Gazzetta n. 12 del 16 gennaio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 9 gennaio 2009
Riconoscimento, al sig. Lerchegger Daniel, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;
Visto il decreto de1 Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi «ordinamenti»;
Vista l'istanza del sig. Lerchegger Daniel, nato a Bressanone il 17 settembre 1979, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingegnere», conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere»;
Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico «Diplom Haupprufung im Studiengang Elektrotecnik und Informatiostechnik» conseguito presso la «Technische Universitat Munchen» in data 20 aprile 2004;
Considerato che la professione di ingegnere nel Lander della Baviera e' regolamentata e che il titolo accademico-professionale e' condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione;
Preso atto che ha documentato esperienza professionale;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 24 ottobre 2008;
Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;
Preso atto che l'istante ha fatto richiesta di riconoscimento per la sezione A per i settori: dell'informazione e industriale;
Ritenuto che la formazione accademica e professionale del richiedente, per quanto riguarda il settore dell'informazione, non ha corrispondenza alcuna con quella richiesta in Italia all'ingegnere iscritto nella sezione A, settore dell'informazione, essendo le lacune tali da non poter essere colmate con l'applicazione di misure compensative;
Ritenuto altresi' che la formazione accademica e professionale del richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore industriale, dell'albo degli ingegneri in quanto la conoscenza copre solo il ristretto ambito della elettrotecnica e che quindi e' necessario applicare misure compensative per colmare le lacune emerse, consistenti in una prova attitudinale nelle seguenti materie: (scritte) 1) costruzioni di macchine, 2) energetica e macchine a fluido, 3) impianti termoidraulici; (orali): 4) impianti chimici, 5) impianti industriali, 6) tecnologia meccanica, 7) deontologia e ordinamento professionale; l'istante potra' scegliere tra il superamento delle prove sopra riportate oppure in un tirocinio per un periodo di tre anni;
Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Lerchegger Daniel, nato a Bressanone il 17 settembre 1979, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli «ingegneri» - sez. A, settore industriale - e per l'esercizio della professione in Italia;
La domanda per il settore dell'informazione e' rigettata.
 
Art. 2.

II riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure, a scelta del candidato, al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 36 mesi; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, vertera' sulle seguenti materie: (scritte) 1) costruzioni di macchine, 2) energetica e macchine a fluido, 3) impianti termoidraulici; (orali): 4) impianti chimici, 5) impianti industriali, 6) tecnologia meccanica, 7) deontologia e ordinamento professionale; l'istante potra' scegliere tra il superamento delle prove sopra riportate oppure in un tirocinio per un periodo di tre anni.
Roma, 9 gennaio 2009
Il direttore generale: Frunzio
 
Allegato A
a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art.3, e altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato con successo, quello scritto.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore «industriale».
e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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