Gazzetta n. 3 del 5 gennaio 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 2008, n. 212
Regolamento recante riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 14, comma 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 243;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 225;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e, in particolare, l'articolo 1, comma 20;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, in particolare, l'articolo 74;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 novembre 2008, in attuazione dell'articolo 1, comma 18 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° agosto 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2008;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 2008;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concertocon il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni
1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) Uffici di diretta collaborazione: gli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con i vice Ministri e con i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
b) Ministro: il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
c) Ministero: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) vice Ministri: i sottosegretari di Stato ai quali sia stato attribuito il titolo di vice Ministro;
e) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo del comma 4-bis dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri».
«4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante
«Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59,» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
agosto 1999, n. 193.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59,» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203. S.O.
- Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 14 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche,» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
«2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi
anche di livello dirigenziale e le consulenze e i
contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli
uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente
ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del
nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede
al riordino delle segretarie particolari dei Sottosegretari
di Stato. Con decreto adottato dall'autorita' di governo
competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, e' determinato,
in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera n) della legge
15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il
personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali
di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale,
il trattamento economico accessorio, da corrispondere
mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli obblighi
di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli,
ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei
Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consiste in un
unico emolumento, e' sostitutivo dei compensi per il lavoro
straordinario, per la produttivita' collettiva e per la
qualita' della prestazione individuale. Con effetto
dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente
comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10
luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed
integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la
costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e
delle segreterie particolari dei Ministri e dei
Sottosegretari di Stato.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
2001, n. 243, abrogato dal presente decreto («Regolamento
di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione
del Ministro dei lavori pubblici.»), e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2001 n. 147.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
2001, n. 225, abrogato dal presente decreto («Regolamento
di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione
del Ministro dei trasporti e della navigazione.») e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
2001, n. 320, abrogato dal presente decreto («Regolamento
di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.») e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2001, n.
183.
- Si riporta il testo del comma 20 dell'art. 1 del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 recante:
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244»:
«20. Con riferimento ai Ministeri per i quali sono
previsti accorpamenti, in via provvisoria e, comunque, per
un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, nelle more dell'approvazione del regolamento di
organizzazione dei relativi uffici funzionali, strumentali
e di diretta collaborazione con le autorita' di Governo, la
struttura di tali uffici e' definita, nel rispetto delle
leggi vigenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze. Fino alla data di
entrata in vigore di tale decreto si applicano
transitoriamente i provvedimenti organizzativi vigenti,
purche' resti ferma l'unicita' degli uffici di diretta
collaborazione di vertice. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri
competenti, sono apportate le variazioni di bilancio
occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione
dello Stato alla nuova struttura del Governo.».
- Si riporta il testo dell'art. 74 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 recante: «Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria»:
«Art. 74 (Riduzione degli assetti organizzativi). - 1.
Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei
ministri, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui
agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli
enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonche'
gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30
novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:
a) a ridimensionare gli assetti organizzativi
esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita' ed
economicita', operando la riduzione degli uffici
dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non
generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e
al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le
amministrazioni adottano misure volte:
alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni
istituzionali, attraverso il riordino delle competenze
degli uffici;
all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni
logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze
organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la
rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli
uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di
livello non generale adibiti allo svolgimento di tali
compiti.
Le dotazioni organiche del personale con qualifica
dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma
restando la possibilita' dell'immissione di nuovi
dirigenti, nei termini previsti dall'art. 1, comma 404,
lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) a ridurre il contingente di personale adibito allo
svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto
in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale
riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite
negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;
c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del
personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli
enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al
dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero
dei posti di organico di tale personale.
2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma
1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante
appositi accordi, forme di esercizio unitario delle
funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del
personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane
in servizio presso le strutture centrali e periferiche.
3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le
amministrazioni dello Stato rideterminano la rete
periferica su base regionale o interregionale, oppure, in
alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle
esistenti strutture periferiche nell'ambito delle
prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto
delle procedure previste dall'art. 1, comma 404, lettera
c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal
comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono essere
computate altresi' le riduzioni derivanti dai regolamenti
emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell'art.
1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n.
296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti
anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni
caso per le amministrazioni che hanno gia' adottato i
predetti regolamenti resta salva la possibilita' di
provvedere alla copertura dei posti di funzione
dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative
disposizioni, nonche' nelle disposizioni di rango primario
successive alla data di entrata in vigore della citata
legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze di
compatibilita' generali nonche' degli assetti
istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
assicura il conseguimento delle corrispondenti economie con
l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del
Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
integrazioni e modificazioni, che tengono comunque conto
dei criteri e dei principi di cui al presente articolo.
5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma
i le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate
in misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre
2008. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di
mobilita' avviate alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della
disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva
proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici
periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli
enti previdenziali situati sul territorio della provincia
autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad
assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito
di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari
a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'articolo
1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a
quanto previsto dai commi 1 e 4 e' fatto divieto di
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
con qualsiasi contratto.
6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente
articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze
armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fermi
restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente
articolo da conseguire da parte di ciascuna
amministrazione.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6
agosto 2008, recante «Ricognizione in via amministrativa
delle strutture trasferite al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2008, n. 268.
Nota all'art. 1:
- Per il testo del comma 2 dell'articolo 14 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modificazioni , recante «Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59»:
«Art. 7 (Uffici di diretta collaborazione con il
Ministro). - 1. La costituzione e la disciplina degli
uffici di diretta collaborazione del ministro, per
l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli
articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 e successive modificazioni ed integrazioni,
l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo
trattamento economico, il riordino delle segreterie
particolari dei sottosegretari di Stato, sono regolati
dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29.
2. I regolamenti di cui al suddetto articolo 14, comma
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si
attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione
secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale
svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di
elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione
della relativa attuazione e delle connesse attivita' di
comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione
tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
b) assolvimento dei compiti di supporto per
l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
preposti ai centri di responsabilita', ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279, anche in funzione della verifica della gestione
effettuata dagli appositi uffici, nonche' del compito di
promozione e sviluppo dei sistemi informativi;
c) organizzazione degli uffici preposti al controllo
interno di diretta collaborazione con il ministro, secondo
le disposizioni del decreto legislativo di riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche. in
modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei
compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la
provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e
personali;
d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in
modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attivita'
normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi
del Governo garantendo la valutazione dei costi della
regolazione, la qualita' del linguaggio normativo,
l'applicabilita' delle norme introdotte, lo snellimento e
la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti
con gli altri organi costituzionali, con le autorita'
indipendenti e con il Consiglio di Stato;
e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di
cui al comma i ad esperti, anche estranei
all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'».



