Gazzetta n. 39 del 17 febbraio 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 2 febbraio 2009 |
Dichiarazione dell'insussistenza dei motivi ostativi all'esercizio della professione di ingegnere del sig. Kassem Shadi. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; Vista l'istanza del sig. Kassem Shadi, nato il 13 aprile 1980 a Lattakia (Siria), cittadino siriano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, la dichiarazione di non sussistenza di motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo per l'esercizio in Italia della attivita' professionale di «ingegnere» e l'iscrizione nella sezione A settore industriale del relativo albo professionale; Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico in «Ingegneria meccanica ed elettrica» presso l'Universita' di Tishreen nell'ottobre 2007; Preso atto che il sig. Kassem e' iscritto all'ordine degli ingegneri di Lattakia dal novembre 2007; Considerato inoltre che ha documentato di aver maturato esperienza professionale; Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 24 ottobre 2008; Preso atto del conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria; Rilevato che sono emerse delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della medesima professione e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare delle misure compensative; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni; Visto l'art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007; Dichiara:
1. Che non sussistono motivi ostativi al rilascio al sig. Kassem Shadi, nato il 13 aprile 1980 a Lattakia (Siria), cittadino siriano, del titolo abilitativo per l'esercizio della professione di «ingegnere» in Italia, fatto salvo il rispetto delle quote dei flussi migratori ai sensi dell'art. 3 comma 4, del decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni. 2. La presente dichiarazione, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta, dovra' essere presentata alla questura territorialmente competente per l'apposizione del nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso in Italia. 3. Successivamente al rilascio del permesso di soggiorno in Italia, il sig. Kassem Shadi potra' richiedere a questo Ministero il rilascio del decreto di riconoscimento del proprio titolo professionale siriano di «ingegnere» ai fini dell'iscrizione alla sezione A settore industriale dell'albo degli ingegneri in Italia. 4. Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale volta ad accertare la conoscenza della seguente materia: 1) Impianti industriali. Le modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Roma, 2 febbraio 2009 Il direttore generale: Frunzio |
| Allegato A
a) Il candidato dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente provvedimento. La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del provvedimento, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente punto 4. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente punto 4 ed altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. c) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame. |
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