Gazzetta n. 11 del 15 gennaio 2009 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2008 |
Modalita' di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244. (Ordinanza n. 3728). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, ed in particolare l'art. 3; Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» ed in particolare l'art. 80, comma 21; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e successive modifiche e integrazioni, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»; Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», ed in particolare l'art. 32-bis che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorita' per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta' d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2004, n. 3362, recante «Modalita' di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 2, comma 276 che, al fine di conseguire l'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonche' la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari, prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosita'; Considerato che occorre provvedere all'aggiornamento delle modalita' di utilizzazione del predetto Fondo per la realizzazione in via specifica degli interventi previsti dal citato art. 2, comma 276 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, anche tenendo conto degli aggiornamenti in tema di norme tecniche per le costruzioni intervenuti con i decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 14 settembre 2005 e del 14 gennaio 2008; Ravvisata la necessita' di disciplinare il riparto del suddetto Fondo tra le regioni e le province autonome; Ritenuta l'urgenza di prevedere disposizioni volte a perseguire le predette finalita'; Sentita la Conferenza unificata; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. La presente ordinanza disciplina le modalita' di utilizzazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di conseguire l'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonche' la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 276 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato». 2. Nell'ambito della complessiva dotazione del Fondo ai predetti interventi previsti dall'art. 2, comma 276 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' riservata la somma di 20.000.000,00 di euro, a decorrere dall'anno 2008. 3. Con la presente ordinanza viene ripartita tra le regioni e le province autonome la somma di 20.000.000,00 di euro relativa all'anno 2008. Per le risorse finanziarie relative agli anni successivi si provvedera' con successive ordinanze che tengano conto, ai fini del riparto tra le regioni e le province autonome, delle effettive disponibilita' finanziarie e degli eventuali aggiornamenti della conoscenza dei livelli di rischio sismico delle scuole esistenti. 4. Possono essere ammessi al finanziamento del Fondo interventi che rientrino nelle seguenti tipologie: a) interventi di adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici scolastici pubblici, la cui necessita' risulti da verifiche tecniche eseguite in coerenza con le norme tecniche riportate negli allegati 2 e 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e successive modifiche e integrazioni o in coerenza con quanto riportato nei decreti del 14 settembre 2005 e del 14 gennaio 2008 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno e con il capo del Dipartimento della protezione civile; b) interventi di adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici scolastici pubblici, che, anche in assenza di verifiche tecniche eseguite con le modalita' di cui alla lettera a), si riferiscano ad opere per le quali, da studi e documenti gia' disponibili alla data della presente ordinanza, risulti accertata la sussistenza di una condizione di rischio sismico grave ed attuale; c) costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici, nei casi in cui sia indispensabile sostituire quelli esistenti ad elevato rischio sismico per i costi eccessivi dell'adeguamento rispetto alla nuova costruzione o per obiettive e riconosciute situazioni di rischio areale (instabilita' di versante, pericolo di alluvioni o inondazioni), che richiedano la demolizione dell'esistente e la ricostruzione, eventualmente in altro sito. 5. Non sono consentiti interventi su edifici scolastici pubblici gia' finanziati nell'ambito dello specifico piano straordinario di messa in sicurezza, di cui all'art. 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ne' interventi su edifici a destinazione mista (scolastica - abitativa, scolastica - commerciale, etc.), a meno che, per questi ultimi, non sia preventivamente garantita, con altri fondi non pubblici, la copertura della spesa della parte di intervento relativa alle altre destinazioni. 6. Nel caso di interventi che comportino la demolizione dell'edificio esistente, il calcolo del finanziamento sara' effettuato tenendo conto della volumetria minore fra quella dell'edificio da demolire e quella del nuovo. 7. Gli interventi sugli edifici scolastici pubblici di cui al comma 4 devono, inoltre, riguardare edifici scolastici ubicati in territori rientranti in una delle zone sismiche 1, 2 o 3 in vigore al momento dell'emanazione della presente ordinanza, con esclusione di quelli costruiti o adeguati ai sensi delle norme sismiche emanate successivamente al 1984 e per i quali la categoria sismica di riferimento all'epoca della progettazione corrisponde alla zona sismica attuale o ad una di sismicita' superiore. Sono ammessi altresi' interventi di adeguamento nelle regioni e province autonome interamente classificate in zona 4. |
| Art. 2.
