Gazzetta n. 22 del 28 gennaio 2009 (vai al sommario)
LEGGE 30 dicembre 2008, n. 219
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'Istituto forestale europeo, fatta a Joensuu il 28 agosto 2003.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione sull'Istituto forestale europeo, fatta a Joensuu il 28 agosto 2003.
 
Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 15 della Convenzione stessa.
 
Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 dicembre 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari
esteri
Zaia, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1132):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) e
dal Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali (Zaia) il 21 ottobre 2008.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 31 ottobre 2008, con pareri delle commissioni
1ª, 5ª, 9ª, 13ª.
Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 4
e 19 novembre 2008.
Esaminato in aula ed approvato il 19 novembre 2008.
Camera dei deputati (atto n. 1930):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 20 novembre 2008 con pareri delle commissioni
I, V, VII, VIII, XIII.
Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il
25 novembre 2008; l'11 dicembre 2008.
Esaminato in aula ed approvato il 19 dicembre 2008.
 
Allegato

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

Convenzione dell'Istituto Forestale Europeo

Le Parti della Convenzione, da qui in poi indicate come Parti Contraenti,
Richiamando le decisioni sulle foreste adottate alla Conferenza delle Nazioni Uni:e su Ambiente e Sviluppo del 1992, le Proposte di Azione del Gruppo Intergovernativo sulle Foreste e del Forum Intergovernativo sulle Foreste, il Programma di Lavoro Esteso sulla Diversita' Biologica Forestale riguardante la Convenzione sulla Biodiversita', e l'esito del Vertice Mondiale sullo Sviluppo Durevole;
Riconoscendo il progresso e i risultati raggiunti dall'attuazione degli impegni delle Conferenze Ministeriali sulla Protezione delle Foreste in Europa;
Consapevoli della natura mutevole delle questioni forestali europee e della loro specificita', e le preoccupazioni sociali e il bisogno di produrre dati scientifici rilevanti, in vista di un loro positivo riflesso sui processi decisionali;
Considerando che l'Istituto Forestale Europeo fu istituito con legge della Finlandia, nel 1993, come organismo associativo finalizzato allo studio delle scienze forestali, delle foreste e della conservazione forestale a livello europeo;
Convinti del valore aggiuntivo della aggregazione della ricerca forestale e delle sue specificita' in un quadro internazionale;
Auspicando di conseguire a livello internazionale effetti positivi per la cooperazione nella ricerca forestale e la sua specificita', anche evitando la duplicazione dei lavori;
hanno concordato quanto segue:

Articolo 1: L'Istituto
L'Istituto Forestale Europeo (d'ora in avanti l'Istituto) viene qui istituito come organizzazione internazionale, che avra' la sua sede a Joensuu, Finlandia.

Articolo 2: Scopo e funzioni
1. Lo scopo dell'Istituto e' di garantire la ricerca a livello pan-europeo tenendo presente la politica forestale, con i suoi aspetti ambientali, l'ecologia, i suoi molteplici usi, la ricerca e il benessere delle foreste europee, l'approvvigionamento e il mercato di legname ed altri prodotti forestali in modo da promuovere la conservazione e la gestione durevole delle foreste in Europa.
2. Per poter conseguire il suo fine l'Istituto:
a) provvede a dare informazioni importanti per i responsabili dei programmi politici e delle decisioni operative dei paesi europei che riguardano le foreste e il settore dell'industria forestale;
b) effettua ricerche negli ambiti di cui sopra;
c) sviluppa metodi ricerca;
d) organizza e prende parte agli incontri scientifici ; e
e) organizza e divulga informazioni dei lavori e dei risultati conseguiti.

Articolo 3: Informazione
Le Parti Contraenti supportano il lavoro dell'Istituto, fornendo informazioni riguardanti le foreste su specifiche richieste, quando non sia possibile ottenere altrimenti i dati dagli organi demandati alla loro raccolta e cio' sia possibile nei termini convenienti. Per evitare un doppio lavoro, l'Istituto provvede a garantire un'appropriata coordinazione con altre strutture internazionali, includendo tutte quelle demandate alla raccolta di dati.

Articolo 4: Membri, Membri Associati e Membri Affiliati dell'Istituto
1. Le Parti Contraenti sono membri dell'Istituto.
2. Rientrano nella categoria di Membri Associati, gli istituti di ricerca, le strutture didattiche, le organizzazioni commerciali, le autorita' forestali, le organizzazioni non governative ed istituzioni affini degli Stati europei (da qui in avanti indicati Membri Associati). La categoria dei Membri Affiliati riguarda le istituzioni simili degli Stati non europei (Membri Affiliati). I Membri Affiliati non prendono parte al processo decisionale dell'Istituto.

Articolo 5: Organi
Gli organi dell'Istituto sono il Consiglio, la Conferenza, il Comitato direttivo, e il Segretariato, presieduto dal direttore.

