Gazzetta n. 5 del 8 gennaio 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 21 novembre 2008, n. 213 |
Regolamento recante norme per la nomina ad allievo agente ed allievo operatore del Corpo forestale dello Stato di congiunti superstiti degli appartenenti alle forze di polizia deceduti o resi permanentemente invalidi per fatti di servizio. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, nonche' le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, ed in particolare l'articolo 16 concernente, tra l'altro, l'inserimento del Corpo forestale dello Stato tra le forze di polizia; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3; Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, ed in particolare l'articolo 26 sulle qualita' morali e di condotta prescritte per l'accesso ai ruoli delle forze di polizia, nella parte non dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza 13-28 luglio 2000, n. 391; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, concernente il regolamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale dello stesso Corpo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1991, n. 138, che stabilisce i limiti minimi di statura per l'ammissione ai concorsi, tra gli altri, ad allievo agente del Corpo forestale dello Stato; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato, ed in particolare gli articoli 4, commi 4-ter e 4-quater, e 32, commi 7-bis e 7-ter, e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 2 giugno 1999, n. 295, recante il regolamento sul limite massimo di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici per il Corpo forestale dello Stato; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente le modalita' di trattamento dei dati personali; Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante il nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato, e successive modificazioni; Sentite le organizzazioni sindacali del Corpo forestale dello Stato; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2008; Vista la comunicazione del presente regolamento al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, effettuata con nota n. 2175 del 30 settembre 2008; A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Procedure riservate
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano le procedure per la nomina ad allievo agente o ad allievo operatore del Corpo forestale dello Stato, ai sensi degli articoli 4, commi 4-ter e 4-quater, e 32, commi 7-bis e 7-ter, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121: «Art. 16 (Forze di polizia). - Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze: a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza; b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.». - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sotto ordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». - Si riporta il testo dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53: «Art. 26. - 1. Per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e' richiesto il possesso delle qualita-morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 1991, n. 94. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1991, n. 138, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1991, n. 99. - Il decreto del Ministro per le politiche agricole 2 giugno 1999, n. 295, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 1999, n. 198. - La legge 6 febbraio 2004, n. 36, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2004, n. 37. Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 4, commi 4-ter e 4-quater, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201: «4-ter. Nell'ambito delle vacanze disponibili e con le modalita' da stabilire con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere inoltre nominati allievi agenti ed ammessi a frequentare il primo di corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia, di soccorso pubblico o durante i controlli nei settori agroalimentare e forestale, i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2. 4-quater Le disposizioni di cui al comma 4-ter si applicano, altresi', al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.». - Si riporta il testo dell'art. 32, commi 7-bis e 7-ter, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e' il seguente: «7-bis. Nell'ambito delle vacanze disponibili e con le modalita' da stabilire con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17,comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere inoltre nominati allievi operatori ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge e i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia, di soccorso pubblico o durante i controlli nei settori agroalimentare e forestale, i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2. 7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis si applicano, altresi', al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.».
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| Art. 2.
Bando della procedura
1. Nel bando di avvio della procedura riservata, indetta con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato, sono riportati: a) il numero complessivo dei posti messi a disposizione per la procedura relativa alla singola qualifica; b) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione delle domande di assunzione; c) i requisiti di partecipazione e i termini entro i quali devono essere posseduti; d) i casi di esclusione dalla procedura; e) la tipologia e le modalita' di svolgimento degli accertamenti di idoneita'; f) le modalita' di attribuzione dei punteggi e di formazione degli elenchi degli idonei. |
| Art. 3.
Requisiti di partecipazione
1. Per la partecipazione alla procedura sono richiesti, oltre all'appartenenza alla categoria alla quale e' riservata, i requisiti per la nomina ad allievo agente o allievo operatore previsti dalla normativa vigente. |
| Art. 4.
