Gazzetta n. 20 del 26 gennaio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 7 gennaio 2009
Disposizioni relative alla distillazione dell'alcol per usi commestibili.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, contenente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990) e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 4, comma 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare il comma 23 dell'art. 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 1282/2001 della Commissione, del 28 giugno 2001, recante modalita' di applicazione del regolamento n. 1493/99 per quanto riguarda le informazioni per la conoscenza dei prodotti e il controllo del mercato nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, n. 1290/2005 e n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;
Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
Visto il decreto ministeriale dell'11 aprile 2001 relativo all'aggiunta di un rivelatore ai vini destinati alle distillazioni comunitarie;
Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2003 relativo all'approvazione parziale dei contratti di distillazione dei vini;
Visto il programma nazionale di sostegno per la viticoltura, predisposto sulla base dell'accordo intervenuto nel corso della riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 marzo 2008, inviato alla Commissione dell'Unione europea il 30 giugno 2008;
Vista la nota della Commissione dell'Unione europea AGRI/ 23810 del 3 ottobre 2008 che consente l'entrata in applicazione del programma di sostegno;
Ritenuta la necessita' di dare attuazione alle disposizioni comunitarie previste nei precitati regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/2008 per quanto riguarda la distillazione dell'alcool per usi commestibili;
Ritenuta la necessita' di emanare, in applicazione della normativa comunitaria, disposizioni di carattere generale per rendere applicabile il regime della distillazione dell'alcool per usi commestibili previsto dai citati regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/2008;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 dicembre 2008;

Decreta:
Art. 1.

Norme generali

1. Con il presente decreto sono emanate le disposizioni nazionali applicative delle disposizioni comunitarie previste all'art. 17 del regolamento (CE) n. 479/08, nonche' agli articoli 26 e 27 del regolamento (CE) della Commissione n. 555/2008 in materia di distillazione di alcool per usi previsti al successivo art. 2.
2. La misura ha lo scopo di sostenere il mercato del vino e favorire la fornitura di alcool vinico da utilizzare per usi previsti al successivo art. 2.
3. Ai sensi del presente decreto si intende per:
«Ministero» il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato - ATPO II - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma;
«ICQ» l'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari - Via Quintino Sella n. 42 - 00187 Roma;
«Organismo pagatore» Agea-Organismo pagatore;
«distillatori»: i soggetti riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 23 aprile 2001 e successive modificazioni;
«produttore» ogni persona, fisica o giuridica, o loro associazione che ha prodotto vino dalla trasformazione di uve da vino di propria produzione o conferite dai soci ai sensi dell'art. 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1282/01;
«dichiarazione vitivinicola» la dichiarazione di raccolta e dichiarazione di produzione presentate ai sensi ed in conformita' del regolamento (CE) n. 1282/01 e delle disposizioni nazionali applicative.
4. I contratti di distillazione di cui al successivo art. 2 sono conclusi dai produttori soltanto con i distillatori.
5. La presentazione della dichiarazione vitivinicola per la campagna in cui si presenta il contratto e' condizione indispensabile per accedere alla distillazione in quanto l'intervento e' riservato al produttore.
 
Art. 2.

Presentazione dei contratti

1. I contratti sono presentati tra il 1° ottobre ed il 15 gennaio di ciascuna campagna, fino alla campagna 2011/2012. Ciascun produttore puo' presentare al massimo tre contratti in relazione alla dichiarazione vitivinicola relativa alla campagna in cui e' presentato il contratto. Sono ammessi piu' contratti solo se stipulati con piu' distillatori. Presenta il contratto il produttore che ha ottenuto vino dalla trasformazione di uve da vino di propria produzione o conferite dai soci ai sensi dell'art. 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1282/01.
2. Il contratto contiene l'indicazione degli ettari, coltivati ad uva da vino che figurano nella dichiarazione vitivinicola, sono presi a riferimento gli ettari che figurano nella dichiarazione di raccolta nei limiti del volume di vino e di vino IGT prodotto dichiarato nella campagna, in conformita' al decreto ministeriale del 26 luglio 2000. Per le cantine cooperative o le associazioni gli ettari da prendere a riferimento sono quelli dichiarati nel modello di dichiarazione previsto per i soci che rientrano nella deroga prevista all'art. 2 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1282/2001.
3. Non si possono sottoscrivere contratti per un numero di ettari inferiori ad uno. Non e' consentito prendere a riferimento:
gli ettari dai quali sono stati ottenuti vini da uve o mosti acquistati;
gli ettari dai quali sono ottenute le uve destinate a dare vini a denominazione di origine (DOC, DOCG); a decorrere dalla campagna 2009/2010 gli ettari dai quali sono ottenute le uve destinate a dare vini DOP, di cui all'art. 34 paragrafi 1 e 3 del regolamento CE n. 479/08.
4. Il produttore sottoscrive uno o piu' contratti di distillazione per un volume di vino non inferiore a 25 e non superiore a 30 ettolitri per ogni ettaro di vigneto coltivato per uve da vino, calcolato come indicato al precedente paragrafo 2. Tali vini posseggono un titolo alcolometrico volumico effettivo di almeno10% vol. e rispondono alla definizione prevista all'allegato IV, punto 1, del regolamento n. 479/08.
5. Sottoscrive il contratto anche il produttore che non ha ancora presentato la dichiarazione vitivinicola nei termini prescritti purche' si impegni a presentare la dichiarazione medesima. Tale impegno figura nel contratto di distillazione. L'Organismo pagatore accerta la qualifica di produttore e procede alla corresponsione degli aiuti soltanto dopo che il produttore ha presentato la dichiarazione vitivinicola.