1. La quota di competenza regionale di cui all'art. 1, comma 3, quale risultante dalla tabella in allegato 1 alla presente ordinanza, e' assegnata a ciascuna regione tenendo conto dei differenziati livelli di rischio sismico che caratterizzano i diversi territori. 2. Ai fini dell'utilizzo di tale quota, ciascuna regione predispone e trasmette al Dipartimento della protezione civile, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente ordinanza, un piano degli interventi di adeguamento o nuova edificazione, di cui all'art. 1, comma 4, che intende realizzare, con indicazione di: priorita' attribuita, indicatori di rischio, volumi, costi convenzionali di intervento, cosi' come determinati sulla base dei criteri indicati nell'allegato 2 alla presente ordinanza, quota percentuale finanziabile, ente beneficiario e soggetto attuatore, con relativa documentazione di supporto alla richiesta, comprensiva del parere favorevole del direttore dell'Ufficio scolastico regionale. 3. Nell'ambito dei piani di intervento di cui al precedente comma 2, le regioni indicano ulteriori interventi, anche eccedenti la quota assegnata, al fine di consentire l'individuazione degli interventi sui quali programmare l'utilizzo di risorse finanziarie aggiuntive che dovessero eventualmente rendersi disponibili, di cui al successivo art. 3, comma 7. 4. Qualora i piani di intervento di cui al comma 2 non pervengano entro i termini ivi indicati, il Dipartimento della protezione civile provvede a riassegnare i finanziamenti ad altre regioni che abbiano rispettato le prescritte scadenze, fatta salva l'ipotesi in cui entro 30 giorni dalla scadenza dei predetti termini la regione interessata definisca un apposito programma d'intesa con il Dipartimento della protezione civile. |
| Art. 3.
1. Le risorse da destinare a ciascun intervento sono determinate secondo i criteri indicati nell'allegato 2 alla presente ordinanza. Ciascuna regione, qualora si presenti la necessita' di effettuare indagini piu' approfondite per la progettazione di una particolare opera, puo' stabilire costi convenzionali di intervento diversi rispetto a quelli indicati nell'allegato 2, in misura non superiore al 2%. 2. Gli interventi da realizzare con il finanziamento del Fondo, le risorse da destinare a ciascun intervento e gli enti beneficiari delle stesse sono individuati, conformemente a quanto previsto nei piani predisposti dalle regioni, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministeri delle infrastrutture e trasporti, dell'istruzione universita' e ricerca e dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 32-bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 3. L'erogazione dei finanziamenti statali da parte della regione al soggetto beneficiario ha luogo in tre fasi: I) a seguito della comunicazione dell'affidamento dell'incarico di progettazione e e' erogato il relativo importo; II) a seguito della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione della gara di affidamento dei lavori e del costo necessario per la relativa realizzazione, e' erogato l'80% della quota corrispondente; III) a seguito dell'avvenuta approvazione da parte del soggetto attuatore degli atti di contabilita' finale e' erogato il saldo. Qualora la predetta comunicazione relativa all'incarico di progettazione non pervenga entro 4 mesi dalla data del decreto di cui al precedente comma 2, ovvero la comunicazione di avvenuta aggiudicazione della gara per l'affidamento dei lavori non pervenga entro 12 mesi dalla data del decreto di cui al precedente comma 2, la regione segnala tali situazioni al capo del Dipartimento della protezione civile che puo' disporre la revoca del finanziamento. 4. Le erogazioni in favore delle Regioni avvengono a seguito dell'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2. La Regione assicura la quota di finanziamento necessaria al completamento dell'intervento, anche attraverso l'impegno di risorse finanziarie messe a disposizione dagli Enti locali competenti in materia di edilizia scolastica. 5. A conclusione dell'intervento, e comunque non oltre 36 mesi dalla data del decreto di cui al precedente comma 2, gli enti beneficiari sono tenuti a trasmettere al Dipartimento della protezione civile, per il tramite della regione competente, la documentazione relativa agli interventi effettuati. Da tale documentazione dovranno, tra l'altro, risultare la spesa effettivamente sostenuta, gli effettivi dati dimensionali dell'intervento, il grado di sicurezza iniziale e il grado di sicurezza raggiunto a seguito dell'intervento stesso. 6. Per la piu' agile gestione dei finanziamenti il Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta della regione d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, e' autorizzato ad istituire apposita contabilita' speciale intestata ad idoneo funzionario delegato della regione stessa. 7. Per la migliore efficacia tecnica degli interventi e per lo snellimento delle procedure e' istituita, presso il Dipartimento della protezione civile, una commissione mista composta da qualificati rappresentanti del Dipartimento della protezione civile stesso, del Ministero delle infrastrutture e trasporti, del Ministero dell'istruzione universita' e ricerca, del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Regioni, con il compito di esaminare le proposte delle Regioni e definire le eventuali riassegnazioni di cui all'art. 2 comma 4. Il parere dei rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e trasporti, del Ministero dell'istruzione universita' e ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, reso nell'ambito della commissione, assolve anche l'obbligo di sentire i Ministeri competenti previsto nel precedente comma 2. 8. Per lo snellimento delle procedure di approvazione dei progetti e' incoraggiato il ricorso alla conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. 9. Il Dipartimento della protezione civile assumera' ogni piu' opportuna iniziativa nei confronti degli ordini professionali affinche' assicurino la piu' ampia collaborazione nell'applicazione della presente ordinanza. 10. Il Dipartimento della protezione civile dispone verifiche, anche a campione, sull'efficacia delle azioni svolte nell'utilizzo dei finanziamenti. |
| Art. 4.
1. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano compatibilmente con le norme dello statuto e delle relative norme di salvaguardia. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 dicembre 2008 Il Presidente: Berlusconi |
| Allegato
----> Vedere da pag. 12 a pag. 14 <---- |
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