Domande di assunzione
1. Per l'individuazione dell'appartenenza alla categoria alla quale e' riservata la procedura, l'istante dichiara nella domanda di assunzione: a) il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dell'appartenente ad una forza di polizia dello Stato, deceduto o divenuto permanentemente invalido al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa accertata dalla competente commissione dell'Azienda sanitaria locale o dalla commissione medica ospedaliera di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, specificando altresi' la forza di polizia, la qualifica rivestita ed il rapporto di parentela. Nel caso di fratello o sorella occorre altresi' dichiarare l'assenza di coniugi o figli dell'appartenente alla forza di polizia; b) il decesso, o l'invalidita' permanente al servizio non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, del familiare appartenente ad una forza di polizia dello Stato, indicando in maniera esaustiva i fatti e le circostanze che hanno determinato il decesso o l'invalidita'; c) se gli e' stato o meno riconosciuto ufficialmente lo status di vittima del terrorismo, vittima della criminalita' organizzata o altro status in conseguenza della morte o invalidita' dello stesso familiare, specificando gli estremi dell'eventuale provvedimento. 2. L'istante allega documentazione comprovante i fatti e gli stati dichiarati ai sensi del comma 1, salvo che dichiari che gli stessi sono attestati in documenti gia' in possesso del Corpo forestale dello Stato o di altra pubblica amministrazione. |
| Art. 5.
Commissione permanente per l'assunzione dei congiunti delle vittime per servizio
1. La verifica dell'appartenenza alla categoria alla quale e' riservata la procedura e la verifica delle dichiarazioni e della documentazione di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, e' svolta da una commissione permanente per l'assunzione dei congiunti delle vittime per servizio, nominata con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato. 2. La commissione e' composta da un presidente con qualifica non inferiore a primo dirigente e da altri due funzionari del Corpo forestale dello Stato con qualifica non inferiore a quella di vice questore aggiunto. Le funzioni di segretario sono affidate dal presidente ad uno degli altri due membri. |
| Art. 6.
Esclusioni dalla procedura
1. L'esclusione dalla procedura, per difetto di appartenenza alla categoria alla quale e' riservata, per mancanza di uno degli altri requisiti di partecipazione, per vizi nella presentazione o compilazione della domanda di assunzione o per dichiarazioni nella stessa contenute dalle quali emerga il difetto di uno dei prescritti requisiti, puo' avvenire in qualsiasi momento ed e' disposta con provvedimento del capo del Corpo forestale dello Stato. 2. L'ammissione ad una fase successiva della procedura si intende disposta sempre con riserva di accertamento dei requisiti di partecipazione e di verifica della domanda di assunzione e non sana il difetto dei requisiti o i vizi della domanda. |
| Art. 7.
Accertamenti di idoneita' per la nomina ad allievo operatore
1. Gli aspiranti allievo operatore ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dalla procedura sono invitati a sottoporsi agli accertamenti di idoneita' tecnico-culturale, con attribuzione di punteggio. 2. Gli accertamenti sono svolti da una commissione, nominata con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato, composta da un presidente con qualifica non inferiore a primo dirigente e da altri due funzionari del Corpo forestale dello Stato con qualifica non inferiore a quella di vice questore aggiunto. Le funzioni di segretario sono affidate dal presidente ad uno dei due membri. 3. Il mancato conseguimento del punteggio minimo di idoneita' comporta l'esclusione dalla procedura. |
| Art. 8.
Accertamenti di idoneita' per la nomina ad allievo agente
1. Gli aspiranti allievi agenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dalla procedura d'assunzione sono invitati a presentarsi per sostenere una prova scritta, con attribuzione di punteggio. 2. La prova scritta viene svolta a cura della commissione di cui all'articolo 7, comma 2. 3. Gli aspiranti allievi agenti che conseguono il punteggio minimo di idoneita' in esito alla prova di cui al comma 1 sono invitati, nell'ordine risultante dal punteggio conseguito nella prova stessa ed in relazione al numero dei posti da coprire, con precedenza del minore di eta' in caso di parita', a sottoporsi agli accertamenti della idoneita' psico-fisica e attitudinale. L'invito puo' contenere l'indicazione di accertamenti clinici da esibire alla commissione, ai quali devono sottoporsi gli aspiranti allievi presso le strutture specificate nella lettera stessa, nei trenta giorni antecedenti la convocazione. 4. Gli accertamenti di idoneita' psico-fisica ed attitudinale sono svolti ai sensi della normativa vigente per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo forestale dello Stato. 5. Il giudizio della competente commissione e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dalla procedura. |
| Art. 9.
