Gazzetta n. 8 del 12 gennaio 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
COMUNICATO |
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Reno». |
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Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda presentata dal Consorzio dei vini a DOC Reno per il tramite della Regione Emilia-Romagna, intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Reno»; Visto il parere favorevole della Regione Emilia-Romagna sulla sull'istanza di cui sopra; Ha espresso, nella riunione del 16 e 17 dicembre 2008, presente il funzionario della Regione Emilia-Romagna, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei Vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione. |
| Allegato PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «RENO»
Art. 1. Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata «Reno» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: «Reno» Montuni; «Reno» Montuni frizzante; «Reno» Montuni spumante; «Reno» Pignoletto; «Reno» Pignoletto frizzante; «Reno» Pignoletto spumante; «Reno» Bianco; «Reno» Bianco frizzante; «Reno» Bianco spumante.
Art. 2. Base Ampelografica
I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: «Reno» Montuni, Reno Montuni frizzante, «Reno» Montuni spumante: Montu': minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, presenti in ambito aziendale, a bacca bianca non aromatica, idonei alla coltivazione nella Regione Emilia-Romagna, fino a un massimo del 15%; «Reno» Pignoletto, «Reno» Pignoletto frizzante, «Reno» Pignoletto spumante; Pignoletto: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, presenti in ambito aziendale, a bacca bianca non aromatica, idonei alla coltivazione nella Regione Emilia fino ad un massimo del 15%; «Reno» Bianco, «Reno» Bianco frizzante, «Reno» Bianco spumante; Albana e Trebbiano romagnolo, da soli o congiuntamente: minimo 40%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca bianca non aromatica, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella Regione Emilia-Romagna fino ad un massimo del 60%.
Art. 3. Zona di Produzione
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Reno» ricade nelle province di Modena e Bologna e comprende i terreni vocati alla qualita' di tutto o parte dei territori dei comuni di Imola, Dozza, Castel San Pietro Terme, Castelguelfo, Medicina, Ozzano dell'Emilia, Castenaso, Budrio, Granarolo dell' Emilia, Bologna, San Lazzaro di Savena, Bentivoglio, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale, Pieve di Cento, Castelmaggiore, Argelato, Castello d'Argile, Casalecchio di Reno, Calderara di Reno, Sala Bolognese, Zola Predosa, Crespellano, Anzola dell'Emilia, San Giovanni in Persiceto, Sant' Agata Bolognese, Crevalcore e Bazzano, ricadenti nella provincia di Bologna e Ravarino, Nonantola, Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro, Savignano sul Panaro, ricadenti nella provincia di Modena. Piu' precisamente il comprensorio risulta esser cosi' delimitato: partendo dal confine con la provincia di Modena all'altezza della strada provinciale dei Castelli Medioevali (Comune di Bazzano) , si segue la medesima strada fino a Bologna proseguendo per la circonvallazione a sud di Bologna sino all'incrocio con la via Emilia Levante e si prosegue per la stessa sino a Imola. Quindi all'incrocio della via Emilia con la via Selice si prosegue per quest'ultima verso nord sino ad incontrare la via San Vitale, poi si volta a sinistra per Medicina percorrendo la strada statale San Vitale fino all'altezza di via Molina , in localita' Fantuzza si gira a destra fino ad incontrare via Curiel si percorrono la stessa via Curiel e via Ercolana fino a incontrare via Nuova, si volta a destra per via Dell'Amore seguendo via Guazzaloca e via Campione, poi si gira a sinistra fino ad incontrare la via Canale. Quindi si va a sinistra per quest'ultima via e si prosegue per via del Lavoro, via del Piano, via di Villa Fontana e via Dell'Olmo fino a Budrio. Da Budrio si prosegue per via Martiri Antifascisti, via Giacomo Matteotti, via C. Partengo e via Dritto. Quindi a destra per via Vigoroso, via Riccardina, via Fornace, fino all'incrocio con via Zenone. Si gira a sinistra per via Zenone fino alla localita' Maddalena di Cazzano, poi a destra per via San Donato fino al confine con il comune di Minerbio. Si segue il confine nord dei comuni di Budrio e Granarolo dell'Emilia fino alla via Ventura, si prosegue per via di Mezzo fino in localita' San Marino di Bentivoglio. Da quest'ultima localita' si gira a sinistra per via Canale di Crociali fino al canale Navile. Si prosegue a destra seguendo il Corso del Navile fino al confine sud del comune di San Pietro in Casale. Da questo punto si gira a sinistra seguendo il confine nord dei comuni di Bentivoglio e San Giorgio in Piano fino a incontrare la strada Galliera che da San Giorgio di Piano va' a San Pietro in Casale. Si prosegue per la strada Galliera in direzione nord fino all'incrocio con la circonvallazione di San Pietro in Casale. A questo punto si gira a sinistra per la stessa circonvallazione e via Asia, fino a