Gazzetta n. 26 del 2 febbraio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 4 dicembre 2008
Determinazione dell'indennita' di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica per l'anno 2008.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

ed

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;
Visto l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296 che stabilisce che il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro delle politiche agricole, modifica a gennaio di ogni anno con decreto l'indennita' per l'abbattimento dei bovini infetti da tubercolosi e brucellosi e degli ovini e caprini infetti da brucellosi;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218 e successive modificazioni concernente misure per la lotta contro alcune malattie epizootiche degli animali;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 maggio 1996, n. 358 e successive modificazioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 1996, n. 160, recante il regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 agosto 1994, n. 651 e successive modificazioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 novembre 1994, n. 277, recante il regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 15 dicembre 1995, n. 592 e successive modificazioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 1996, n. 125, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 luglio 1992, n. 453 e successive modificazioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1992, n. 276, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini;
Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124 concernente fra l'altro il rifinanziamento della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 14 giugno 1968 e successive modificazioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 17 settembre 1968, concernente norme per corresponsione delle indennita' di abbattimento dei bovini infetti;
Visti i criteri e le modalita' stabiliti dal decreto del Ministro della sanita' 30 luglio 1986 pubblicato nelle Gazzetta Ufficiale n. 228 dei 1° ottobre 1986 per la determinazione delle misure delle indennita' di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini;
Visto il decreto del Ministro della salute 27 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 7 marzo 2008 concernente la determinazione della misura delle indennita' di abbattimento degli animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina per l'anno 2007;
Considerato che le Regioni predispongono, in collaborazione con gli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti, specifici piani di sorveglianza per la tubercolosi, brucellosi e leucosi negli allevamenti bovini da ingrasso;
Ritenuto quindi di non dover differenziare l'indennizzo di bovini da allevamento e da riproduzione rispetto a quelli da ingrasso, visto l'esiguo numero di questi ultimi eventualmente interessati da provvedimenti di abbattimento;
Considerato che le spese relative alla corresponsione delle indennita' di cui trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal Fondo Sanitario Nazionale;
Ritenuto che occorre procedere alla determinazione per l'anno 2008 della misura delle indennita' di abbattimento dei bovini e bufalini infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e degli ovini e caprini infetti da brucellosi;
Visti il parere espresso dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con la nota n. 233 del 30 aprile 2008;
Decreta:
Art. 1.

1. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini e' stabilita in euro 416,90 con decorrenza 1° gennaio 2008 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2008.
2. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti e' stabilita in euro 764,63 con decorrenza 1° gennaio 2008 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2008.
3. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2007 in euro 412,89 capo, rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 2008 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2008.
4. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2007 in euro 756,67 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 2008 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2008.
5. La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi.
Nelle tabelle allegate al presente decreto sono fissate le indennita' per categoria, eta e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti.
 
Art. 2.

1. L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perche' infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2007 in euro 77,78 a capo, viene aumentata a euro 112,61 per i capi iscritti ai libri genealogici ed a euro 82,84 per i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2008 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2008.
2. L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perche' infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2007 in euro 102,31 a capo rimane confermata a euro 102,31 per i capi non iscritti ai libri genealogici ed e' stabilita in euro 142,93 per i capi iscritti ai libri genealogici , con decorrenza dal 1° gennaio 2008 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2008.
 
Art. 3.

1. Le maggiorazioni dell'indennita' di abbattimento previste dall'art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218 si applicano anche ai casi di reinfezione negli allevamenti ufficialmente indenni a condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi.
Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; esso entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.
Roma, 4 dicembre 2008
Il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Sacconi

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Zaia

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 240
 
Allegato

----> Vedere allegato alle pagg. 24-25 <----
 
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