Approvazione degli elenchi degli idonei e nomina ad allievo agente o allievo operatore
1. Riconosciuta la regolarita' della procedura, con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato, in riferimento alla singola qualifica, e' approvato l'elenco finale degli idonei, nell'ordine risultante dal punteggio conseguito negli accertamenti di idoneita' tecnico-culturale di cui all'articolo 7 o nella prova scritta di cui all'articolo 8, con precedenza, a parita' di punteggio, del minore di eta'. 2. Il decreto di cui al comma 1 e' pubblicato sul Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato. Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale. 3. Con lo stesso o con altro decreto del capo del Corpo forestale dello Stato, gli idonei, nell'ordine risultante dagli elenchi di cui al comma 1 e nel limite dei posti previsti dal bando, sono nominati allievi agenti o allievi operatori del Corpo forestale dello Stato ed ammessi a frequentare il relativo corso di formazione. 4. La mancata presentazione presso la sede di frequenza del corso di formazione, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dalla nomina alla qualifica di allievo agente o di allievo operatore. 5. L'inserimento negli elenchi degli idonei, la nomina ad allievo agente o ad allievo operatore e l'ammissione al corso e' sempre con riserva, subordinatamente all'esito dei successivi controlli documentali e comunque all'effettivo possesso dei requisiti prescritti ed alla regolarita' della presentazione della domanda di assunzione. 6. La nomina ad allievo agente o ad allievo operatore preclude la successiva nomina, ai sensi del presente regolamento, rispettivamente, ad allievo operatore o ad allievo agente. |
| Art. 10.
Documentazione e controlli
1. Gli allievi sono invitati, all'atto dell'ammissione al corso, a presentare dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorieta' in ordine al possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione. La mancata consegna della documentazione, o l'omessa regolarizzazione della stessa entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'invito, comporta la decadenza dalla nomina. 2. L'amministrazione procede ai controlli, anche a campione, sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate. Qualora dal controllo di cui sopra emerga la non veridicita' delle dichiarazioni rilasciate, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere e il suo nominativo e' segnalato all'autorita' giudiziaria per le azioni di competenza. 3. Prima dell'inizio del corso l'amministrazione si riserva la facolta' di accertare il mantenimento dell'idoneita' psico-fisica degli allievi agenti. E' revocata la nomina ad allievo agente di coloro che non risultino idonei. |
| Art. 11.
Corso di formazione e nomina ad agente ed operatore
1. Gli allievi agenti e gli allievi operatori frequentano il corso di formazione previsto dalla normativa vigente per la nomina, rispettivamente, ad agente ed operatore. Gli allievi che superano gli esami finali sono nominati agenti o operatori del Corpo forestale dello Stato, nell'ordine della graduatoria finale del corso. |
| Art. 12.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati forniti in qualita' di aspirante allievo o allievo sono raccolti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale - Servizio IV - Divisione 13, per le finalita' di gestione del concorso e successivamente sono trattati per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto d'impiego. 2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei prescritti requisiti, pena l'esclusione dalla procedura. 3. I dati medesimi possono essere comunicati unicamente agli altri uffici, alle altre amministrazioni pubbliche o alle ditte direttamente interessate allo svolgimento della procedura o, dopo l'eventuale assunzione, alla posizione giuridico-economica del dipendente. 4. L'interessato gode dei diritti di cui al titolo II della citata legge, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano. 5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale - Servizio IV, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento e' il capo del Servizio IV. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 21 novembre 2008 Il Ministro : Zaia Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 199
Nota all'art. 12: - Si riporta il testo dell'art.13, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003, reca: «Codice in materia di protezione dei dati personali»: «1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa: a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita' di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all'art. 7; f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato piu' responsabili e' indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalita' attraverso le quali e' conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando e' stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7, e' indicato tale responsabile.».
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