Gazzetta n. 5 del 8 gennaio 2009 (vai al sommario) |
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DELIBERAZIONE 21 febbraio 2008 |
Programma delle opere strategiche - Piano straordinario di messa in sicurezza degli Edifici scolastici (articolo 80, comma 21, legge n. 289/2002). (Deliberazione n. 17/2008). |
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IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l'edilizia scolastica» e che, all'art. 3, individua le competenze degli Enti locali in materia; Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001; adempimento che questo Comitato stesso ha assolto con delibera 21 dicembre 2001, n. 121; Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, ha autorizzato limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed ha previsto che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengano individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, e, in particolare, l'art. 80, comma 21, che ha previsto, nell'ambito del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443/2001, la predisposizione - da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - di un «Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici», con particolare riguardo a quelli insistenti nelle zone soggette a rischio sismico, e che ha disposto la sottoposizione di detto piano a questo Comitato che, sentita la Conferenza Unificata, e' chiamato a ripartire le risorse, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 3 della legge n. 23/1996; Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare l'art. 3, comma 91, che ha destinato al «Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici» un importo non inferiore al 10% delle risorse di cui all'art. 13, comma 1, della legge n. 166/2002, che risultavano disponibili al 1° gennaio 2004; Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, intitolato «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successe modifiche e integrazioni, e visti in particolare: la parte II, titolo III, capo IV concernente «lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi»; l'art. 256 che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e successive modifiche e integrazioni, concernente la «attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha modificato l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, operando - tra l'altro - la scissione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Ministero delle infrastrutture e Ministero dei trasporti; Vista la delibera 20 dicembre 2004, n. 102 (Gazzetta Ufficiale n. 186/2005), con la quale questo Comitato, ha approvato un primo programma stralcio di importo pari a euro 193.883.695 e la cui attuazione ha formato oggetto di un'intesa istituzionale raggiunta dalla Conferenza unificata nella seduta del 13 ottobre 2005; Vista la delibera 2 dicembre 2005, n. 157 (Gazzetta Ufficiale n. 117/2006), con la quale, anche in relazione ai contenuti della menzionata Intesa, sono state apportate alcune modifiche alla delibera sopra citata e con la quale in particolare, per quanto concerne i profili regolatori, e' stato previsto che le «economie» realizzate nelle varie fasi procedimentali restino vincolate alla realizzazione dell'intervento sino al completamento dello stesso e sono state fornite indicazioni sugli adempimenti a carico degli istituti prescelti per il finanziamento dai vari Enti beneficiari; Vista la delibera 17 novembre 2006, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 104/2007), con la quale questo Comitato ha approvato il 2° Programma stralcio per un costo complessivo di euro 295.199.000 e ha definanziato alcuni interventi inclusi nel primo programma stralcio, per complessivi euro 14.932.419, prevedendo l'utilizzo delle relative disponibilita' per la realizzazione di 32 interventi localizzati nelle medesime regioni nelle quali le disponibilita' si sono realizzate; Considerato che, in attuazione delle indicazioni di cui alle richiamate delibere, i Ministeri interessati hanno riferito sullo stato di attuazione del 1° Programma stralcio, rispettivamente al 31 dicembre 2006 ed al 30 luglio 2007, con relazioni di cui questo Comitato ha preso atto nella seduta del 28 settembre 2007; Considerato che con la nota 19 dicembre 2007, prot. n. 29675, il Ministero delle infrastrutture ha sottolineato come nel corso di detta attivita' sia emersa la necessita' di modificare alcune previsioni programmatiche ed ha trasmesso la proposta di «programma stralcio di rimodulazione» del Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, conseguentemente predisposta e sulla quale il Ministero della pubblica istruzione ha formalizzato il proprio assenso con nota 12 febbraio 2008, n. AOODGPER 2378; Considerato che, nella seduta del 14 febbraio 2008 e ai sensi dell'art. 80, comma 21, della legge n. 289/2002, la Conferenza unificata ha raggiunto l'intesa sul citato «programma stralcio di rimodulazione», come integrato con le modifiche richieste dalla regione Campania; Considerato che il programma prevede, in accoglimento di proposte avanzate dalle regioni interessate, il definanziamento integrale di 54 interventi in 10 regioni e il parziale definanziamento di altri 17 interventi, relativi ad alcune di dette regioni, per un totale di di 13.947.063,47 euro - cui correla un limite di impegno complessivo di 1.250.210,31 euro - e riprogramma, sulla