Gazzetta n. 32 del 9 febbraio 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 20 gennaio 2009 |
Iscrizione dell'organismo denominato «BioAgriCert s.r.l.» nell'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificita' (STG). |
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IL DIRETTORE GENERALE del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita'
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992; Visti gli articoli 10 e 1 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali, sentite le Regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Vista la richiesta presentata ai sensi dell'art. 14, comma 6, della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, da parte di «BioAgriCert s.r.l.» con sede in Casalecchio di Reno, Via Dei Macabraccia, 8/3-4-5, intesa ad ottenere l'iscrizione al suddetto elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificita' (STG); Considerato che gli organismi privati proposti per l'attivita' di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo alla conformita' alla norma EN45011; Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del comma 1, del citato art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione; Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 16 dicembre 2008; Verificata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di iscrizione dell'organismo BioAgriCert s.r.l. al predetto elenco; Decreta: Art. 1.
L'organismo denominato BioAgriCert s.r.l., con sede in Casalecchio di Reno, Via Dei Macabraccia, 8/3-4-5, e' iscritto nell'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificita' (STG) previsto dall'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. |
| Art. 2.
L'organismo iscritto BioAgriCert s.r.l. non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualita', le procedure di controllo cosi' come presentate e esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorita' nazionale competente che lo stesso art. 14, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. La mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento di iscrizione possono comportare la revoca della stessa. |
| Art. 3.
L'iscrizione di cui al presente decreto decorre dalla data della sua emanazione e ha durata di anni tre, fatti salvi sopravvenuti motivi di decadenza. Nell'ambito del periodo di validita' dell'iscrizione, l'organismo BioAgriCert s.r.1. e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 gennaio 2009 Il direttore generale: La Torre |
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