Gazzetta n. 27 del 3 febbraio 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 16 dicembre 2008 |
Proroga dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 e successive modifiche, concernente: «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile». |
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IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, ed in particolare l'art. 2, commi 2 e 5; Vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE, in corso di recepimento nell'ordinamento nazionale; Rilevato che nelle more del recepimento delle misure sanitarie contenute nella predetta direttiva n. 2005/94, e' necessario ed indispensabile mantenere un livello di sorveglianza e vigilanza elevato al fine di preservare il patrimonio avicolo nazionale e tutelare la salute pubblica; Visto il Regolamento (CE) 853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; Vista la decisione comunitaria 2005/464/CE, che prevede l'obbligo per tutti gli Stati membri di predisporre indagini sull'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici; Viste le raccomandazione del Comitato scientifico della Unione europea del 25 agosto 2005; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, concernente: «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile» e successive modifiche; Vista l'ordinanza 17 dicembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 31 dicembre 2007, concernente «Modifiche alle norme di etichettatura di cui all'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 e successive modifiche ed integrazioni», concernente: «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile», che ha prorogato le disposizioni dell'ordinanza 26 agosto 2005 fino al 31 dicembre 2008; Visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante: «Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali»; Visto il decreto 7 marzo 2008, recante: «Organizzazione e funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e dell'Unita' centrale di crisi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 1° luglio 2008; Considerato quanto riportato nei documenti del World Health Organization «Avian influenza: assessing the pandemic threat» dell'anno 2005 e «Questions and answers on avian influenza» dell'anno 2006, nonche' nel report dell' EFSA «Food as a possibile source of infection with highly pathogenic avian influenza viruses for human and other mammals», pubblicato nell'anno 2006, relativamente ai rischi di contagio per l'uomo attraverso l'assunzione di carni crude e prodotti a base di carne cruda provenienti da pollame infetto da virus dell'influenza aviaria e tenuto conto che a livello internazionale la malattia dell'influenza aviaria e' ancora diffusa e che, quindi, si rende necessario mantenere elevato il sistema di controllo e di tracciabilita'; Ravvisata la necessita' di dover confermare per le carni fresche disciplinate dalla predetta ordinanza del 26 agosto 2005, le misure sanitarie attinenti l'etichettatura di origine ivi previste, allo scopo di assicurare alle autorita' ed ai servizi addetti ai controlli e alla vigilanza, nonche' agli operatori del settore alimentare di rintracciare con immediatezza e la massima tempestivita' i prodotti che presentano un rischio per la salute in ogni fase del processo produttivo; Considerato che la Commissione europea, nonostante la situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria sia allo stato attuale favorevole, ha raccomandato, tuttavia, agli Stati membri di prorogare l'attuazione delle misure di protezione e sorveglianza adottate a partire dal 2005 per far fronte al significativo rischio rappresentato dalla propagazione del virus influenzale tipo A, sottotipo H5N1 ad alta patogenicita' linea asiatica; Rilevato, altresi', che le misure previste oltre ad essere finalizzate al mantenimento di un livello elevato di vigilanza e alla messa in atto di un rapido sistema di allerta per far fronte alla malattia, sono volte, in particolare, all'attuazione di misure di biosicurezza e censimento del patrimonio avicolo, ivi compreso quello appartenente alla filiera rurale, valutato quale strumento indispensabile per la corretta gestione dei sistemi di epidemio-sorveglianza; Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante: «Delega delle attribuzioni del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on.le Francesca Martini», registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2008, foglio n. 27; Ordina:
Art. l.
1. Il termine di validita' dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 e successive modifiche e' prorogato al 31 dicembre 2010. La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 dicembre 2008
p. Il Ministro Il Sottosegretario di Stato Martini
Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2009, Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 18 |
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