6. Al contratto e' allegato:
a) la prova di avere costituito una garanzia uguale a 2 euro per ettolitro secondo le modalita' stabilite dall'Organismo pagatore;
b) la copia dei registri di cantina, aggiornati alla data del contratto e contenente le indicazioni ivi riportate dall'inizio della campagna alla data di presentazione del contratto e tenuti ai sensi del regolamento CE n. 884/01 e delle relative disposizioni nazionali applicative, dalla quale risulta la giacenza del vino di propria produzione oggetto del contratto presentato;
c) l'impegno del distillatore ad ottenere esclusivamente i seguenti prodotti: alcool, acquavite di vino, distillato di vino, brandy e brandy italiano in conformita' alle definizioni previste dal regolamento CE del Consiglio n. 110/08.
7. Al vino, prima di essere avviato alla distillazione, e' aggiunto il rivelatore secondo le disposizioni stabilite nel decreto ministeriale 11 aprile 2001.
8. Il Ministero, sulla base delle stime della produzione, sentite le regioni, le province autonome e le organizzazioni dei produttori, puo' stabilire una gradazione diversa o limitare l' intervento a determinate tipologie di vini. La decisione e' adottata con decreto ministeriale prima dell'inizio della data prevista per la presentazione dei contratti.
 
Art. 3.

Modalita' di presentazione

1. I contratti e la documentazione allegata, sono presentati all'Organismo pagatore.
2. La comunicazione contenente il numero dei contratti presentati, ritenuti ammissibili, con l'indicazione degli ettari e dei relativi volumi di vino ripartiti per regione e per provincia e' inviata dall'Organismo pagatore al Ministero, alle regioni ed alle province autonome entro il 20 gennaio di ciascuna campagna utilizzando il modello A, allegato 1 al presente decreto.
3. Tenuto conto degli stanziamenti previsti per ciascuna regione e provincia autonoma nell'allegato 2 al presente decreto, qualora i fondi assegnati non siano sufficienti ad accettare tutti i contratti presentati, il Ministero procede proporzionalmente alla riduzione degli ettari ammessi con decreto dipartimentale. Entro quindici giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di detto decreto l'Organismo pagatore procede all'approvazione dei contratti. Il numero dei contratti approvati per ciascuna regione con l'indicazione del numero degli ettari e dei relativi volumi di vino ripartiti per ciascuna provincia sono comunicati al Ministero ed alle regioni e province autonome entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto utilizzando il modello B, allegato 1 al presente decreto.
4. L'Organismo pagatore e l'ICQ concordano i flussi di informazioni relative ai contratti presentati ed approvati.
5. Qualora si verifichi la fattispecie di cui al precedente paragrafo 3 il numero di ettari ammesso e' proporzionalmente ridotto. Tuttavia, il produttore puo' essere soggetto ad una minore decurtazione del volume di vino qualora abbia indicato nel contratto che intende avvalersi della possibilita' di consegnare fino a 30 ettolitri, in caso di riduzione.
6. In particolari situazioni di mercato che rendono necessario evitare di ridurre gli ettari per i quali il produttore beneficia degli aiuti, il Ministero, con decreto dipartimentale e sulla base delle richieste avanzate dalle regioni, province autonome ed organizzazioni professionali, puo' decidere la riduzione dell'aiuto di 50 euro per ettaro. Tale decisione puo' riguardare anche i produttori di una sola regione o provincia autonoma interessata ed e' adottata sentite le regioni e province autonome.
7. Il vino e' consegnato in distilleria solo dopo l'approvazione del contratto.
8. Qualora non venissero utilizzati tutti i fondi destinati alla misura, le regioni e province autonome, sulla base del decreto dipartimentale di cui al precedente paragrafo 3, comunicano al Ministero ed all'Agea Coordinamento entro il 15 febbraio o il 15 giugno di ciascun anno spostamenti di fondi tra le misure per la notifica di modifica del piano alla Commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CE) n. 555/08. Tali trasferimenti di fondi sono efficaci solo subordinatamente all'applicazione dell'art. 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 555/08 e l'allegato n. 2 e' di conseguenza modificato dal Ministero sentite le regioni e province.
 