Articolo 6: Il Consiglio
1. Il Consiglio e' composto dai rappresentanti dei Membri e si riunisce in sessioni ordinarie da tenersi ogni tre anni. Una sessione straordinaria potra' essere tenuta a richiesta di un membro o del Comitato Direttivo, quando la richiesta abbia l'approvazione della maggioranza dei membri.
2. Il Consiglio dovra':
a) designare i membri del Comitato in accordo con quanto previsto dall'art. 8, par-2), c), e d);
b) approvare la nomina del Direttore come previsto dall'art. 8 par. 4, sottopar. d);
c) stabilire il quadro delle politiche per il lavoro dell'Istituto;
d) prendere decisioni su questioni generali di natura tecnica, finanziaria, o amministrativa, sottoposte dai Membri, dalla Conferenza o dal Comitato Direttivo;
e) approvare ed emendare, a maggioranza semplice, le sue Norme Statutarie.
3. Ogni Membro avra' diritto a un voto. Le decisioni saranno prese per consenso, salvo sia diversamente stabilito dalla Convenzione.

Articolo 7: La Conferenza
1. La Conferenza e' composta dai rappresentanti dei Membri Associati. La Conferenza si riunisce una volta all'anno in sessione plenaria e prendera' le sue decisioni a maggioranza semplice. I Membri Affiliati possono partecipare alle sessioni plenarie annuali della Conferenza. Istituzioni e Organizzazioni regionali e internazionali che non
rientrano ne tra i Membri Associati ne' tra quelli Affiliati all'Istituto possono essere invitati a prendere parte alla sessione plenaria della Conferenza in accordo con le disposizioni stabilite dal Comitato Direttivo.
2. La Conferenza dovra', inter alia,
a) nominare i membri del Comitato Direttivo come previsto dall'art. 8 par. 2b), c), e d);
b) determinare le quote per i membri associati e affiliati;
c) fare raccomandazioni per dare inizio alle attivita' che corrispondano ai dell 'Istituto;
d) ratificare i rendiconti finanziari predisposti dagli uffici competenti;
e) approvare il piano di lavoro per l'anno successivo presentato dal Comitato Direttivo;
f) riesaminare e adottare il Resoconto Annuale sull'attivita' dell'Istituto; e
g) approvare ed emendare le sue Norme Statutarie.

Articolo 8: Il Comitato Direttivo
1. Il Comitato Direttivo e' composto da otto persone con specifiche competenze nel campo di attivita' dell'Istituto. I membri del Comitato Direttivo possono restare in carica per non piu' di due mandati consecutivi.
2.a. Quattro membri del Comitato Direttivo sono nominati dal Consiglio per un periodo di tre anni.
b. Quattro membri del Comitato Direttivo sono. nominati dalla Conferenza per un-periodo di tre anni.
c. Il Consiglio e la Conferenza dovranno adottare i regolamenti relativi al processo di nomina e rotazione dei membri da loro designati.
d. I posti vacanti saranno coperti con procedura scritta, rispettivamente dal Consiglio o dalla Conferenza.
3. Il Comitato Direttivo si riunira' una volta l'anno e dovra' prendere decisioni a maggioranza semplice.
4. Il Comitato Direttivo dovra':
a) all'interno del quadro politico adottato dal Consiglio, istituire ed controllare il programma amministrativo e di ricerca del lavoro dell'Istituto;
b) sotto l'egida del Consiglio, adottare i regolamenti interni che risultino necessari;
c) approvare il bilancio e i rendiconti;
d) nominare il Direttore, con il successivo assenso del Consiglio;
e) approvare l'ammissione e l'espulsione dei Membri Associati e dei Membri Affiliati;
f) riferire al Consiglio e alla Conferenza;
g) sotto l'egida del Consiglio, approvera' gli accordi di cui all'Art. l2;
h) approvare ed emendare le sue Norme Statutarie; e
i) stabilire i regolamenti come previsto dall'Articolo 7, paragrafo 1.

Articolo 9: Il Segretariato
1. Il Segretariato e' presieduto dal Direttore e composto dal personale dell'Istituto.
2. Il Direttore, in osservanza delle disposizioni generali del Consiglio, della Conferenza e del Comitato Direttivo, assumera' il personale necessario per i fini dell'istituto e per corrispondere agli adempimenti che iui stesso potra' determinare.

Articolo 10: Risorse finanziarie
Le risorse finanziarie necessarie per il funzionamento dell'Istituto saranno fornite da:
a) Membri Associati e Membri Affiliati, per rnezzo delle quote partecipative;
b) Membri che desiderano elargire contributi volontari; e
c) Ogni altra possibile fonte.

Articolo 11: Il Budget e i resoconti
Il Budget e i' resoconti dell'Istituto verranno approvati a maggioranza semplice dal Comitato Direttivo, su proposta del Direttore.

