Gazzetta n. 22 del 28 gennaio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 15 dicembre 2008
Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Blackbass», registrato al n. 14385.

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto del Ministro della Sanita' del 15 marzo 1996 (G.U. n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri gia' autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n.l89, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129 sull'organizzazione del Ministero della salute;
Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociale le funzioni del Ministero della salute con le risorse finanziarie, strumentali e di personale;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o suoi prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 194/2008 della commissione del 29 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio e definisce gli allegati II, III e IV, che fissano i livelli massimi di residui per i prodotti compresi nell'allegato I del suddetto regolamento;
Visto il documento SANCO /557/2008 rev. 3, che costituisce un emendamento al regolamento (CE) n. 396/2005;
Vista la domanda presentata in data 18 luglio 2008 dall'impresa SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato BLACKBASS uguale al prodotto di riferimento denominato GRASP 40 registrato al n. 8525 con decreto direttoriale in data 30 luglio 1994 dell'impresa medesima;
Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:
il prodotto e' uguale al prodotto di riferimento denominato GRASP 40 dell'impresa medesima;
non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;
l'impresa richiedente e' anche titolare del prodotto di riferimento;
Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Accertato che la classificazione del preparato denominato BLACKBASS e' conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;
Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Tralcoxydim;
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010 l'impresa SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A. con sede in Via Gallarate, 139 - Milano e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario ESENTE DA CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO denominato BLACKBASS con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.
Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: ml 850 e litri 1-1,7-2-5-10-20.
Il prodotto in questione e' importato in confezioni pronte per l'impiego dalle imprese SAFAPAC Ltd.- Peterborough Cambridgeshire (UK); NUFARM SAS. Notre Dame de la Garenne, Gaillon (Francia) e prodotto presso gli stabilimenti delle imprese:
SCAM S.p.A. Strada Bellaria, 164 - Modena autorizzato con decreti del 25 ottobre 1972/27 novembre 1990;
ISAGRO S.p.A. Aprilia (Latina) autorizzato con decreti del 3 ottobre 1974/16 aprile 2004; TORRE S.r.l. (Fraz. Montalcino) (Siena) autorizzato con decreti del 31 luglio 1975/23 settembre 2003 e confezionato presso lo stabilimento dell'impresa ALTHALLER ITALIA S.r.l. San Colombano al Lambro (Milano) autorizzato con decreti del 17 febbraio 1981/1° febbraio 2000.
La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.
Il prodotto suddetto e' registrato al n. 14385.
Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.
Roma, 15 dicembre 2008
Il direttore generale: Borrello
 
Allegato

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