Gazzetta n. 33 del 10 febbraio 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 21 novembre 2008 |
Disposizioni concernenti la determinazione degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario del comparto scuola e la consistenza della dotazione organica per l'anno scolastico 2008/2009. |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed in particolare l'art. 1, comma 605, lettera a), con il quale e' stata prevista la revisione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei criteri e dei parametri per la formazione delle classi al fine di valorizzare la responsabilita' dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche, in modo da incrementare il valore medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), ed, in particolare, l'art. 2, comma 412, con il quale, per effetto della clausola di salvaguardia contenuta nello stesso comma, gli obiettivi di contenimento dell'organico, conseguenti all'innalzamento del rapporto alunni/classi, sono stati rimodulati, sia per il personale docente sia per il personale ATA, in complessivi 11.000 posti per ciascuno degli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011; Tenuto conto che con il decreto interministeriale 8 gennaio 2008, n. 3, applicativo della finanziaria del 2007, la consistenza della dotazione dell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per l'anno scolastico 2007/2008 e' stata ridotta, rispetto all'anno scolastico precedente, di 4019 posti e che, pertanto, la citata rimodulazione triennale incide, per il personale ATA, in ragione di 1000 posti per anno; Visto l'art. 40, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che prevede che le istituzioni scolastiche, anche consorziate fra loro, possano deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia dei locali scolastici e delle loro pertinenze, a condizione che si apporti una riduzione della dotazione organica di istituto in misura tale da consentire la compensazione dei costi contrattuali; Visto il comma 9 dell'art. 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la terziarizzazione dei servizi e la conseguente indisponibilita', per l'intera durata del contratto, di un numero di posti, della corrispondente qualifica, facente parte integrante della dotazione organica di cui al presente provvedimento; Accertato che le mansioni attribuite al personale stabilizzato, per effetto del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, sono comprese tra quelle indicate nella declaratoria professionale relativa al personale dell'area professionale «A» di cui al vigente contratto collettivo del comparto scuola e che, di conseguenza, tale personale non espleta prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dal contratto collettivo nazionale per il comparto scuola; Tenuto conto delle direttive ministeriali n. 68 e n. 92, rispettivamente del 28 luglio e del 23 dicembre 2005 nonche' del decreto interministeriale 20 ottobre 2006, relativi alla disciplina per la stipula di contratti di terziarizzazione dei servizi e di collaborazione coordinata e continuativa; Vista la legge 2 agosto 2001, n. 333 di conversione del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, inerente disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico; Vista la legge 22 novembre 2002 n. 268 di conversione del decreto legislativo 25 settembre 2002 n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'universita', la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge n. 233, del 17 luglio 2006, con il quale e' stato istituito il Ministero della pubblica istruzione e sono state trasferite allo stesso le funzioni e le risorse gia' attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dall'art. 50, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 300, del 30 luglio 1999; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2007, n. 260 con il quale e' stato approvato il regolamento di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione; Informate le organizzazioni sindacali rappresentative; Decreta: Art. 1. Dotazioni regionali 1.1. Le consistenze dei contingenti regionali del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali sono determinate tenuto conto dell'esigenza di garantire l'efficacia del servizio scolastico con riferimento al numero degli alunni ed alla loro ripartizione per classi nonche' alle peculiarita' didattiche e logistico-strutturali delle istituzioni scolastiche. Le dotazioni regionali sono, altresi', determinate con riguardo ai fenomeni della dispersione scolastica ed alla presenza di alunni diversamente abili. 1.2. Ad integrazione delle modalita' riportate al comma 1, la prescrizione indicata all'art. 2, comma 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente il conseguimento del valore medio nazionale di 21 alunni per classe, viene realizzata, per l'anno scolastico 2008/2009, mediante interventi di razionalizzazione sui profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico. A tal fine, il contingente complessivo di posti da portare in detrazione e' ripartito tra gli uffici scolastici regionali con riferimento alle specificita' dei vari ambiti territoriali interessati, mediante l'applicazione di indicatori di contesto riferiti all'andamento e alle caratteristiche della popolazione scolastica, agli assetti e alle situazioni del personale in servizio, alle caratteristiche culturali, socio-economiche e demografiche dei contesti territoriali interessati. 1.3. Per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011 con analoghi decreti sara' operata l'ulteriore riduzione di organico attraverso l'utilizzo di indicatori di contesto legati alle specifiche realta' territoriali. Con i medesimi provvedimenti sara' altresi' stabilizzata e resa strutturale la riduzione di organico relativa all'anno scolastico precedente, attraverso modifiche e adeguamenti delle tabelle di calcolo delle dotazioni organiche di istituto relative ai profili professionali di cui al comma 2. 1.4. Le dotazioni organiche regionali, per l'anno scolastico 2008/2009, sono riportate nella tabella “A”, costituente parte integrante del presente provvedimento. |