incontrare il confine comunale di Pieve di Cento. Si volta quindi a sinistra e si segue il confine comunale di Pieve di Cento fino alla confluenza del fiume Reno con il torrente Samoggia. Si percorre via Pioppe fino all'incrocio con la strada statale 255 poi a sinistra per via Calcina quindi per la strada provinciale Mediana di Pianura fino a Crevalcore. Si segue la circonvallazione nord di Crevalcore fino all'incrocio con la strada statale 568, poi si svolta a destra fino al confine con la provincia di Modena. Si segue il confine provinciale verso sud fino a incontrare la linea ferroviaria Nonantola-Crevalcore. Da questo punto si segue, verso ovest, la linea ferroviaria stessa fino al suo incrocio con la strada Ravarino-Carpi in localita' Caradelle. Si prosegue per quest'ultima strada, passando per la localita' Rami di Ravarino fino all'incrocio con la via di Mezzo, che si segue procedendo verso sud fino a Nonantola. Da qui si continua per la via Nonantolana fino in prossimita' di Navicello, e precisamente fino a incontrare il fiume Panaro in localita' Ca' Simonini. Da Ca' Simonini si sale il Panaro fino a incontrare il confine comunale fra i comuni di Savignano e Guiglia, quindi si segue verso est detta linea di confine, fino a incontrare il confine tra le provincie di Modena e Bologna nei pressi di Ca' Colomba. Si prosegue poi la delimitazione provinciale verso Nord-Est, fino a incontrare la strada dei Castelli Medioevali nei pressi di Ca' Torricella in comune di Bazzano.
Art. 4. Norme per la viticoltura
1) Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Reno» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerare idonei ai fini dell'iscrizione all'albo i vigneti di buona esposizione ubicati in terreni di medio impasto tendenti all'argilloso. 2) I sesti d'impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli gia' usati nella zona. I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento. La regione puo' consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinarne effetti negativi sulla caratteristiche delle uve. 4) La potatura, in relazione ai suddetti sistemi di allevamento della vite, deve essere quella generalmente usata e comunque atta a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini di cui all'art. 1. 3) E' vietata ogni pratica di forzatura, e' consentita l'irrigazione di soccorso. 4) La produzione massima di uva per ettaro e la gradazione minima naturale sono:
===================================================================== | |Titolo alcol. volum. naturale Tipologia |Produzione Uva t/ha| minimo % vol. ===================================================================== {Reno} Montuni | 18 | 10 --------------------------------------------------------------------- {Reno} Pignoletto| 18 | 10 --------------------------------------------------------------------- {Reno} Bianco | 18 | 10
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata a vite. 5) Nelle annate particolarmente favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Reno» devono essere riportati ai limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. I quantitativi di uve eccedenti, fino al raggiungimento del limite massimo previsto, potranno essere presi in carico per la produzione di vini da tavola.
Art. 5. Norme per la vinificazione
1) Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'arrichimento del grado alcolico, la dolcificazione, la spumantizzazione, la frizzantatura, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio delle province di Bologna e Modena. 2) Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche di qualita'. 3) E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite. 4) Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate in conformita' alle norme comunitarie e nazionali. 5) Per la presa di spuma della tipologia frizzante deve essere utilizzato esclusivamente mosto, mosto parzialmente fermentato o mosto concentrato di uve dei vigneti iscritti all'Albo della denominazione d'origine, oppure mosto concentrato rettificato 6) Per la presa di spuma della tipologia spumante deve essere utilizzato esclusivamente mosto, mosto parzialmente fermentato o mosto concentrato di uve dei vigneti iscritti all'Albo della denominazione d'origine, oppure mosto concentrato rettificato o saccarosio nei termini previsti dalla vigente legislazione. 7) La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, comprese le aggiunte occorrenti per l'elaborazione dei vini spumanti e frizzanti sono le seguenti: ===================================================================== Tipologia | Produzione Uva/vino | Produzione ===================================================================== {Reno} Montuni | 70% | 126 {Reno} Pignoletto | 70% | 126 {Reno} Bianco | 70% | 126
9) Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75% , anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita. 10) Per i vini di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale e' consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le I.g.t. di pertinenza nei quali albi o elenchi i vigneti siano iscritti o a vino da tavola.