base di criteri indicati dal Ministero delle infrastrutture, quasi integralmente dette risorse (13.938.483,47 euro) per altri 39 interventi siti nelle medesime regioni ed aventi un «costo nominale» di norma coincidente con l'importo definanziato; Considerato che, come specificato nell'odierna seduta, le quote dei limiti di impegno liberatesi sviluppano, al tasso attualmente praticato dalla Cassa depositi e prestiti, un volume di investimenti leggermente inferiore a quello considerato nel programma all'esame; Ritenuto di dettare clausole atte a garantire la copertura integrale degli interventi previsti qualora - in sede di accensione dei relativi mutui - pervenga un differenziale tra l'importo considerato nel programma e quello effettivamente realizzato; Su proposta del Ministero delle infrastrutture, sulla quale e' stata acquisita, come esposto, la prevista intesa del Ministero della pubblica istruzione; Delibera:
1. Definanziamenti. 1.1. Sono integralmente definanziati gli interventi di cui all'allegato 1 alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante. 1.2. Sono parzialmente definanziati, per l'importo indicato accanto a ciascuna voce, gli interventi di cui all'allegato 2: la quota di limite di impegno da considerare conseguentemente disponibile e' stata calcolata operando, sulla quota originaria, una riduzione proporzionale alla riduzione del costo dell'intervento. 1.3. Si riporta qui di seguito il prospetto complessivo dei finanziamenti come sopra disposti e delle quote dei limiti di impegno conseguentemente liberatesi:
----> Vedere tabella a pag. 16 <----
2. Riprogrammazioni. 2.1. Le quote di limite di impegno recuperate a seguito dei definanziamenti di cui al precedente punto sono riprogrammate come al prospetto riportato nell'allegato 3, che del pari forma parte integrante della presente delibera ed i cui contenuti vengono come appresso sintetizzati:
----> Vedere tabella a pag. 16 <----
2.2. II soggetto abilitato ad accendere i mutui o ad effettuare le altre operazioni finanziarie, ai sensi del menzionato art. 13 della legge n. 166/2002, e' il soggetto titolare dell'intervento, cioe' l'Ente (Provincia o Comune) competente alla realizzazione dell'intervento ammesso a finanziamento. Ai fini indicati si riporta nel citato allegato 3 anche la quota massima di limite di impegno attribuita per ciascun intervento, da intendere, come esposto, quale misura massima del finanziamento dell'intervento considerato a carico delle risorse recate dall'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziato dalla legge n. 350/2003. 2.3. Fermo restando che il limite massimo di costo da considerare in questa sede non puo' superare l'importo indicato nel menzionato allegato 3, si applicano le seguenti disposizioni per l'ipotesi di incapienza del contributo: qualora il costo dell'intervento, come quantificato nel progetto preliminare, superi il volume di investimenti attivato con la quota di limite d'impegno attribuita all'intervento stesso, l'Ente beneficiario provvedera' ad identificare un lotto funzionale finanziabile con le disponibilita' ovvero a reperire altra fonte per la necessaria integrazione della copertura finanziaria; in caso contrario l'intervento si intende automaticamente definanziato e la Regione interessata provvedera' a finanziare, con il complesso delle disponibilita' recuperate a seguito dei definanziamenti, gli interventi prioritari nell'ambito di quelli cosi' stralciati, dando immediata comunicazione degli esiti della selezione al Ministero delle infrastrutture ed al Ministero della pubblica istruzione. 2.4. Per l'utilizzo delle economie e per gli altri aspetti procedurali connessi all'erogazione delle risorse e all'eventuale mancato rispetto del termine massimo stabilito per la consegna dei lavori si applicano le direttive di cui alla menzionata delibera n. 102/2004, come modificata dalla delibera n. 157/2005. 2.5. II Ministero delle infrastrutture provvedera' in appositi prospetti, da trasmettere alla Segreteria di questo Comitato entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, a specificare - anche per i definanziamenti parziali, al pari di quanto effettuato per i definanziamenti integrali - l'annualita' su cui e' stata imputata la quota di limite d'impegno che ora viene parzialmente revocata nonche' l'annualita' su cui vengono imputate le quote attribuite in sede di riprogrammazione, come al citato allegato 3. Lo stesso Ministero provvedera', altresi', a dare comunicazione a ciascun Ente beneficiario dell'anno di riferimento per le assegnazioni a suo favore. 3. Rettifiche. Sono approvate le rettifiche dell'allegato 4 della delibera n. 143/2006 specificate nel prospetto allegato sub 4 e che forma anch'esso parte integrante della presente delibera. Roma, 21 febbraio 2008 Il presidente: Prodi Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2008 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 243
Avvertenza: In questa Gazzetta Ufficiale, nella rubrica «Estratti sunti e comunicati», e' pubblicato un comunicato relativo alla presente delibera. |
| Allegato 1
----> Vedere allegato da pag. 18 a pag. 21 <---- |
| Allegato 2
----> Vedere allegato alle pagg. 22-23 <---- |
| Allegato 3
----> Vedere allegato alle pagg. 24-25 <---- |
| Allegato 4
----> Vedere allegato a pag. 26 <---- |
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