 
Art. 2.

Ministro ed uffici di diretta collaborazione
1. L'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione e' disciplinata dalle disposizioni del presente regolamento. Il Ministro si avvale per l'esercizio delle funzioni di direzione politica del Ministero ad esso attribuite dagli articoli 4 e 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, degli uffici di diretta collaborazione, che esercitano le competenze di supporto e di raccordo tra lo stesso e l'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi, all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonche' alla relativa valutazione ed alle connesse attivita' di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi dell'impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.
2. Sono uffici di diretta collaborazione:
a) l'Ufficio di Gabinetto;
b) la Segreteria del Ministro;
c) l'Ufficio legislativo;
d) la Segreteria tecnica del Ministro;
e) l'Ufficio stampa;
f) il Servizio di controllo interno;
g) le Segreterie dei vice Ministri, ove nominati;
h) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Capo di Gabinetto, salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 7, coordina l'attivita' di supporto degli Uffici di diretta collaborazione, i quali ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilita' ed assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attivita' di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni. Assolve, altresi', ai compiti di supporto del Ministro per l'esercizio di tutte le ulteriori funzioni attribuitegli dalla legge. Definisce l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione, d'intesa con i responsabili degli stessi. Puo' nominare vice Capi di Gabinetto in numero non superiore a due, nei limiti del contingente di personale di cui all'articolo 5, comma 1.
4. La Segreteria del Ministro, la segreteria tecnica del Ministro e l'ufficio stampa operano alle dirette dipendenze del Ministro.
5. Le Segreterie dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari e vice Ministri.
6. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro i vice Ministri e i Sottosegretari di Stato si avvalgono, oltre che delle proprie strutture, degli uffici di Gabinetto e legislativo.
7. Il Servizio di controllo interno opera in posizione di autonomia operativa, stabilita dalle specifiche disposizioni che lo disciplinano.



