Gazzetta n. 33 del 10 febbraio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 6 febbraio 2009
Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 88 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;
Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;
Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonche' l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';
Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;
Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;
Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;
Visti, altresi', gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;
Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilita' del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;
Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 febbraio 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, ad euro 24.073 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
Decreta:
Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche' del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilita' generale dello Stato, e' disposta per il 16 febbraio 2009 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 88 giorni con scadenza 15 maggio 2009 fino al limite massimo in valore nominale di 4.500 milioni di euro.
Per la presente emissione e' possibile effettuare riaperture in tranche.
 
Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalita':
a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo piu' elevato, costituiscono la seconda meta' dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo piu' elevato, costituiscono la seconda meta' dell'importo domandato;
b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto a) decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).
Il rendimento da considerare e' quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.
In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantita' totale offerta dall'emittente una quantita' pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.
 
Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o piu' punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo piu' alto, costituiscono la meta' dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla meta' della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare e' quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.
 
Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile, derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.
 
Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.
La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, puo' avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalita' dalla stessa stabilite.
Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.
 
Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilita' generale dello Stato, la durata dei BOT e' espressa in «giorni».
Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.
 
Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:
a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;
le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attivita' di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purche' risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;
le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attivita' di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;
b) le societa' di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere e) e g) del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.
Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.
La Banca d'Italia e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.
 
Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.
Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.
I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.
L'importo di ciascuna richiesta non puo' essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.
Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo piu' alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.
Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.
 
Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalita' tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.
Al fine di garantire l'integrita' e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.
Nell'impossibilita' di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.
 
Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 11 febbraio 2009. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.
Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti gia' pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.
Le richieste non possono essere piu' ritirate dopo il termine suddetto.
 
Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.
 
Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano, nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto, quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.
La spesa per interessi gravera' sul capitolo 2215 (unita' previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2009.
 
Art. 13.

L'assegnazione dei BOT e' effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che puo' presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.
Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.
 
Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.
Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.
Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.
 
Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT e' corrisposto anticipatamente ed e' determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.
Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.
Il presente decreto verra' inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 febbraio 2009
p. Il direttore generale: Cannata
 
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