Gazzetta n. 33 del 10 febbraio 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |
DECRETO 22 gennaio 2009 |
Modifica del decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS). |
|
|
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Vista la direttiva del Consiglio n. 79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici; Vista la direttiva del Consiglio n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; Vista la legge 11 febbraio 1992, n.157, e successive modificazioni, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»; Vista la deliberazione del Comitato per le aree naturali protette del 2 dicembre 1996 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 1997; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, concernente il «Regolamento recante attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche»; Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002; Visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative al regime di sostegno diretto nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC); Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 796/2004 del 21 aprile 2004, recante modalita' di applicazione della condizionalita', della modulazione del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 e successive modifiche e integrazioni; Visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005, sul sostegno dello sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); Visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1967/2006 del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/1993 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94; Vista la legge 6 febbraio 2006, n. 66 «Adesione della repubblica italiana all'accordo sulla conservazione degli uccelli migratori dell'Africa-Eurasia, con Allegati e Tabelle, fatto a l'Aja il 15 agosto 1996»; Considerato che la Commissione europea, in data 28 giugno 2006, ha emesso nei confronti dello Stato italiano, nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2006/2131, aviata per non conformita' al diritto comunitario della normativa italiana di recepimento della direttiva 79/409/CEE, un parere motivato nel quale contesta la violazione, fra gli altri, degli articoli 2, 3 e 4 della direttiva 79/409/CEE che prevedono l'obbligo di adottare, ai sensi dell'art. 3 «le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire per tutte le specie di cui all'allegato 1, una varieta' e una superficie di habitat»; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007)» e in particolare l'art. 1, comma 1226, che, al fine di prevenire ulteriori procedure di infrazione, demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'individuazione di criteri minimi uniformi sulla base dei quali le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano debbono adottare le misure di conservazione di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 recante «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007; Ravvisata l'opportunita' di apportare alcune modifiche al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 13 novembre 2008; Decreta: Art. 1.
1. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 recante «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007 e' cosi' modificato ed integrato: All'art. 2, comma 4, lettera i), ultimo periodo, le parole «2008/09» sono sostituite da «2009/10»; All'art. 5, comma 1, la lettera a) e' soppressa; All'art. 5, comma 1, lettera d), ultimo periodo, le parole «2008/09» sono sostituite da «2009/10»; All'art. 5, comma 1, lettera g), dopo le parole «(Aythya fuligula)» aggiungere le parole «, fatte salve, limitatamente alla Pernice Bianca, le zone ove sia stato monitorato e verificato un favorevole stato di conservazione di tali specie; »; All'art. 5, comma 1, lettera h), all'ultimo periodo, le parole «, entro la data di emanazione dell'atto di cui all'art. 3, comma 1» sono soppresse; All'art. 5, comma 1, lettera i), all'ultimo periodo, dopo la parola «esistenti», sono aggiunte le parole «fatte salve quelle sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni»; All'art. 5, comma 1, lettera o), il periodo «nonche' ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualita' di proprietari, lavoratori e gestori» e' sostituito da «per i mezzi degli aventi diritto, in qualita' di proprietari, gestori e lavoratori e ai fini dell'accesso agli appostamenti fissi di caccia, definiti dall'art. 5 della legge n. 157/1992, da parte delle persone autorizzate alla loro utilizzazione e gestione, esclusivamente durante la stagione venatoria»; All'art. 6, par. 13, - ZPS caratterizzate dalla presenza di valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche - dopo le parole «caccia agli ungulati» sono aggiunte le parole «fuorche' nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di valichi montani, fermo restando quanto previsto dall'art. 21, comma 3, della legge n. 157/1992 e successive modifiche ed integrazioni». |
| Art. 2.
1. Negli articoli da 1 a 7 e negli allegati del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 sono soppressi tutti i riferimenti alle «province autonome» o alle «province autonome di Trento e di Bolzano» comunque denominate. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 gennaio 2009 Il Ministro : Prestigiacomo |
|
|
|