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche:
«Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
responsabilita'). - (Art. 3 del d.lgs. n. 29 del 1993, come
sostituito prima dall'art. 2 del d.lgs. n. 470 del 1993 poi
dall'art. 3 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 387 del 1998).
1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di
indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi
ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti
rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano
la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa
e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi
spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e
l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
applicativo;
b) la definizione di obiettivi. priorita', piani,
programmi e direttive generali per l'azione amministrativa
e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed
economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e
la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale
generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di
ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe,
canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative
indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante
autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili
in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della
gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2
possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera
di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice
non siano direttamente o indirettamente espressione di
rappresentanza politica. adeguano i propri ordinamenti al
principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da
un lato. e attuazione e gestione dall'altro. A tali
amministrazioni e' fatto divieto di istituire uffici di
diretta collaborazione. posti alle dirette dipendenze
dell'organo di vertice dell'ente.».
- Per il testo del comma 2 dell'articolo 14 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 vedi note alle premesse.
- Il decreto legislativo 7 agosto I 997, n. 279, recante
«Individuazione delle unita' previsionali di base del
bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria
unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello
Stato», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto
1997, n. 195, S.O.



 
Art. 3.

Funzioni degli uffici di diretta collaborazione
1. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro. L'Ufficio di Gabinetto coordina e cura, in particolare, i rapporti con gli altri organi costituzionali e comunitari, con le autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato e cura altresi' l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto opera il Consigliere diplomatico, che assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazionale e comunitario predisponendo i necessari adempimenti per la partecipazione del Ministro presso gli organismi internazionali e comunitari, curando i rapporti internazionali e fornendo agli uffici del Ministero il necessario supporto informativo utile a garantire il tempestivo adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla comunita' internazionale.
2. La Segreteria del Ministro assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni ed alla predisposizione ed elaborazione degli interventi del Ministro, mediante il raccordo con gli altri Uffici di diretta collaborazione. La Segreteria del Ministro e' diretta e coordinata dal capo della segreteria, che coadiuva ed assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa ed adempie su suo mandato a compiti specifici. Fa altresi' parte della segreteria del Ministro il Segretario particolare, che cura l'agenda e la corrispondenza privata del Ministro, nonche' i rapporti dello stesso con soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.
3. L'Ufficio legislativo cura l'attivita' di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti Uffici dirigenziali generali e garantendo la valutazione dei posti della regolazione, la qualita' del linguaggio normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte e l'analisi dell'impatto e della fattibilita' della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura le risposte agli atti parlamentari di sindacato ispettivo riguardanti il Ministero ed il seguito dato agli stessi; cura in particolare il raccordo permanente con l'attivita' normativa del Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea; cura i rapporti di natura tecnico-giuridica con le autorita' amministrative indipendenti, con la Conferenza Stato-regioni e con l'Avvocatura dello Stato; segue altresi' la legislazione regionale per le materie di interesse dell'amministrazione. Sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale. Svolge attivita' di consulenza giuridica per le materie di competenza del Ministero.
4. La segreteria tecnica svolge attivita' di supporto tecnico per l'elaborazione ed il monitoraggio delle politiche riguardanti i settori di intervento del Ministero e per le conseguenti determinazioni di competenza dell'organo politico circa l'utilizzazione delle relative risorse finanziarie; tale attivita' di supporto e' svolta in raccordo con i Dipartimenti e le direzioni generali del Ministero, sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare che in quella dell'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro, nonche' mediante la promozione di nuove attivita' ed iniziative anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, l'organizzazione e la partecipazione a tavoli di concertazione e momenti di approfondimento scientifico quali convegni, conferenze e tavole rotonde, nelle materie di competenza istituzionale del Ministero ed in rapporto con le altre amministrazioni interessate.
5. L'Ufficio stampa cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali; effettua, fra l'altro, il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera curando la rassegna stampa anche in via telematica con riferimento ai profili di competenza del Ministero; promuove, in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale dell'organo politico da cui dipendono funzionalmente.
6. Le segreterie dei vice-Ministri e dei Sottosegretari di Stato garantiscono il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione e curano i rapporti con soggetti pubblici e privati, in ragione dell'incarico istituzionale.
 
