IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo rurale, infrastrutture e servizi
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n°1096/71, nella riunione del 2 marzo 2007, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro della varieta' di specie agraria indicata nel dispositivo; Considerato che per la stessa varieta' era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica della denominazione; Vista la richiesta avanzata dal responsabile della conservazione in purezza della varieta' di confermare sotto forma di codice la denominazione «LS-44», gia' utilizzata per identificare la varieta'; Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate; Decreta:
Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e' iscritta nei registri delle varieta' dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto elencata varieta' di specie agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero: Foraggere (ad uso non foraggero)
===================================================================== | | | Responsabile della Codice Sian| Specie |Varieta'|conservazione in purezza ===================================================================== 9991 | Agrostide stolonifera| LS-44 | V.G. Lehman - USA
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 23 gennaio 2009 Il direttore generale: Blasi
Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998. |