Gazzetta n. 20 del 26 gennaio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 30 dicembre 2008
Prima proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell'articolo 2, commi 521 e 522, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in favore del personale dipendente della «SEAM S.p.A.» in liquidazione in fallimento. (Decreto n. 92).

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
per il Lazio

Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi;
Visto, in particolare, il primo periodo del sopraindicato comma 521, che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilita' per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2008, la concessione, anche senza soluzioni di continuita', degli ammortizzatori sociali, in deroga alla vigente normativa, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;
Visto, altresi', il secondo periodo del citato comma 521, in base al quale, nell'ambito delle medesime risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere prorogati, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze gia' definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2007;
Visto il sopraindicato comma 522 della legge n. 244 del 2007, concernente le riduzioni della misura dei trattamenti nei casi di proroga;
Visto il decreto n. 43297, del 9 aprile 2008, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a diciotto regioni ed alla provincia di Taranto;
Visto, in particolare, l'articolo 1 del predetto decreto interministeriale, che destina, tra l'altro, 14 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubicate nella regione Lazio;
Visto il decreto n. 44453 del 18 novembre 2008 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, in particolare, l'art. 1, con il quale le sopraindicate risorse finanziarie, gia' destinate alla regione Lazio dall'arti. 1 del citato decreto n. 43297 del 9 aprile 2008, vengono incrementate di 3 milioni di euro, comprensive delle risorse che la regione riterra' di finalizzare agli interventi del settore della Sanita' privata, previa verifica dell'esistenza di oggettive esigenze derivanti da crisi, riorganizzazioni e ristrutturazioni;
Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 28 febbraio 2008, dal Sottosegretario al lavoro e previdenza sociale Rosa Rinaldi e dall'Assessore al lavoro, pari opportunita' e politiche giovanili della regione Lazio Alessandra Tibaldi, cosi' come integrato dall'Addendum del 29 luglio 2008, sottoscritto dal medesimo Assessore e dal Sottosegretario al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali Pasquale Viespoli;
Visto l'accordo quadro sottoscritto, in data 28 marzo 2008, presso la regione Lazio, dai rappresentanti della stessa, di Italia Lavoro S.p.A., dell'Agenzia Lazio lavoro e delle parti sociali;
Visto l'accordo sottoscritto presso la regione Lazio, Assessorato lavoro, pari opportunita' e politiche giovanili, in data 20 febbraio 2008, tra la regione medesima e le parti sociali, relativo alla richiesta dei benefici della C.I.G.S., in deroga, per un numero massimo di 8 (otto) lavoratori dipendenti della SEAM S.p.A. in liquidazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2008, e preso atto del parere favorevole espresso in merito dalla regione Lazio;
Considerato il decreto del direttore regionale n. 48 del 20 giugno 2008, con il quale e' stata disposta la prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per il periodo dal 12 novembre 2007 al 31 dicembre 2007, a favore di un numero massimo di 2 (due) lavoratori della predetta Societa', in forza all'unita' aziendale di Roma, via Tuscolana n. 1341;
Tenuti presenti i principi di cui alla nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007, avente ad oggetto: «Ammortizzatori sociali in deroga ex art. 1, comma 1190, legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007). Decreto interministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007. Indicazioni procedurali»;
Vista l'istanza di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa (redatta su modello “CIGS/SOLID-1), pervenuta in data 9 aprile 2008, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2008, in favore di un numero massimo di 8 (otto) lavoratori, sospesi dal lavoro a zero ore, senza rotazione, occupati presso l'unita' aziendale ubicata in Roma, via Tuscolana n. 1341, con richiesta di pagamento diretto del predetto trattamento da parte dell'Ente previdenziale;
Vista la documentazione prodotta dalla Societa' ad integrazione della predetta istanza e acquisita in data 17 giugno 2008;
Considerata la documentazione pervenuta in data 10 ottobre 2008 - richiesta da questa Direzione regionale del lavoro a seguito dei rilievi formulati per il mancato rispetto dei limiti imposti dal secondo periodo dell'art. 2, comma 521, della citata legge 244/2007 - comprensiva, in particolare, della copia della sentenza dichiarativa del fallimento della SEAM S.p.A. in liquidazione, emessa in data 21 luglio 2008 dal Tribunale di Milano;
Vista la nota della regione Lazio del 10 ottobre 2008, protocollo numero 117276;
Tenuto conto della nota del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, Divisione IV, protocollo n. 14/0015856 del 25 novembre 2008;
Verificato il rispetto, alla luce della richiamata nota n. 14/0015856 del 25 novembre 2008, del citato art. 2, comma 521, secondo periodo, della legge n. 244 del 2007;
Vista l'ulteriore documentazione prodotta dalla Societa' istante, e in particolare l'elenco dettagliato dei 5 (cinque) lavoratori interessati dalle sospensioni, acquisito in data 19 dicembre 2008;
Considerato che la SEAM S.p.A. in liquidazione in fallimento e' stata sottoposta alle verifiche di rito e che dalla relazione ispettiva - pervenuta in data 22 maggio 2008 dalla Direzione provinciale del lavoro di Roma - non sono emersi motivi ostativi alla concessione del primo trattamento di integrazione salariale in deroga;
Ritenuto, per quanto precede, di concedere il trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:
Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 2, commi 521 e 522, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' concessa la prima proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla normativa vigente, definito nell'accordo intervenuto presso la regione Lazio in data 20 febbraio 2008, in favore del personale della SEAM S.p.A. in liquidazione in fallimento, con sede legale in Bergamo, via Angelo May n. 14/D, in forza presso l'unita' aziendale ubicata in Roma, via Tuscolana n. 1341, per un numero massimo mensile di 5 (cinque) lavoratori, sospesi a zero ore, senza rotazione, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2008, elencati nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, con pagamento diretto del predetto trattamento da parte dell'Ente previdenziale.
 
