Gazzetta n. 12 del 16 gennaio 2009 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2008 |
Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali del 22 e 23 ottobre 2005 nelle province di Bari, Brindisi e Taranto ed agli eventi alluvionali del 7 novembre 2005 nella provincia di Brindisi. (Ordinanza n. 3727). |
|
|
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3475 del 18 novembre 2005, n. 3485 del 22 dicembre 2005, n. 3506 del 23 marzo 2006, n. 3527 del 16 giugno 2006, n. 3536 del 28 luglio 2006, n. 3540 del 4 agosto 2006, n. 3555 del 5 dicembre 2006, n. 3591 del 24 maggio 2007; Considerato che in relazione ai contesti di criticita' in atto nel territorio della regione Puglia in conseguenza degli eventi alluvionali rispettivamente del 22 e 23 ottobre 2005 e del 7 novembre 2005 sono venute meno le condizioni richieste dalla citata legge n. 225/1992 per la concessione di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza; Considerato, tuttavia, che permane una diffusa situazione di criticita', sicche' occorre adottare ogni iniziativa utile per il completamento degli interventi in atto, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo; Ritenuto che la predetta situazione, suscettibile di determinare gravi pregiudizi alla collettivita', puo' essere fronteggiata avviando ogni iniziativa utile per scongiurare il verificarsi di ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, anche assicurando continuita' alle attivita' poste in essere in regime straordinario e finalizzate al superamento dei contesti di criticita' in esame; Vista la nota del 13 novembre 2008 del Prefetto di Bari - Commissario delegato per gli eventi alluvionali nelle province di Bari, Brindisi e Taranto; Ravvisata l'esigenza di disciplinare le ulteriori fasi realizzative delle opere e degli interventi finalizzati a dare continuita' alle azioni intraprese in regime straordinario, nonche' conseguire il definitivo superamento dei contesti di criticita' in rassegna; Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile non derogatoria ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui disciplinare gli interventi necessari al definitivo rientro nell'ordinario; Acquisita l'intesa della Regione Puglia con nota del 22 dicembre 2008; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone:
Art. 1.
1. Il Prefetto di Bari - Commissario delegato ai sensi rispettivamente dell'art. 1, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3475 del 18 novembre 2005 e dell'art. 11, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3506 del 23 marzo 2006, provvede, in regime ordinario ed in termini d'urgenza, all'attuazione ed al completamento, entro e non oltre il 30 giugno 2009, delle iniziative gia' programmate per il superamento dei contesti di criticita' conseguenti agli eventi alluvionali di cui in premessa. 2. All'esito delle attivita' di cui al comma 1, il Commissario delegato provvede, altresi', al successivo trasferimento alle amministrazioni ed agli enti ordinariamente competenti dei beni, delle attrezzature, unitamente alla documentazione contabile ed amministrativa relativa alla gestione commissariale. |
| Art. 2.
1. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 1, il Commissario delegato si avvale dell'opera dei soggetti attuatori nominati ai sensi delle ordinanze di protezione civile citate in premessa, nonche' della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato. 2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 il Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi del personale gia' operante presso la struttura commissariale, ricorrendone le condizioni di necessita' e sulla base delle vigenti disposizioni in materia. |
| Art. 3.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente. |
| Art. 4.
1. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, provvede utilizzando le risorse destinate al superamento dei contesti di criticita' in rassegna, nonche' le ulteriori disponibilita' finanziarie reperibili nell'ambito del bilancio della regione Puglia. |
| Art. 5.
1. Il Commissario delegato, trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione conclusiva corredata della rendicontazione delle spese sostenute. |
| Art. 6.
1. Il Dipartimento della protezione civile, e' estraneo ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 aprile 2008 Il Presidente: Berlusconi |
|
|
|