Art. 4.

Entita' del sostegno

1. L'aiuto per le campagne 2008/2009 e 2009/2010 e' pari a 450 euro per ogni ettaro di vigneto per uva da vino dal quale e' stato ottenuto vino oggetto del contratto di distillazione e consegnato in distilleria nei limiti previsti dall'art. 2. Per la campagna 2010/2011 e' pari a 400 euro per ettaro e per la campagna 2011/2012 e' pari a 350 euro per ettaro.
2. I costi di trasporto del vino in distilleria, se non diversamente stabilito dalle parti, sono a carico dei distillatori.
3. Per i produttori che sottoscrivono contratti pluriennali con distillatori al fine di assicurare, almeno per tutto il periodo di validita' dell'intervento, la destinazione del vino per utilizzazioni definite possono essere stabilite deroghe.
4. Le deroghe concernenti l'ammontare degli aiuti e le quantita' previste in tali contratti sono autorizzate dal Ministero, con decreto dipartimentale sentita la regione interessata, sulla base di motivate richieste presentate dai produttori o loro associazioni entro il 31 marzo di ciascun anno. Le autorizzazioni sono concesse prima dell'inizio della campagna.
 
Art. 5.

Controlli

1. Il controllo presso il produttore delle caratteristiche del vino avviato alla distillazione e, in particolare, del colore, del titolo alcolometrico volumico effettivo e della presenza del denaturante, viene effettuato dall'ICQ. I controlli sono effettuati conformemente al titolo V del regolamento CE n. 555/2008. Al fine di garantire lo svolgimento dei controlli, il produttore presenta all'Ufficio periferico dell'ICQ competente per il territorio, utilizzando il modello allegato n. 3 al presente decreto la comunicazione contenente le indicazioni previste all'art. 3 del decreto ministeriale 11 aprile 2001, il giorno stesso in cui sono terminate le operazioni di denaturazione. Tali operazioni devono terminare almeno tre giorni feriali prima dell'estrazione del vino.
2. La comunicazione di cui al comma 1 e' effettuata a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica e contiene il nome o la ragione sociale ed il codice fiscale del distillatore nonche' l'indirizzo, il telefono ed il fax della distilleria presso la quale viene avviato il vino da distillare; la specificazione - per ogni singolo trasporto - del nome o della ragione sociale e del codice fiscale del produttore che effettua la spedizione del vino da distillare, del colore del vino, del quantitativo trasportato e del giorno di arrivo previsto.
L'ICQ comunica all'Organismo pagatore, l'esito dei controlli svolti.
3. Al fine di garantire il rispetto del titolo V del regolamento CE n. 555/2008, il controllo presso il distillatore e' effettuato dall'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane che verifica:
l'avvenuta trasmissione da parte del distillatore dei piani operativi di cui all'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale n. 153/2001, relativamente all'introduzione ed all'estrazione del vino denaturato da distillare;
che i volumi di vino indicati nel documento di trasporto di cui al regolamento CE n. 884/2001 siano presi in carico nei registri dei distillatori, unitamente ai quantitativi effettivamente introdotti e desunti dalle indicazioni dello scontrino della pesa da allegare al relativo documento di accompagnamento;
che la trasformazione del vino nei prodotti di cui al precedente art. 2, paragrafo 6, lettera d) risulti dalle registrazioni contabili del deposito, nonche' dal bilancio di materia redatto all'atto delle operazioni di saggio.
L'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane comunica gli esiti dei controlli svolti all'organismo pagatore.
4. Il distillatore trasmette all'ICQ ed all'Ufficio dell'ICQ competente per territorio in relazione alla sede del proprio stabilimento copia dei piani operativi previsti al precedente paragrafo 3, primo trattino.
 
Art. 6.

