Gazzetta n. 21 del 27 gennaio 2009 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 ottobre 2008 |
Istituzione del Fondo perequativo degli avvocati e procuratori dello Stato. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133; Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103; Visto il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1993, n. 594, e, in particolare, l'art. 6, comma 2; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 2000, n. 175; Sentita l'Associazione unitaria avvocati e procuratori dello Stato; Vista la deliberazione assunta dal Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato nella seduta 30 settembre 2008;
Decreta: Art. 1.
Fondo di perequazione
E' istituito il Fondo perequativo degli avvocati e procuratori dello Stato, al quale affluiscono gli importi riassegnati dall'amministrazione finanziaria dello Stato ai sensi dell'art. 61, comma 9, della legge 6 agosto 2008, n. 133. |
| Art. 2.
Modalita' di gestione e ripartizione delle somme
1. Le somme versate nel Fondo sono ripartite fra tutti gli avvocati e procuratori in servizio, in proporzione allo stipendio determinato in base alle tabelle di cui alle leggi 2 aprile 1979, n. 97, e 19 febbraio 1981, n. 27, maggiorato degli aumenti derivanti dalla progressione economica relativa alla sola anzianita' di servizio effettivamente prestato nella qualifica e classe di appartenenza: a) per il cinquanta per cento fra gli avvocati e procuratori di ciascun ufficio cui appartiene l'avvocato o procuratore che ha espletato la funzione di arbitro alla quale inerisce la quota di compenso versata al Fondo; b) per il restante cinquanta per cento fra tutti gli avvocati e procuratori dello Stato in servizio. 2. La ripartizione viene effettuata quadrimestralmente, secondo le modalita' di cui agli articoli 3, 10, 11, 12 -limitatamente ai commi 2, 3, 4 e 5, 14, 15 e 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 febbraio 1972 e successive modifiche. Roma, 31 ottobre 2008 Il Presidente: Berlusconi Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2008 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 272 |
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