Art. 6. Caratteristiche al Consumo
I vini di cui all'art. 1 possono essere prodotti nelle versioni secco, abboccato, amabile, dolce e, per i vini frizzanti, nella versione vivace e devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche: 1) «Reno» Montuni: colore: giallo paglierino; odore: gradevole, caratteristico, vinoso; sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, sapido, di giusto corpo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 %vol; acidita' totale minima: 5,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17.0 g/l; 2) «Reno» Montuni frizzante: spuma: fine e persistente o vivace; colore: giallo paglierino; odore: gradevole, caratteristico, vinoso; sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, sapido, di giusto corpo; titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol; acidita' totale minima: 5,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l; 3) «Reno» Montuni Spumante: spuma: fine e persistente; colore: giallo paglierino; odore: gradevole, caratteristico, vinoso; sapore: da secco a dolce, sapido, di giusto corpo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; acidita' totale minima: 5,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l; 4) «Reno» Pignoletto: colore: giallo paglierino scarico con riflessi verdognoli; odore: delicato, caratteristico; sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, armonico, fine; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 16 g/l; 5) «Reno» Pignoletto frizzante: spuma: fine e persistente o vivace; colore: giallo paglierino scarico con riflessi verdognoli; odore: delicato, caratteristico; sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, armonico, fine; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 %vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 16 g/l; 6) «Reno» Pignoletto spumante: spuma: fine e persistente; colore: giallo paglierino scarico con riflessi verdognoli; odore: delicato, caratteristico; sapore: da secco a dolce, armonico, fine; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0 % vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 14 g/l; 7) «Reno» Bianco: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: gradevole, delicato; sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, sapido, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 %vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 16 g/l; 8) «Reno» Bianco frizzante: spuma: fine e persistente o vivace; colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: gradevole, delicato; sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, sapido, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 %; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 16 g/l; 7) «Reno» Bianco spumante: spuma: fine e persistente; colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: gradevole, delicato; sapore: da secco a dolce, sapido, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15 g/l. I vini a denominazione di origine controllata «Reno» nella tipologia «frizzante» e «spumante» devono essere ottenuti per fermentazione naturale, nel rispetto della normativa vigente e con le caratteristiche del presente articolo.
Art. 7. Designazione e presentazione
1) Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. 2) sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, della varieta' di vite, dei modi di elaborazione e altre purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1. 3) il riferimento alle indicazioni geografiche e toponomastiche di unita' amministrative, o frazioni, aree, zone, localita', dalle quali provengono le uve, e' consentito in conformita' al disposto del DM 22 aprile 1992. 4) Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione del vino di origine, salve le norme generali piu' restrittive. 5) La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo e' consentita, alle condizioni previste dalla normativa vigente. 6) L'indicazione della categoria merceologica e' facoltativa, e' obbligatoria nel caso in cui si possa generare confusione tra le tipologie previste dal disciplinare. L'indicazione della menzione relativa al teneore zuccherino del prodotto per gli spumanti e' obbligatoria nei limiti della normativa comunitaria; quella dei vini non spumanti e' facoltativa per i tipi secchi o abboccati, e' obbligatoria per i tipi amabile o dolci.
Art. 8. Confezionamento
1) I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo in tutti i recipienti di volume nominale autorizzati dalle normative vigenti. 2) Per la tappatura dei vini spumanti e frizzanti si applicano le norme vigenti in via generale per i rispettivi settori. Per i vini frizzanti e' tuttavia ammessa la chiusura con tappo a fungo ancorato, tradizionalmente utilizzato nella zona, con eventuale capsula non superiore a 7 centimetri. Per gli altri, allorquando siano confezionati in bottiglie di vetro, possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura, escluso il tappo a corona per bottiglie di capacita' nominale superiore a 375 ml. |
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