 settembre 2003, e' autorizzato a versare le somme residue maturate in esito al completamento degli interventi e delle attivita' di cui ai piani appositamente approvati, quantificate in euro 2.859.314,92, disponibili sulla contabilita' speciale a lui intestata n. 3970 di posizione, al bilancio della Provincia di Bologna al fine di implementare il programma degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici maggiormente esposti al rischio sismico, nel quadro delle attivita' poste in essere in attuazione dell'art. 80, comma 21, della legge n. 289/2002 e dell'art. 31-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362/2004. Le risorse di cui trattasi sono versate in conto entrate all'Amministrazione Provinciale di Bologna che provvede ad iscriverle sui capitoli di spesa del proprio bilancio a tal fine utilizzabili.
2. Il Presidente della Provincia di Bologna provvede alla definizione del programma integrativo finalizzato all'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 in raccordo con la Regione Emilia-Romagna, ed assicura il monitoraggio della spesa, riferendone al Dipartimento della Protezione Civile con cadenza trimestrale.
 
Art. 13.

1. Il Commissario delegato di cui all'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3382/2004, e' autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie disponibili sulla contabilita' speciale, al medesimo intestata, fino al limite di € 2.750.000 per la realizzazione dello scalo alternativo di Cala Pisana nel territorio dell'isola di Lampedusa, nonche' quelle di cui all'art. 3, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3516 del 20 aprile 2006 per fronteggiare l'emergenza in atto nel territorio delle isole di Lampedusa e Linosa.
 
Art. 14.

1. Al fine di assicurare la regolare esecuzione degli adempimenti di natura fiscale, contributiva e previdenziale previsti dalla normativa vigente, il Commissario delegato nominato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3635/2007 e successive modificazioni ed integrazioni e' autorizzato ad acquisire la occorrente assistenza tecnica anche ricorrendo a modalita' diverse da quelle di cui all'art. 3, comma 11, della medesima ordinanza, operando all'interno del limite di spesa di cui all'art. 12, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3696/2008.
 
Art. 15.

1. In relazione al contesto emergenziale determinatosi nel settore del traffico e della mobilita' nella citta' di Messina ed al fine di contenere le spese della struttura del Commissario delegato il comma 3 dell'art. 2 dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n. 3633 del 5 dicembre 2007 e' soppresso.
 
Art. 16.

1. Al fine di dare continuita' ai procedimenti di delocalizzazione di tutti i centri di autodemolizione e rottamazione del comune di Roma ed accelerare le iniziative per assicurare il rientro nell'ordinario, il termine previsto dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3648 del 23 gennaio 2008, gia' prorogato dall'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2008, n. 3690, e' ulteriormente prorogato fino al 28 febbraio 2010.
 
Art. 17.

1. Al fine di assicurare la risoluzione del contesto emergenziale in atto nel territorio delle isole Eolie, limitatamente all'emergenza idrica, l'Avvocato Luigi Pelaggi e' nominato Commissario delegato in sostituzione del Prefetto di Messina nominato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 2008, n. 3646 ed esercita le funzioni di cui all'ordinanza n. 3225/2002, articoli 1 e 4 anche mediante l'esercizio dei poteri derogatori di cui all'art. 6 della medesima ordinanza e dell'art. 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266. Il medesimo Commissario delegato si avvale della struttura e dei poteri di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate per fronteggiare il contesto emergenziale in rassegna.
2. I riferimenti al Commissario delegato - Prefetto di Messina richiamati nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3691 del 2008 si intendono effettuati al Commissario delegato di cui al comma 1.
3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, il Prefetto di Messina provvede al passaggio delle consegne trasmettendo tutta la pertinente documentazione al Commissario delegato di cui al comma 1.
4. Il Commissario delegato di cui al comma 1 e' autorizzato ad avvalersi di un Comitato di indirizzo e controllo sulla programmazione e realizzazione degli interventi. Detto Comitato e' composto da un rappresentante designato dal Dipartimento regionale della protezione civile della Regione Siciliana uno designato dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed uno designato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con separato atto il Commissario delegato determina il compenso dei componenti del Comitato, sulla base di criteri di rigorosa perequazione connessi alla specifica professionalita' posseduta, con oneri a carico dei fondi commissariali.
5. Il Commissario delegato di cui al comma 1 puo' utilizzare le risorse finanziarie disponibili sulla contabilita' speciale limitatamente a quelle assegnate per fronteggiare l'emergenza idrica.
6. I commi 2, 15 e 16 dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3691 del 2008 sono soppressi.
 
Art. 18.

1. All'art. 1, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3735 del 22 gennaio 2009 le parole «comma 1» sono soppresse.
 
Art. 19.

1. Al fine di consentire la realizzazione dei necessari interventi infrastrutturali e realizzativi connessi alle molteplici emergenze in atto che vedono il Dipartimento della protezione civile incaricato della diretta realizzazione degli interventi medesimi il Capo del Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad istituire una apposita Struttura di Missione.
2. L'incarico di Capo della Struttura di Missione di cui al comma 1 costituisce incarico dirigenziale di prima fascia e puo' essere conferito dal Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'art. 19, commi 4, 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in deroga ai limiti numerici ivi previsti.
3. Per il soddisfacimento delle esigenze temporanee della Struttura di Missione di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad avvalersi nel limite di 5 unita', di personale militare e civile appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, che viene posto in posizione di comando, previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilita' nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per le medesime finalita' il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad avvalersi di personale dipendente da societa' a totale o prevalente capitale pubblico, ovvero da societa' che svolgono istituzionalmente la gestione di servizi pubblici, previo consenso delle medesime societa', per collaborazioni a tempo pieno e con rimborso degli emolumenti corrisposti al predetto personale, nonche' degli oneri contributivi ed assicurativi.
4. Per le esigenze di cui al comma 1 il Capo del Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad avvalersi, nel limite di 5 unita', di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'art. 7 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. In relazione alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3686 del 1° luglio 2008, dalle parole «Per le esigenze di cui al presente comma» alle parole «Dipartimento della protezione civile» e' soppresso.
6. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a carico del Fondo per la protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri che presenta la necessaria disponibilita'.
 
Art. 20.

1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3270/2003, e successive modifiche ed integrazioni, il Commissario delegato per il superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno puo' provvedere, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 61, commi 7-bis e 9;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 7, comma 8 e 9, 53, commi 2, lettera b) e 4, 57, comma 5, lettera a), 91, comma 2, 240, commi 5, 6, 7 e 8;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 19, comma 1 lettera b) e 122, comma 1;
legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 26;
2. All'art. 8, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3348/2004, dopo le parole «struttura commissariale» sono aggiunte le seguenti «ivi comprese le indennita' di amministrazione».
3. Per i progetti di interventi e di opere per cui e' prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale, la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine massimo di 30 giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita conferenza di servizi, da concludersi entro 15 giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi ed opere di competenza statale in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale e paesaggistico - territoriale, la decisione e' rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, i cui termini sono ridotti della meta'. Qualora la mancata espressione del parere ovvero il dissenso siano riferiti a progetti di interventi od opere di competenza regionale, la decisione e' rimessa al Presidente della regione Campania, che si esprime inderogabilmente entro 30 giorni dalla richiesta del Commissario delegato.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 febbraio 2009

Il Presidente: Berlusconi
 
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