| Art. 2. Dotazioni provinciali 2.1. Le dotazioni regionali di cui all'art. 1 sono ripartite, a cura del Direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, secondo le esigenze degli ambiti provinciali di rispettiva competenza. Il rispetto del limite massimo del contingente assegnato con il presente provvedimento e' assicurato anche mediante deroga, qualora necessario, alle modalita' di determinazione di calcolo degli organici di istituto. I provvedimenti concernenti la ripartizione dei contingenti provinciali nonche' i criteri per la deroga ai parametri di calcolo, costituiscono oggetto di informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative. 2.2. In applicazione di quanto prescritto all'art. 1, comma 2, l'organico provinciale dei profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico deve essere contenuto entro il limite massimo delle dotazioni regionali riportate nelle tabelle «B», «C» e «D», costituenti parti integranti del presente decreto, anche facendo ricorso all'eventuale deroga di cui al comma 1, previa puntuale verifica delle proposte di organico predisposte dai dirigenti scolastici. 2.3. Nell'ipotesi, residuale, di superamento dei limiti di cui alle tabelle indicate al comma 2, il rispetto del contingente complessivo a livello provinciale nonche' quello a livello regionale di cui alla tabella «A» e' assicurato mediante compensazione con le dotazioni degli altri profili professionali. 2.4. La riduzione dei posti indicata, per ciascuna regione, nella tabella «A» di cui all'art. 1.4, puo' essere realizzata anche in misura parziale all'atto della definizione dell'organico di diritto, a condizione che sia compiutamente conseguita nella fase di adeguamento dello stesso organico alle situazioni di fatto. 2.5. Nessuna modifica e' apportata ai criteri ed ai parametri di calcolo delle dotazioni di organico delle istituzioni scolastiche, di cui alla tabella «1» allegata al decreto interministeriale 8 gennaio 2008, n. 3, concernente la determinazione dell'organico del personale ATA per l'anno scolastico 2007/2008, che, di conseguenza, viene integralmente recepita nel contesto del presente provvedimento e ne diviene parte integrante. |
| Art. 3. Terziarizzazione dei servizi 3.1. Qualora l'espletamento del servizio di pulizia dei locali delle istituzioni scolastiche ed educative sia attribuito a personale dipendente da enti e consorzi di imprese che abbiano stipulato specifici contratti per effetto del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65 ovvero da personale comunque esterno all'Amministrazione a seguito di specifici contratti d'appalto che abbiano comunque stipulato contratti con l'Amministrazione scolastica, dalla dotazione organica della rispettiva istituzione scolastica, risultante dall'applicazione della tabella «1», deve essere accantonato il venticinque per cento dei posti del profilo professionale di collaboratore scolastico. 3.2. Nelle istituzioni scolastiche ove siano in servizio soggetti impegnati in attivita' socialmente utili, riconducibili in parte a funzioni di assistente amministrativo o di assistente tecnico, destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui ai decreti interministeriali 20 aprile 2001, n. 66 e 20 ottobre 2006, dalla dotazione organica risultante dall'applicazione della tabella «1» del presente decreto, deve essere accantonato un numero di posti corrispondente al cinquanta per cento degli stessi soggetti. 3.3. Sulle ore residuali conseguenti all'accantonamento dei posti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere disposte, a cura del dirigente scolastico, assunzioni a tempo parziale per i corrispondenti profili professionali, con contratti di durata fino al termine delle attivita' didattiche. 3.4. I posti accantonati per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 pur concorrendo a costituire l'organico di istituto, non sono disponibili per alcuna delle operazioni concernenti la mobilita' ovvero le assunzioni, a qualsiasi titolo, di personale. 3.5. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9 dell'art. 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la terziarizzazione dei servizi non deve comportare soprannumerarieta'. Di conseguenza, ed al fine di evitare aggravio di spesa per effetto dei contratti di cui ai commi 1 e 2, il numero di posti necessario a garantire la permanenza dei soprannumerari nella medesima sede di titolarita' deve essere compensato, in ambito provinciale, secondo le modalita' indicate all'art. 4. 3.6. Qualora l'affidamento in appalto dei servizi comporti soprannumero di personale rispetto all'organico dell'istituzione scolastica, non si procede alla stipula dei nuovi contratti. |
