IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed in particolare il comma 4, lettera c-bis; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 8 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2006, predisposto con riferimento al Conto nazionale delle infrastrutture e dei trasporti relativo all'anno 2003; Considerato che il Conto nazionale delle infrastrutture e dei trasporti relativo agli anni 2004 e 2005 indica un valore del ricavo medio per passeggero-chilometro, riferito al trasporto ferroviario, invariato rispetto a quello preso a base per il citato decreto in data 8 marzo 2006 e, pertanto, non e' stato emanato il relativo provvedimento di individuazione del valore per la determinazione della componente del reddito da lavoro dipendente da assoggettare a tassazione; Visto il Conto nazionale delle infrastrutture e dei trasporti relativo agli anni 2006 e 2007, che individua il valore dell'introito medio per passeggero-chilometro pari a € 0,049; Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla modifica del suddetto decreto in data 8 marzo 2006; Decreta:
Articolo unico
1. Ai fini della determinazione in denaro della componente del reddito da lavoro dipendente, percepito sotto forma di concessione gratuita di viaggio dei dipendenti del settore ferroviario, si applica l'importo corrispondente all'introito medio per passeggero-chilometro pari a € 0,049 come desunto dal Conto nazionale delle infrastrutture e dei trasporti riferito agli anni 2006 e 2007, per una percorrenza media convenzionale di 2.600 chilometri. 2. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione. Roma, 20 ottobre 2008 Il Ministro : Matteoli
Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2008 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 218 |