Gazzetta n. 26 del 2 febbraio 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 25 settembre 2008 |
Applicazione del disposto normativo di cui all'art. 1, comma 826 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di ulteriore riduzione, per l'anno 2007, delle percentuali di sconto a carico delle farmacie rurali. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 che al comma 40 dell'art. 1 stabilisce che a decorrere dall'anno 1997, le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialita' medicinali collocate nelle classi a) e b), di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono fissate per le aziende farmaceutiche, per i grossisti e per i farmacisti rispettivamente al 66,65 per cento, al 6,65 per cento e al 26,7 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA); che il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota sull'importo al lordo dei ticket e al netto dell'IVA pari al 3,75 per cento per le specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico e' inferiore a lire 50.000, al 6 per cento per le specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico e' compreso tra lire 50.000 e lire 99.999, al 9 per cento per le specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico e' compreso tra lire 100.000 e lire 199.999 e al 12,5 per cento per le specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico e' compreso tra euro 103,29 e euro 154,94 e al 19 per cento per le specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico e' superiore a euro 154,94; che per le farmacie rurali che godono dell'indennita' di residenza ai sensi dell'art. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni, restano in vigore le quote di sconto di cui all'art. 2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e che per le farmacie con un fatturato complessivo annuo non superiore a lire 500 milioni, le percentuali previste dal presente comma sono ridotte in misura pari al 60 per cento; Visto il comma 826 dell'art. 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007) che, al fine di favorire il mantenimento di un'efficiente rete di assistenza farmaceutica territoriale anche nelle zone disagiate, proroga per il triennio 2007-2009 l'ulteriore riduzione delle percentuali di sconto a carico delle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'imposta sul valore aggiunto non superiore ad euro 258.228,45, gia' disposta, limitatamente all'arco temporale decorrente dal 1° marzo al 31 dicembre 2006, dall'art. 38 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51 rispetto a quella prevista dal quinto periodo del comma 40 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 6 marzo 2007, adottato in attuazione del predetto art. 38 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51 e recante modalita' e criteri di concessione alle farmacie interessate dell'ulteriore riduzione delle percentuali di sconto, limitatamente al periodo 1° marzo - 31 dicembre 2006; Ritenuto di continuare a ritenersi applicabili, anche per il triennio 2007 - 2009, le medesime modalita' ed i medesimi criteri gia' adottati in precedenza per il riconoscimento delle ulteriori riduzioni delle percentuali di sconto alle farmacie interessate in quanto gia' destinatarie della riduzione dello sconto operato ai sensi del quinto periodo del comma 40 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni; Rilevato che il citato comma 826 pone a carico del Servizio sanitario nazionale la maggiore spesa derivante dall'applicazione della riduzione dello sconto per un importo per l'anno 2007 pari a euro 2.500.000,00; Rilevato, altresi', che per l'attuazione della norma nell'arco temporale dalla stessa indicato la valutazione del fatturato deve essere riferita all'anno 2006; Verificato che attraverso i dati forniti da FederFarma e AssoFarm con nota del 17 aprile 2007 le farmacie che rientrano nella fattispecie in esame sono in numero non superiore a 1.820; Ritenuto che per l'applicazione concreta della normativa le farmacie interessate che hanno registrato un fatturato in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a euro 258.228,45 potrebbero essere suddivise in due fasce: la prima fascia comprende le farmacie il cui fatturato, relativo all'erogazione dei farmaci in convenzione a carico del Servizio sanitario nazionale, non supera euro 150.000,00 che hanno corrisposto nel 2006 al Servizio sanitario nazionale uno sconto complessivo pari a euro 978.530,01; la seconda fascia comprende le farmacie il cui fatturato, relativo all'erogazione dei farmaci in convenzione a carico del Servizio sanitario nazionale, superiore a euro 150.000,00 non raggiunge il limite fissato dalla norma in euro. 258.228,45 che hanno corrisposto nel 2006 al Servizio sanitario nazionale uno sconto complessivo pari a euro 5.159.678,04; Considerato che complessivamente lo sconto praticato ammonta a euro. 6.138.208,06 e che lo stesso puo' essere ridotto per un importo non superiore a euro. 2.500.000,00; Valutata l'opportunita' di esentare dal praticare lo sconto la prima fascia di farmacie e ridurre proporzionalmente lo sconto praticato dalle farmacie della seconda fascia; Ritenuto di esplicitare, per ciascuna regione e provincia autonoma, il valore assoluto delle predette esenzioni e riduzioni di sconto per un totale complessivo di euro 2.500.000,00 e di prevedere il rimborso alle stesse regioni e province autonome degli importi cosi' determinati; Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali che determina le attribuzioni delegate, come trattazione e firma, al Sottosegretario di Stato prof. Ferruccio Fazio; Acquisito il parere della Conferenza Stato regioni, manifestato nella seduta del 20 dicembre 2007 (rep. 281/CSR); Decreta: Art. 1.
Per l'anno 2007, ai fini di quanto disposto dal comma 826 dell'art. 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 in ordine alla proroga, per il triennio 2007-2009, dell'ulteriore riduzione delle percentuali di sconto a carico delle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'imposta sul valore aggiunto non superiore ad euro 258.228,45, rispetto a quella prevista dal quinto periodo del comma 40 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, per le farmacie gia' destinatarie della riduzione dello sconto operato ai sensi del quinto periodo del comma 40 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni si applica quanto segue: a. Le farmacie che nel 2006 hanno registrato un fatturato in regime di Servizio sanitario nazionale, relativo alla erogazione di farmaci in convenzione, al netto dell'IVA, inferiore a euro. 150.000,00 sono esentate dal praticare lo sconto previsto dalla normativa vigente, con una relativa spesa valutata in euro 978.530,01; b. per le farmacie che nel 2006 hanno registrato un fatturato in regime di Servizio sanitario nazionale, relativo alla erogazione di farmaci in convenzione, al netto dell'IVA, compreso tra euro. 150.000,00 e euro 258.228,45, lo sconto previsto dalle norme vigenti e' ridotto del 29,487%, con una relativa spesa valutata in euro 1.521.469,99. |
| Art. 2.
Al fine di rimborsare la maggiore spesa sostenuta dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, l'importo di euro 2.500.000 viene ripartito tra le stesse secondo l'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente provvedimento, ed erogato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. |
| Art. 3.
Ciascuna regione e provincia autonoma, nei limiti delle somme loro assegnate a norma dell'art. 2, provvedera' ad impartire alle proprie aziende sanitarie le necessarie istruzioni perche' possano disporre i conguagli nei confronti di ogni farmacia interessata con cadenza mensile in occasione della liquidazione delle ricette spedite. Roma, 25 settembre 2008 p. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Il Sottosegretario di Stato Fazio Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 166 |
| Allegato
----> Vedere allegato a pag. 15 <---- |
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