Gazzetta n. 30 del 6 febbraio 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 9 gennaio 2009 |
Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Frosinone quale autorita' pubblica legittimata ad effettuare i controlli sulla denominazione «Fagiolo Cannellino di Atina» per la quale e' stata inviata istanza di registrazione come denominazione di origine protetta. |
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IL DIRETTORE GENERALE del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita'
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Vista la nota n. 4499 del 20 febbraio 2008 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso all'organismo comunitario competente la domanda di registrazione della denominazione «Fagiolo Cannellino di Atina» ai sensi dell'art. 5 del Reg. (CE) 510/2006; Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992; Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Considerato che la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Frosinone ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Fagiolo Cannellino di Atina» conformemente allo schema tipo di controllo; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni; Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/99, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione; Considerata la necessita', espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che e' stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare di produzione; Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 16 dicembre 2008; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999; Decreta: Art. 1.
La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Frosinone con sede in Frosinone, viale Roma snc, e' designata quale autorita' pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Fagiolo Cannellino di Atina». |
| Art. 2.
L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Frosinone del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 con provvedimento dell'Autorita' nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. |
| Art. 3.
La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Frosinone non puo' modificare le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Fagiolo Cannellino di Atina», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'. La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Frosinone comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione all'esame dei Servizi comunitari e consultabile nel sito istituzionale del Ministero e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Fagiolo Cannellino di Atina», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art.10 del Reg. (CE) 510/06». |
| Art. 4.
L'autorizzazione di cui al presente decreto cessera' a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Fagiolo Cannellino di Atina» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Frosinone e' tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire. |
| Art. 5.
La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Frosinone comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione «Fagiolo Cannellino di Atina» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto. |
| Art. 6.
La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Frosinone immette nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della denominazione «Fagiolo Cannellino di Atina» rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione Lazio. |
| Art. 7.
La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Frosinone e' sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Lazio, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 gennaio 2009 Il direttore generale: La Torre |
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