Art. 2.

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'art. 1, e' tenuto alla verifica delle singole posizioni individuali dei lavoratori interessati, finalizzata, in particolare, all'accertamento del contratto a tempo indeterminato, dell'anzianita' presso l'impresa che procede alle sospensioni superiore a novanta giorni alla data di richiesta del trattamento, della qualifica rivestita (operaio, impiegato, intermedio o quadro) e del rispetto dell'incumulabilita' con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione o cessazione dell'attivita' lavorativa, anche se con oneri a carico di altro Ente statale o della regione.
2. L'I.N.P.S. applichera' la normativa di cui all'art. 2, commi 521 e 522, della legge n. 244 del 2007, attenendosi ai principi relativi agli abbattimenti recati dalla citata nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007.
 
Art. 3.

1. La Societa' predetta e' tenuta a comunicare immediatamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'elenco dettagliato dei dipendenti beneficiari del trattamento - composto da un massimo mensile di 5 (cinque) lavoratori - con tutti i dati necessari, nonche' le eventuali variazioni all'elenco stesso.
 
Art. 4.

1. La Societa', inoltre, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 del citato decreto interministeriale n. 43297 del 9 aprile 2008, dell'art. 3 del citato decreto interministeriale n. 44453 del 18 novembre 2008, nonche' dei punti 4) e 6) dell'accordo governativo del 28 febbraio 2008, dovra' comunicare mensilmente alla Sede I.N.P.S. territorialmente competente, all'Assessorato al lavoro della regione Lazio e ad Italia Lavoro S.p.A. l'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore concesso.
2. Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e periodico, la Societa' provvedera', in particolare, agli adempimenti di cui al successivo articolo 6, comma 5.
 
Art. 5.

1. Gli interventi disposti dall'art. 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dal sopraindicato accordo governativo del 28 febbraio 2008, cosi' come integrato dall'Addendum del 29 luglio 2008, e, quindi, nei limiti delle risorse conseguentemente assegnate con l'art. 1 del decreto interministeriale n. 43297 del 9 aprile 2008 e con l'art. 1 del decreto interministeriale n. 44453 del 18 novembre 2008.
 
Art. 6.

1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie di cui al precedente art. 5, l'I.N.P.S., Italia Lavoro S.p.A., la Direzione regionale del lavoro per il Lazio e la regione Lazio cureranno il costante monitoraggio della spesa complessiva, assicurando un'efficace gestione dei flussi informativi.
2. Per la Direzione regionale del lavoro per il Lazio i relativi adempimenti saranno svolti direttamente da Italia Lavoro S.p.A., ente strumentale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo quanto previsto dalla citata nota della direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007.
3. In particolare, l'I.N.P.S., ai fini di cui al precedente comma 1, e' tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Divisione IV, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, ad Italia Lavoro S.p.A. ed alla regione Lazio - Assessorato lavoro, pari opportunita' e politiche giovanili.
4. Sempre ai fini sopraindicati, Italia Lavoro S.p.A., quale incaricata della specifica funzione di controllo dei flussi di spesa, utilizzando tutte le informazioni acquisite nel corso della sua attivita', anche tramite relazioni con il referente dell'azienda, proseguira' la sua opera di costante assistenza tecnica al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale degli ammortizzatori sociali e, in particolare, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, la quale se ne avvale ai sensi del precedente comma 2.
5. La Societa' fornira' ad Italia Lavoro S.p.A. le informazioni relative all'effettivo utilizzo mensile della C.I.G.S. autorizzata, con riepilogo trimestrale, utilizzando i format preposti, inviandone copia, per conoscenza, anche agli altri soggetti di cui al comma seguente.
6. Sara' cura di Italia Lavoro S.p.A. sia monitorare il bacino di lavoratori effettivamente percettori di C.I.G.S. in deroga ed aggiornare la stima della spesa sia restituire ai diversi attori coinvolti, con particolare riferimento all'I.N.P.S., ma anche alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla regione Lazio, tutte le informazioni rilevate in forma aggregata, al fine di garantire il costante aggiornamento in merito all'andamento della spesa medesima ed il rispetto dei limiti finanziari imposti dalle risorse assegnate.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 30 dicembre 2008
Il direttore regionale: Buonomo
 
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