Gazzetta n. 11 del 15 gennaio 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2008
Ulteriori interventi diretti a fronteggiare la situazione di criticita' determinatasi a seguito delle esplosioni verificatesi nella raffineria «Umbria Olii S.p.A.» sita nel comune di Campello sul Clitunno, in provincia di Perugia. (Ordinanza n. 3723).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 30 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2006 con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito delle esplosioni verificatesi nella raffineria «Umbria Olii S.p.A.» sita nel comune di Campello sul Clitunno, in provincia di Perugia, nonche' il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui il predetto stato d'emergenza e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2008;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3558 del 27 dicembre 2006, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi a seguito delle esplosioni verificatesi nella raffineria “Umbria Olii S.p.A.” sita nel comune di Campello sul Clitunno, in provincia di Perugia»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3609 del 27 agosto 2007, recante: «Ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1014, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in favore della regione Umbria» ed in particolare l'art. 4, comma 1, lettera a);
Vista la nota del 23 ottobre 2008 con cui il Presidente della regione Umbria ha chiesto la proroga dello stato d'emergenza;
Considerato che le azioni commissariali ad oggi adottate hanno complessivamente determinato la definizione conclusiva, o in via di completamento, degli interventi programmati per il superamento del contesto critico in rassegna previsti dalle sopra citate ordinanze di protezione civile;
Considerato, tuttavia, che permane l'esigenza di assicurare nella continuita' amministrativa il completamento degli interventi in atto, il monitoraggio sull'attuazione delle attivita' poste in essere in regime straordinario, per il definitivo superamento del contesto critico di cui trattasi;
Considerato che permane la diffusa situazione di crisi suscettibile di determinare gravissimi pregiudizi alla collettivita', sicche' occorre adottare ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;
Ravvisata la necessita' di assicurare continuita' alle attivita' poste in essere in regime straordinario dal Commissario delegato e finalizzate ad un rientro nell'ordinarieta' mediante l'adozione di un'ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992;
Acquisita l'intesa della regione Umbria con nota del 17 dicembre 2008;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione Umbria - Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3558 del 27 dicembre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, provvede, in regime ordinario ed in termini di urgenza, al completamento, entro e non oltre il 30 settembre 2009, di tutte le iniziative gia' programmate e in corso di attuazione per il definitivo superamento del contesto di criticita' determinatosi a seguito delle esplosioni verificatesi nella raffineria «Umbria Olii S.p.A.» sita nel comune di Campello sul Clitunno, in provincia di Perugia e di cui alle ordinanze di protezione civile citate in premessa.
2. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, il Commissario delegato si avvale della collaborazione degli Uffici regionali, degli Enti pubblici anche locali, dei Centri di competenza dipartimentali ed altri soggetti universitari, dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, nonche', ricorrendone le condizioni di necessita' e sulla base delle vigenti disposizioni in materia, del personale gia' titolare di incarichi professionali per attivita' di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 1, comma 4, dell'ordinanza di protezione civile n. 3558 del 2006.
3. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza di protezione civile il Commissario delegato, ove ricorrano casi di urgenza, provvede utilizzando le relative procedure urgenti previste dall'ordinamento vigente.
4. Il Commissario delegato e' altresi' autorizzato ad utilizzare la contabilita' speciale aperta ai sensi dell'art. 4, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3558/2006.
5. Ove si renda necessario proseguire le iniziative di cui al comma 1, oltre il termine del 30 settembre 2009, il Commissario delegato e' autorizzato a trasferire le risorse finanziarie presenti nella contabilita' speciale, al bilancio della Regione in apposito capitolo di spesa.
 
Art. 2.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile resta estranea ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 29 dicembre 2008
Il Presidente: Berlusconi
 
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