Gazzetta n. 11 del 15 gennaio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 23 dicembre 2008
Rideterminazione delle tariffe minime orarie per lavoro di facchinaggio per la provincia di Pescara.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
del lavoro di Pescara

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, con particolare riferimento all'art. 4 comma 1, che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro, oggi direzione provinciale del lavoro, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio in precedenza esercitate dalle soppresse competenti commissioni provinciali;
Viste le circolari del Ministero del lavoro della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - n. 25157/70 DOC del 2 febbraio 1995 e n. 39/97 del 18 marzo 1997;
Visto il precedente proprio decreto n. 17 del 15 febbraio 2007;
Vista la proposta di revisione delle tariffe pervenuta dalle organizzazioni sindacali di categoria CISL e Confcooperative;
Tenuto conto delle osservazioni dei rappresentanti dei datori di lavoro e del movimento cooperativistico intervenuti alla riunione del 15 dicembre 2008, nonche' degli indici ISTAT del costo della vita;
Ravvisata per l'effetto la necessita' di aggiornare la tariffa minima ad economia da valere a decorrere dal 1° gennaio 2009 da applicare nella provincia di Pescara;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 2009, le tariffe minime orarie per lavoro di facchinaggio per la provincia di Pescara, e' cosi' aggiornata:
per i lavori in economia in genere (alimentaristi, tessili-abbigliamento, calzature):
a) anno 2009 € 14,40 + I.V.A.;
b) anno 2010 € 14,90 + I.V.A.
lavori in economia riferiti a prodotti di industrie manifatturiere per la lavorazione e trasformazione dei metallic (metalmeccaniche, siderurgiche), dei minerali non metallici (vetro, ceramica, legno e giocattoli) e cartarie:
c) anno 2009 € 14,80 + I.V.A.;
d) anno 2010 € 15,30 + I.V.A.
lavori in economia riferiti a prodotti di industrie chimiche, petrolchimiche, energie, ricerca e produzione idrocarburi:
e) anno 2009 € 15,20 + I.V.A.;
f) anno 2010 € 16,00 + I.V.A.
 
Art. 2.

Le suddette tariffe sono comprensive sia degli oneri per istituti contrattuali sia degli oneri contributivi e gestionali, e si applicano ai singoli facchini, liberi esercenti ed ai loro organismi associativi, anche di fatto.
 
Art. 3.

La tariffa e' maggiorata nella misura del:
25% per lavoro notturno dalle 22 alle 6;
50% per lavoro festivo;
60% per lavoro notturno festivo;
30% per lavoro straordinario cumulabile con quelle per lavoro notturno, festivo e notturno-festivo come sopra determinato, ricorrendone le specifiche fattispecie.
 
Art. 4.

La tariffa, in aggiunta alle maggiorazioni di cui sopra, per le prestazioni inferiori a 4 ore giornaliere, e' maggiorata del 50%.
 
Art. 5.

La tariffa, come sopra aggiornata, ha validita' biennale (dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010) ed e' considerata inderogabile.
 
Art. 6.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Pescara, 23 dicembre 2008
p. Il direttore regionale: Parisi
 
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