Gazzetta n. 3 del 5 gennaio 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 11 settembre 2008 |
Inclusione delle sostanze attive bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidim e quinoclamine nell'allegato 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2008/66/CE del 30 giugno 2008 della Commissione. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13; Visti i regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 e n. 1490/2002 che stabiliscono le modalita' attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare, ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della citata direttiva che comprende anche le sostanze attive bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidim e quinoclamine; Vista la direttiva 2008/66/CE della Commissione del 30 giugno 2008, concernente l'iscrizione delle sostanze attive bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidim e quinoclamine nell'allegato 1 della direttiva 91/414/CEE; Tenuto conto che il Belgio e' stato designato quale Stato membro relatore della sostanza attiva bifenox ed il Regno Unito e' stato designato lo Stato membro relatore della sostanza attiva diflufenican; Tenuto conto che l'Austria e' stato designato Stato membro relatore della sostanza attiva fenoxapropo-P e la Svezia e' stato designato lo Stato membro relatore delle sostanze attive fenpropidin e quinoclamine; Considerato che gli Stati membri relatori, ognuno per la sostanza attiva di cui avevano ricevuto la domanda di iscrizione, hanno effettuato il lavoro di valutazione, in conformita' alle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, trasmettendo alla Commissione i relativi rapporti di valutazione; Considerato che i rapporti di valutazione delle sostanze attive bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidim e quinoclamine, sono stati riesaminati dagli Stati membri e dall'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e presentati alla Commissione in forma di rapporti scientifici dell'EFSA; Considerato che tali rapporti di valutazione sono stati riesaminati dagli Stati membri nell'ambito del Comitato permanente per la Catena alimentare; Considerato che sulla base dei citati rapporti di riesame e' emerso che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidim e quinoclamine, soddisfano in linea di massima le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nei rapporti di riesame della Commissione; Considerato che per le sostanza attive bifenox e fenpropidin, e' necessario acquisire ulteriori informazioni su alcuni punti specifici, a norma dell'art. 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, per avere una conferma della valutazione del rischio gia' effettuata; Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento della direttiva 2008/66/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidim e quinoclamine nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE; Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2008/66/CE si deve tenere conto delle limitazioni e delle prescrizioni riportate, per le sostanze attive sopra citate, nei relativi rapporti di riesame, messi a disposizione degli interessati, secondo i tempi e le modalita' riportati nelle parti A e B dell'allegato al presente decreto; Considerato che per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, contenenti tali sostanze attive, si deve tener conto, se necessario, anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e 94, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce norme in materia ambientale ed in particolare per la tutela di aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento; Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo di tempo agli Stati membri per rivedere le vigenti autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidim e quinoclamine, per garantire il rispetto delle disposizioni della direttiva 91/414/CEE ed in particolare dell'art. 13; Vist il decreto ministeriale 23 maggio 2008, recante: «Delega di attribuzioni del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini», ed in particolare l'art. 1, comma 2, lettera b); Decreta:
Art. 1.
1. Le sostanze attive bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidim e quinoclamine, sono state iscritte, fino al 31 dicembre 2018, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto. |
| Art. 2.
1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali adotta, entro il 30 giugno 2009, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidim e quinoclamine, verificando in particolare che: a) i prodotti fitosanitari in questione rispettino le limitazioni e le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto, ad eccezione di quelle di cui alla parte B, b) i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidim e quinoclamine, posseggano o possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato Il del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. 2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidim e quinoclamine, presentano al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, entro il 31 dicembre 2008 in alternativa: a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto; 3. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidim e quinoclamine, per le quali le imprese interessate non avranno ottemperato, entro il 31 dicembre 2008, agli adempimenti di cui al comma 2, si intendono revocate automaticamente a decorrere dal 1° gennaio 2009, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali provvedera' a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati. 4. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui al comma 1, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° luglio 2009, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvedera' poi a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati. |
| Art. 3.
1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente le sostanze attive bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidim e quinoclamine come unica sostanza attiva o associate ad altre sostanze attive, iscritte entro il 31 dicembre 2008 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto e tenendo conto delle limitazioni e delle condizioni riportate nella parte B dell'allegato al presente decreto. 2. A tal fine, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 31 dicembre 2010. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 31 dicembre 2012 a conclusione della valutazione effettuata secondo i principi uniformi e dando applicazione alle disposizioni specifiche della parte B dell'allegato al presente decreto. 3. I prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidim e quinoclamine, in associazione con altre sostanze attive che saranno inserite nell'allegato I della direttiva successivamente al 31 dicembre 2008, saranno valutati secondo le modalita' indicate nelle emanande direttive di inclusione. 4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, per le quali le imprese interessate non avranno presentato il fascicolo di cui al comma 2, entro il 31 dicembre 2010, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° gennaio 2011, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvedera' poi a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati. 5. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° gennaio 2013, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvedera' poi a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati. |
| Art. 4.
1. Il rapporto di riesame, e' messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. |
| Art. 5.
1 . La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto e' consentita fino al 31 dicembre 2009. 2. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto e' consentita fino al 30 giugno 2010. 3. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 4, del presente decreto, e' consentita fino al 31 dicembre 2011. 4. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 5, del presente decreto, e' consentita fino al 31 dicembre 2013. 5. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidim e quinoclamine, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca o delle modifiche di etichettatura approvate in conformita' con le nuove condizioni d'impiego fissate per le sostanze attive sopra citate a seguito della loro iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e nel rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze. Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Roma, 11 settembre 2008 p. Il Ministro Il Sottosegretario di Stato Martini Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 38 |
| Allegato
----> Vedere allegato da pag. 46 a pag. 49 <---- |
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