Art. 4.

Servizio di controllo interno
1. Il Servizio per il controllo interno, di seguito denominato Servizio, svolge le funzioni di valutazione e di controllo strategico di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nei confronti dell'amministrazione.
2. Le attivita' di controllo interno sono svolte alternativamente, in base a decreto del Ministro, da un organo monocratico o composto da tre componenti. In tale ultima ipotesi, il Ministro, con proprio decreto, individua il presidente del collegio e sceglie i componenti tra esperti in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo, particolarmente qualificati, anche estranei alla pubblica amministrazione. Uno dei componenti e' scelto tra dirigenti della prima fascia, nell'ambito della dotazione organica del Ministero, come rideterminata ai sensi dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
3. Il Servizio redige, con cadenza almeno semestrale, ove non sia diversamente stabilito dal Ministro, una relazione riservata all'organo di indirizzo politico sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalita' dell'amministrazione. Esso, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti e ai documenti inerenti le attivita' gestionali dell'amministrazione.
4. Al Servizio e' assegnato un apposito contingente costituito da un massimo di dodici unita' di personale, di cui una di qualifica dirigenziale di seconda fascia, nell'ambito della dotazione organica come rideterminata ai sensi dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.



Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286:
«Art. 6 (La valutazione e il controllo strategico). - 1.
L'attivita' di valutazione e controllo strategico mira a
verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di
indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva
attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri
atti di indirizzo politico. L'attivita' stessa consiste
nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o
degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle
norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte
operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e
materiali assegnate. nonche' nella identificazione degli
eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilita'
per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.
2. Gli uffici ed i soggetti preposti all'attivita' di
valutazione e controllo strategico riferiscono in via
riservata agli organi di indirizzo politico, con le
relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi
effettuate. Essi di norma supportano l'organo di indirizzo
politico anche per la valutazione dei dirigenti che
rispondono direttamente all'organo medesimo per il
conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.
3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui
ai commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante
nell'ambito delle strutture di cui all'articolo 14, comma
2, del decreto n. 29, denominato servizio di controllo
interno e dotato di adeguata autonomia operativa. La
direzione dell'ufficio puo' essere dal Ministro affidata ad
un organo monocratico o composto da tre componenti. In caso
di previsione di un organo con tre componenti viene
nominato un presidente, ferma restando la possibilita' di
ricorrere, anche per la direzione stessa, ad esperti
estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi del
predetto articolo 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi
di controllo interno operano in collegamento con gli uffici
di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente
una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con
proposte di miglioramento della funzionalita' delle
amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del
Ministro, analisi su politiche e programmi specifici
dell'amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni
e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni
nell'amministrazione.»
- Per il testo dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133 si veda note alle premesse.



 
Art. 5.

Personale degli uffici di diretta collaborazione
1. Il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, ad eccezione del personale di cui all'articolo 2, comma 2, lettere f), g), e h) e' stabilito complessivamente in centoquarantotto unita' comprensive delle unita' addette al funzionamento degli uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo, o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonche', nel limite del cinque per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalita' e specializzazioni, non fronteggiabili con il ricorso al personale in servizio desumibili da specifici attestati culturali e professionali, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Nell'ambito del contingente stabilito al comma 1, e' individuato, presso gli uffici di diretta collaborazione, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di funzioni di livello dirigenziale non generale non superiore a sette ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti della dotazione organica come rideterminata ai sensi dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Gli incarichi di cui al presente comma concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'amministrazione.
3. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal capo dell'Ufficio legislativo, dal capo della segreteria del Ministro, dal segretario particolare del Ministro, dal responsabile della Segreteria tecnica del Ministro, dai capi delle segreterie dei Vice Ministri, dal capo dell'Ufficio stampa del Ministro e dai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1. I predetti soggetti, se dirigenti dei ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del predetto decreto legislativo.
4. Al personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo se dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici istituzionali si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per un contingente di personale non superiore al venticinque per cento del contingente complessivo.



