Gazzetta n. 19 del 24 gennaio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 15 luglio 2008
Riproposizione ed integrazione dei decreti ministeriali 5 agosto 1994 e 24 dicembre 1997, concernenti «Nuovo regime degli sgravi degli oneri sociali nei territori del Mezzogiorno» emanati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la parte afferente allo sgravio nella regione Abruzzo.

IL COMMISSARIO AD ACTUS
Nominato con sentenza del Tribunale
amministrativo regionale del Lazio (sezione Terza-bis)
n. 10968 del 24 ottobre 2006, integrata
dall'Ordinanza collegiale del medesimo
organismo del 20 giugno 2008, n. 737/2008

Visto il decreto del 5 agosto 1994 con il quale veniva disposto, tra l'altro, che lo sgravio sul complesso dei contributi posti a carico dei datori di lavoro e da corrispondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale da parte delle imprese gia' beneficiarie dello sgravio generale previsto dall'art. 19 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dovesse operare nella regione Abruzzo per i periodi di paga dal 1° luglio 1994 al 30 novembre 1994 nella misura del 12 per cento;
Visto il decreto del 24 dicembre 1997 emanato ad integrazione del decreto del 5 agosto 1994;
Viste le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, del Consiglio di Stato e del Tribunale amministrativo regionale del Lazio con le quali i sopra richiamati decreti sono stati annullati per carenza di motivazione per la parte afferente allo sgravio dei contributi da corrispondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale da parte delle imprese operanti nella regione Abruzzo;
Vista in particolare la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione terza-bis) n. 10968 del 24 ottobre 2006, con la quale e' stato accolto il ricorso per l'ottemperanza e con la quale e' stato stabilito «che all'annullamento del decreto ministeriale del 24 settembre 1997 non consegue automaticamente l'inserimento dell'Abruzzo nell'elenco delle regioni destinatarie del beneficio, ma solo l'obbligo dell'autorita' competente di verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione alla predetta regione dell'aiuto di cui all'art. 92, paragrafo 3, lettera a) del Trattato CEE»;
Verificato che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione terza-bis, effettuati i dovuti accertamenti, ha indicato con Ordinanza collegiale n. 9/08 del 9 gennaio 2008 i criteri e le modalita' per la riproposizione e l'integrazione dei decreti 24 dicembre 1997 e 5 agosto 1994, in via sussidiaria rispetto al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, (1);
Visto l'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, tra cui, da ultimo, l'art. 19 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, che ha regolato la fruizione degli sgravi contributivi sino al periodo di paga in corso al 30 giugno 1994;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), adottata ai sensi dell'art. 14 della legge 2 maggio 1976, n. 183, che indica i settori delle aziende industriali che possono usufruire dello sgravio totale dei contributi;
Visto l'art. 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 21, che affida la definizione e l'attribuzione, nei limiti dei fondi disponibili e tenendo conto degli indirizzi dell'Unione europea, degli sgravi contributivi di cui all'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Viste le decisione della Commissione del 2 marzo 1988, 88/318/CEE e le comunicazioni della Commissione in materia di aiuti di Stato 94/C99/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C99/3 dell'8 aprile 1994 e n. D/08135 del 3 agosto 1994, affermative del principio che gli aiuti al funzionamento, tra i quali rientrano le misure di riduzione selettiva degli oneri sociali, a causa dei loro effetti distorsivi sugli scambi non possono essere considerati come compatibili con il mercato comune europeo se non in via del tutto eccezionale per le sole regioni piu' svantaggiate;
Considerato di conseguenza che la compatibilita' di tali misure e' subordinata a specifiche condizioni restrittive rapportate all'intensita' e durata degli aiuti e alle condizioni socio-economiche ed occupazionali degli ambiti di applicazione definiti in base a parametri specificatamente individuati dalla Commissione medesima;
Considerato pertanto che gli sgravi possono essere concessi secondo criteri di degressivita' ed uniformita', fino all'anno 1997 per le sole regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna;
Tenuto conto del «Metodo per l'applicazione dell'art. 92, paragrafo 3, lettera a), agli aiuti regionali nazionali», cosi' come riportato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 12 agosto 1988, C 212/02, capi I, 1 e I, 2 (2);
Tenuto conto dei sopraccitati indirizzi dell'Unione europea e preso atto dei dati ufficiali EUROSTAT relativi alle serie storiche PIL per abitante, individuate per la regione Abruzzo, come rilasciati dal competente Ufficio della Commissione europea (3), in base ai quali risulta un costante superamento nel periodo di riferimento, del parametro limite idoneo all'applicazione dell'art. 92, paragrafo 3, lettera a) del Trattato CEE;
Decreta:
Art. 1.

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° luglio 1994 e' stabilito uno sgravio sul complesso dei contributi posti a carico dei datori di lavoro da corrispondere all'INPS da parte delle imprese gia' beneficiarie dello sgravio generale previsto dall'art. 19 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
Tale sgravio va calcolato sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti corrisposte ai dipendenti al netto dei compensi per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi e, in mancanza, dalla legge. Esso e' riconosciuto per le attivita' svolte nel territorio della regione Abruzzo limitatamente alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti che effettivamente hanno lavorato nel predetto territorio per i periodi di paga afferenti al periodo e secondo la misura indicati di seguito.
Nella regione Abruzzo lo sgravio e' riconosciuto per i periodi di paga dal 1° luglio 1994 al 30 novembre 1994 nella misura del 12 per cento.
 
Art. 2.

Per i nuovi assunti nelle aziende industriali operanti nei settori indicati dal CIPE, nel periodo di cui all'articolo 1, che risultino ad incremento delle unita' effettivamente occupate alla data del 30 novembre del relativo anno precedente, lo sgravio contributivo di cui all'articolo 14 della legge 2 maggio 1976, n. 183, e' riconosciuto, esclusivamente per le attivita' svolte nel territorio indicato nel predetto art. 1, in misura totale dei contributi dovuti all'INPS a carico dei datori di lavoro, per un periodo di un anno dalla data di assunzione del singolo lavoratore sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
 
Art. 3.

Continuano a trovare applicazione le vigenti disposizioni concernenti le modalita' di applicazione dello sgravio di cui agli articoli precedenti, come stabilite dall'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese le disposizioni di cui ai commi 9, 10, 11, 12 e 13 dell'art. 6 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni.
Roma, 15 luglio 2008

Il Commissario ad Actus: Mosconi

Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 61
 
----> Vedere Allegato da pag. 8 a pag. 9 <----
 
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