Domanda di liquidazione dell'aiuto

1. Per beneficiare dell'aiuto il produttore presenta all' Organismo pagatore entro il 30 maggio di ciascuna campagna, una domanda di aiuto con l'indicazione degli ettari per i quali l'aiuto e' richiesto e del volume di vino consegnato alla distillazione.
2. La domanda contiene almeno:
a) la prova che il produttore interessato ha presentato le dichiarazioni di raccolta e produzione dalle quali risulta la coltivazione del vigneto e la trasformazione in vino delle uve raccolte;
b) la prova della denaturazione del vino secondo le modalita' previste;
c) il riepilogo delle consegne di vino effettuate con indicazione:
del colore, della quantita' e del titolo alcolometrico volumico;
del numero del documento di accompagnamento utilizzato per il trasporto in distilleria del vino;
d) le fatture relative al vino avviato alla distillazione;
e) il certificato di analisi dei vini introdotti in distillazione dal quale risulti il titolo alcolometrico, l'acidita', il colore e la presenza del denaturante, rilasciato da un laboratorio iscritto nella lista dei laboratori autorizzati in conformita' alla normativa comunitaria;
f) la dichiarazione vidimata dall'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane indicante i volumi di vino presi in carico sui registri dei distillatori;
g) l'impegno del distillatore ad ottenere esclusivamente i seguenti prodotti: alcool, acquavite di vino, distillato di vino, brandy e brandy italiano in conformita' alle definizioni previste dal regolamento CE del Consiglio n. 110/08. Tale impegno si considera rispettato nel momento in cui il distillatore fornisce la prova dell'avvenuta trasformazione del vino in uno dei prodotti indicati all'art. 2, paragrafo 2, lettera g), come previsto al precedente art. 5 paragrafo.
3. E' consentita una tolleranza del 5% di scostamento tra il volume di vino indicato nel contratto ed il volume di vino effettivamente consegnato in distilleria.
4. Ai sensi dell'art. 17, paragrafo 2, del regolamento CE n. 479/2008, il produttore presenta la domanda dopo aver consegnato il vino in distilleria. L'Organismo pagatore puo' prevedere che si presenti una o piu' domande in relazione alle quantita' di volta in volta consegnate.
5. Ai sensi dell'art. 26 del regolamento CE n. 555/2008, il produttore puo' chiedere, su presentazione del contratto approvato e previa costituzione di una cauzione pari al 120% dell'aiuto richiesto, il pagamento anticipato all'Organismo pagatore.
 
Art. 7.

Svincolo delle cauzioni

1. La cauzione prestata al momento della presentazione del contratto di cui al precedente art. 2, paragrafo 6, lettera a), e' riferita all'effettiva consegna del vino al distillatore da parte del produttore ed e' svincolata al momento in cui viene presentata la domanda di aiuto. Analogamente, detta cauzione e' svincolata al momento in cui il produttore chiede il pagamento anticipato dell'aiuto, in conformita' al precedente art. 6, paragrafo 2.
2. La cauzione presentata dal produttore ai fini del pagamento anticipato dell'aiuto, di cui al precedente art. 6, paragrafo 5, e' svincolata al momento in cui il produttore fornisce all'Organismo pagatore la documentazione prevista al precedente art. 6, paragrafo 2.
 
Art. 8.

Procedura

1. La modulistica per la presentazione e l'approvazione dei contratti, che contengono tutte le indicazioni previste dal presente decreto, e' predisposta dall'Organismo pagatore.
2. I vini oggetto dei contratti approvati sono consegnati in distilleria entro il 15 maggio di ogni anno. Nel caso in cui venga richiesto il pagamento anticipato, i vini sono consegnati in distilleria entro il 20 luglio.
3. A decorrere dalla campagna 2009/2010, il Ministero, con decreto ministeriale, tenuto conto dell'andamento della campagna e della necessita' di approvvigionare il mercato dell'alcool commestibile, puo' disporre l'approvazione anticipata parziale dei contratti presentati da effettuarsi entro il 15 dicembre e nella misura massima del 30% del quantitativo di vino oggetto dei contratti presentati.
4. In via transitoria e solo per la campagna 2008/2009, il produttore puo' consegnare il vino al distillatore prima dell'approvazione del contratto e nella misura massima del 30% del vino oggetto del contratto presentato, fermo restando che nessun aiuto sara' erogato qualora il contratto non venga approvato. Il produttore indica nel contratto se intende avvalersi di tale facolta' ed il relativo quantitativo di vino.
5. Tutti i termini indicati nel presente decreto sono perentori. Per la campagna 2008/2009, qualora il presente decreto non venga pubblicato entro il 31 dicembre 2008, tutti i termini indicati sono prorogati di quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto. I quindici giorni sono calcolati escludendo il giorno stesso di pubblicazione.
6. Qualora le date riportate nel presente decreto coincidano con un giorno festivo e/o prefestivo, le stesse sono posticipate al giorno lavorativo immediatamente successivo a quello previsto.
7. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
8. Il decreto ministeriale 14 novembre 2003 citato nelle premesse e' abrogato.
Roma, 7 gennaio 2009

Il Ministro : Zaia

Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2009
Ufficio controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 2
 
Allegati

----> Vedere da pag. 42 a pag. 44 <----
 
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