Gazzetta n. 32 del 9 febbraio 2009 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI ROMA «TOR VERGATA»
DECRETO RETTORALE 7 gennaio 2009
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6;
Visto lo Statuto dell'Universita' di «Tor Vergata» emanato con decreto rettorale del 10 marzo 1998 e pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998 e successive modificazioni;
Vista la delibera del Senato Accademico del 26 settembre 2008 che modifica l'art. 48 dello Statuto d'Ateneo;
Accertato che a norma dell'art. 6, comma 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e' pervenuta al M.I.U.R. in data 9 ottobre 2008 per il dovuto controllo di legittimita' e di merito;
Trascorsi sessanta giorni senza che vi siano stati rilievi;
Decreta:

L'art. 48 dello Statuto e' cosi' modificato:
Art. 48.

Dirigenti e vicedirigenti

1. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
2. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali sono conferiti con decreto del Rettore su proposta del Direttore amministrativo e udito il Consiglio di amministrazione.
3. L'assegnazione agli uffici di personale con funzioni vicedirigenziali, nei limiti delle dotazioni organiche, e' disposta dal Direttore amministrativo.
4. I dirigenti operano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, in posizione di autonomia e sono responsabili dell'attivita' svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e del raggiungimento degli obiettivi loro assegnati, anche in relazione alla congruita' delle decisioni organizzative e di gestione del personale. Le modalita' di verifica delle responsabilita' dirigenziali sono disciplinate con regolamento di Ateneo.
5. La copertura dei posti delle qualifiche dirigenziali avviene per concorso o per trasferimento conformemente alla normativa nazionale.
6. Per obiettive esigenze di servizio le funzioni dirigenziali possono essere attribuite a dipendenti dell'Universita' non in possesso di qualifica di dirigente, ma in possesso di adeguata e specifica preparazione professionale desumibile dal curriculum formativo o da esperienze lavorative, mediante contratto di lavoro di diritto privato di durata correlata agli obiettivi programmati e, comunque, non superiore a tre anni e con carattere di onnicomprensivita', rinnovabile per non piu' di due volte previa verifica annuale dei risultati ottenuti. Per la durata del contratto il dipendente e' collocato in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. In caso di inosservanza delle direttive o di mancato conseguimento degli obiettivi, gli incarichi di cui al presente comma possono essere revocati dal Rettore, con provvedimento motivato.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 gennaio 2009
Il rettore: Lauro
 
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