Gazzetta n. 30 del 6 febbraio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 22 gennaio 2009
Riconoscimento, al sig. Faliero Cristian Gustavo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'articolo 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/98, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto l'art. 1 comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge 189/2002, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza del sig. Faliero Cristian Gustavo, nato a Mar Del Plata (Argentina) il 29 gennaio 1974, cittadino italiano, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'articolo 16 del decreto legislativo 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingeniero Mecanico», conseguito nel novembre 2001 presso la «Universidad Nacional de Mar del Plata» ai fini dell'accesso all'albo degli «ingegneri - sezione - A settore industriale» e l'esercizio in Italia della omonima professione;
Ritenuto pertanto che - ai sensi dell'art. 13 comma 1 della direttiva 2005/36/CE - e' in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione di «Ingeniero Mecanico» in Argentina;
Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 24 ottobre 2008;
Preso atto del conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;
Rilevato che sono emerse delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della medesima professione e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare delle misure compensative;
Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;
Visto l'art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007;
Decreta:
Art. 1.

Al sig. Faliero Cristian Gustavo, nato a Mar Del Plata (Argentina) il 29 gennaio 1974, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «ingegneri» - sezione A settore industriale - e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.

Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale volta ad accertare la conoscenza della seguente materia: 1) Impianti chimici.
 
Art. 3.

Le modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 22 gennaio 2009
Il direttore generale: Frunzio
 
Allegato A

a) Il candidato dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 ed altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
c) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.
 
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