Articolo 12: Personalita' giuridica, privilegi e immunita'
L'istituto avra' personalita' giuridica a livello nazionale ed internazionale. Sul territorio della Finlandia godra' di tanti privilegi ed immunita' quante ne sono necessarie per svolgere le sue funzioni.
Tali privilegi e immunita' saranno definite dall'accordo stabilito tra l'Istituto e il Governo di Finlandia.

Articolo 13: Risoluzione delle controversie
Ogni controversia concernente l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione, non definita dalla trattativa o dagli uffici del Comitato Direttivo, puo', previo accordo tra le parti, essere oggetto di conciliazione tramite la Corte Permanente delle Norme di Conciliazione Opzionale di Arbitrato.

Articolo 14: Firma e Ratifica
1. La Convenzione sara' aperta alla firma degli Stati europei e delle Organizzazioni ed integrazione economica della Regione europea in Joensuu il 28 agosto 2003. Successivamente rimarra' aperta per la firma ad Helsinki presso il Ministero degli Affari Esteri di Finlandia fino al 28 novembre 2003.
2. Questa Convenzione deve essere ratificata, accettata ed approvata dagli Stati firmatari e dalle organizzazioni di integrazione economica regionale. Gli strumenti di ratifica accettazione o approvazione saranno depositati presso il Governo di Finlandia che svolgera' la funzione di depositario.
3. Questa Convenzione restera' aperta per l'adesione degli altri Stati europei ed organizzazioni di integrazione economica della Regione europea, che non l'hanno sottoscritta. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Depositario.
4. Ai fini di questa Convenzione, per Stato europeo si intende uno Stato che e' chiamato a far parte della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite, come Stato europeo.

Articolo 15: Entrata in vigore
1. La presente Convenzione entrera' in vigore il 60° giorno successivo alla data di deposito dell'ottavo strumento di ratifica, accettazione approvazione o adesione.
2. Per ciascuno Stato od Organizzazione di integrazione economica regionale che ratifica accetta, approva o aderisce alla presente Convenzione successivamente al deposito dell'ottavo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la Convenzione entrera' in vigore dal sessantesimo giorno a decorrere dalla data del deposito, da parte di
tale Stato o organizzazione di integrazione economica regionale, del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Articolo 16: Disposizioni transitorie
1. Con l'entrata in vigore della presente Convenzione, gli Istituti di ricerca, le strutture formative, le organizzazioni commerciali, le autorita' forestali, le organizzazioni non governative e le istituzioni similari degli Stati europei che sono membri o membri associati dell'Istituto Forestale Europeo, istituito nel 1993 quale associazione soggetta alla legislazione finlandese e che alla stessa data non abbiano, in conformita' alla loro specifica normativa, presentato le dimissioni, diventeranno Membri Associati dell'Istituto. Analogamente, le istituzioni equivalenti ma appartenenti a Stati non europei, che sono membri associati del suddetto Istituto Forestale Europeo, diventeranno, in assenza di notifica di dimissione, Membri Affiliati dell'Istituto.
2. Successivamente all'entrata in vigore della presente Convenzione l'Istituto avviera' il negoziato con l'Istituto Forestale Europeo istituito nel 1993 come associazione soggetta alla legislazione finlandese, per il trasferimento all'Istituto delle attivita' correnti, fondi, risorse e obbligazioni.

Articolo 17: Emendamenti
1. Questa Convenzione puo' essere emendata con voto unanime dei Membri presenti in una riunione del Consiglio o attraverso procedura scritta. Ogni proposta di emendamento dovra' essere inviata dal depositano almeno otto settimane prima. In caso di procedura scritta, il Depositario stabilira' il termine entro il quale dovranno essere trasmesse le risposte.
2. Gli emendamenti entreranno in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data in cui tutte le Parti Contraenti avranno notificato al depositario di aver adempiuto alle formalita' richieste dalla rispettiva legislazione nazionale nei riguardi degli emendamenti.
3. Senza l'approvazione della Conferenza gli emendamenti non avranno effetto sulla posizione istituzionale dei Membri Associati o Affiliati.

Articolo 18: Recesso
Ciascuna parte contraente puo' recedere dalla Convenzione mediante comunicazione scritta trasmessa al Depositario. Il recesso avra' effetto a partire dall'anno successivo a ricevimento della comunicazione da parte del Depositario.

Articolo 19: Estinzione
Questa Convenzione cessera' se in qualunque momento successivo alla sua entrata in vigore le Parti Contraenti diventeranno di numero inferiore ad otto.
A testimonianza di cio' i sottoscritti, a cio' debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno sottoscritto questa Convenzione.
Fatta in lingua inglese a Joensuu, oggi 28 agosto 2003.
 
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