| Art. 4. Compensazioni 4.1. Nella tabella «E», costituente parte integrante del presente provvedimento, e' indicato il numero di posti che nell'anno scolastico 2007/2008, e' stato reso indisponibile per la compensazione dei costi contrattuali di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3. Per l'anno scolastico 2008/2009 ciascun Direttore regionale accantonera', per il medesimo fine, un analogo contingente di posti. 4.2. I Direttori generali degli uffici scolastici regionali, al fine di assicurare l'ottimizzazione, nell'istituzione scolastica, tra il numero dei posti da rendere indisponibili e le risorse impegnate nei contratti di cui all'art. 3, possono modificare, previa informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative, la ripartizione tra le scuole interessate dei posti accantonati, operando le necessarie compensazioni. 4.3. Il minor accantonamento di posti, rispetto a quello indicato nella tabella «E», e' espressamente motivato in apposito provvedimento del Direttore generale regionale. 4.4. La compensazione di cui al presente articolo puo' essere disposta anche in sede di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto di cui all'art. 6 del presente provvedimento. |
| Art. 5. Assistenti tecnici 5.1. La dotazione organica relativa al profilo professionale di assistente tecnico e' determinata mediante deliberazione della giunta esecutiva di ciascun istituto in ragione di un'unita' per ogni laboratorio funzionante e utilizzato in attivita' didattiche, programmate a norma dell'ordinamento degli studi ed effettivamente svolte per almeno 24 ore settimanali. Ove si verifichi la situazione descritta, la giunta esecutiva, anche al fine di evitare duplicazioni di competenze, con riguardo alle professionalita' disponibili nell'ambito dell'istituzione scolastica, deve commisurare la dotazione organica di ciascuna area professionale alle effettive necessita' di impiego degli assistenti tecnici tenuto conto, peraltro, delle esigenze organizzative derivanti dalla contemporanea utilizzazione dei diversi laboratori compresi nella stessa area. 5.2. Nelle medesime ipotesi di compresenza di cui al comma 1 i tempi di lavoro che non comportino l'indispensabilita' di impiego degli assistenti tecnici possono essere utilizzati a supporto di tutte le attivita', anche aggiuntive, previste nell'ambito dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, in coerenza con l'area di competenza professionale degli stessi. 5.3. L'istituzione del posto di assistente tecnico e' consentita esclusivamente se riferita a laboratori attinenti materie curriculari e, in ogni caso, se espressamente contemplati nell'anagrafe dei codici del Sistema informativo, previsti per l'istituzione scolastica. 5.4 In tutti i casi in cui i laboratori comportino un impegno di lavoro inferiore a quello previsto dal comma 1 possono essere costituiti, nella medesima istituzione scolastica e limitatamente all'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, i posti di assistente tecnico da utilizzare fino al completamento dell'orario di servizio in altri laboratori di settore, indirizzo o specializzazioni affini. 5.5. Le modalita' di prestazione dell'orario di servizio dell'assistente tecnico, come del restante personale ATA, restano disciplinate secondo le prescrizioni contenute nell'art. 52 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro. |
| Art. 6. Situazione di fatto 6.1. Allo scopo di consentire ai Direttori generali regionali di fare ricorso ai necessari strumenti di flessibilita', nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto possono essere apportate, con riguardo alle eventuali variazioni del numero degli alunni, ulteriori modifiche alla consistenza dell'organico mediante l'istituzione ovvero la soppressione di posti, conseguenti all'applicazione dei parametri di calcolo di cui alla tabella «1» ed afferenti a situazioni insorte successivamente alla determinazione dell'organico di diritto. In assenza di tale ultima condizione e' esclusa la possibilita' di istituire posti, a meno che non si tratti di situazioni altrimenti non esitabili, al fine di garantire le essenziali condizioni di funzionalita' dei servizi. 6.2. Qualora l'organico di diritto, per effetto di quanto contemplato all'art. 2.4, sia stato determinato con un numero di posti superiore rispetto al contingente regionale di cui alla tabella «A», indicata all'art. 1.4, il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale procede al necessario adeguamento. 6.3. L'adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto nonche' quello contemplato al comma 2 sono disposti dal Direttore generale dell'ufficio scolastico regionale mediante apposito, motivato provvedimento, da emanare entro il 31 agosto. |
| Art. 7. Oneri finanziari 7.1. Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alla tabella «A» gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero della pubblica istruzione. |
| Art. 8. Norma di rinvio 8.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano, per le parti non incompatibili, le vigenti disposizioni in materia. Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Roma, 21 novembre 2008
Il Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca Gelmini
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Registrato alla Corte dei Conti il 31 dicembre 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 249 |
| Allegato
----> Vedere Allegato da pag. 83 a pag. 94 <---- |
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