Gazzetta n. 16 del 21 gennaio 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 4 dicembre 2008 |
Determinazione delle tariffe minime per prestazioni di facchinaggio in economia, relativamente al costo per la sicurezza. |
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IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Roma
Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628 recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, oggi Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 324/1994 che attribuisce agli Uffici provinciali del lavoro e della M.O. le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, funzioni precedentemente svolte dalle commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio, soppresse ai sensi dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica; Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro nella Direzione provinciale del lavoro, attribuendo i compiti gia' svolti dall'U.P.L.M.O. al Servizio politiche del lavoro della predetta direzione; Vista la Lettera circolare del Ministero del lavoro e della P.S. - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. V n. 25157/70/DOC del 2 febbraio 1995 inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe; Vista la circolare n. 39/97 del Ministero del lavoro e della P.S. - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V n. 5/25620/70/FAC del 18 marzo 1997 inerente i compiti delle Direzioni provinciali del lavoro in materia di determinazione delle tariffe minime di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342; Visto il precedente decreto di questa Direzione sulle tariffe minime in materia di operazioni di facchinaggio emanato in data 9 maggio 2006; Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro logistica, trasporto merci e spedizione stipulato il 13 giugno 2000 e successivi accordi e rinnovi; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; Sentite le Organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le Associazioni del movimento cooperativo rappresentate anche nell'Osservatorio provinciale sulle attivita' di facchinaggio costituito presso questo ufficio il 25 novembre 2003; Considerato la necessita' di aggiornare le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio svolte dai facchini liberi o riuniti in organismi associativi; Considerato il disposto normativo di cui all'art. 86, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, sostituito dall'art. 8, comma 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123; Considerato i seguenti indicatori economici: variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai nel periodo luglio 2007 - luglio 2008; incremento degli oneri di natura previdenziale a carico degli organismi associativi del settore derivanti dall'applicazione del decreto legislativo n. 423/2001 sulla base del quale i citati organismi sono stati definitivamente equiparati per quanto riguarda la base imponibile ai fini previdenziali ed assicurativi alla generalita' delle imprese; incrementi retributivi derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di categoria.
Decreta:
La tariffa minima inderogabile per prestazioni di facchinaggio in economia per la durata di otto ore giornaliere e' fissata in euro/h 16,65 di cui euro/h 41 relativamente al costo per la sicurezza. La tariffa per lavoro straordinario e' cosi' fissata: maggiorazione del 30% per lavoro straordinario feriale diurno; maggiorazione del 50% per lavoro straordinario festivo o notturno; maggiorazione del 70% per lavoro straordinario festivo e notturno. L'applicazione delle suddette tariffe decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 4 dicembre 2008 Il direttore provinciale: Esposito |
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