Nota all'art. 5:
- Per il testo del comma 2 dell'articolo 14 del decreto
legislativo 30 marzo 2001 , n. 165 si veda note alle
premesse.
- Si riporta il testo del comma 10 dell'art. 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche:
«10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse. funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.».
- Si riporta il testo dell'articolo 23 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche:
«Art. 23 (Ruolo dei dirigenti). - (Articolo 23 del
d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 15 del
d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato
dall'art. 8 del d.lgs. n. 387 del 1998).
1. In ogni amministrazione dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, e' istituito il ruolo dei dirigenti,
che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui
ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire
la eventuale specificita' tecnica. I dirigenti della
seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di
accesso di cui all'art. 28. I dirigenti della seconda
fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto
incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o
equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui
all'art. 19, comma 11, per un periodo pari almeno a tre
anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'art.
21 per le ipotesi di responsabilita' dirigenziale.
2. E' assicurata la mobilita' dei dirigenti. nei limiti
dei posti disponibili, in base all'art. 30 del presente
decreto. I contratti o accordi collettivi nazionali
disciplinano, secondo il criterio della continuita' dei
rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente,
gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilita' in
generale in ordine al mantenimento del rapporto
assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di
fine rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianita'
di servizio e al fondo di previdenza complementare. La
Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento della
funzione pubblica cura una banca dati informatica
contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni
dello Stato.».
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - (Art.
19 del d.lgs. n. 29 del l993, come sostituito prima
dall'art. 11 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13
del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato
dall'art. 5 del d.lgs. n. 387 del 1998).
1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati. delle
attitudini e delle capacita' professionali del singolo
dirigente. valutate anche in considerazione dei risultati
conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella
direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del
Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad
incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice
civile.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi
sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento
dell'incarico accede un contratto individuale con cui e'
definito il corrispondente trattamento economico, nel
rispetto dei principi definiti dall'art. 24. E' sempre
ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica. previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti
non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo art. 23,
purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo
collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere
conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del
10 per cento della dotazione organica dei dirigenti
appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23
e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli
appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai
soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali
incarichi, comunque, non puo' eccedere, per gli incarichi
di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine
di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione
dirigenziale il termine di cinque anni. Tali incarichi sono
conferiti a persone di particolare e comprovata
qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita'
in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate,
anche presso amministrazioni statali. ivi comprese quelle
che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali
previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai
settori della ricerca, della docenza universitaria, delle
magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da
una indennita' commisurata alla specifica qualificazione
professionale, tenendo conto della temporaneita' del
rapporto e delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali. Per il periodo di
durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni sono collocati in aspettativa senza
assegni. con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
7. Abrogato.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3, al comma 5-bis, limitatamente al personale non
appartenente ai ruoli di cui all'art. 23, e al comma 6,
cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al
Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita'
di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi
di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse,
funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri
incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi
quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in
rappresentanza di amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il
ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.».
- Si riporta il testo del comma 14 dell'art. 17 della
legge 15 maggio 1997, n. 127 recante «Ulteriori
disposizioni in materia di semplificazione dell'attivita'
amministrativa e di snellimento dei procedimenti di
decisione e di controllo:
«14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.».



 
Art. 6.

Responsabili degli uffici di diretta collaborazione
1. Il Capo di Gabinetto e' nominato fra magistrati amministrativi, ordinari o contabili o avvocati dello Stato, dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale dello Stato, oppure fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacita' adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.
2. Il Capo dell'Ufficio legislativo e' nominato fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, fra dirigenti delle pubbliche amministrazioni nonche' fra docenti universitari e avvocati, in possesso di comprovata capacita' ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.
3. Il Capo dell'Ufficio stampa e' nominato fra operatori del settore dell'informazione o fra persone, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di specifica capacita' ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di comunicazione, ivi compresa quella istituzionale, nonche' dell'editoria e della comunicazione informatica, iscritti negli appositi albi professionali.
4. Il Capo della segreteria, il responsabile della segreteria tecnica ed il segretario particolare del Ministro, nonche' i Capi delle segreterie dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato, sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il Ministro, i vice Ministri o con i Sottosegretari di Stato interessati. Il responsabile della segreteria tecnica del Ministro, inoltre, e' scelto fra persone in possesso, in campo economico-finanziario, di cognizioni di elevato livello specialistico, adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo, in particolare, alle esperienze professionali maturate.

5. I Capi degli uffici di cui ai precedenti commi sono nominati dal Ministro, per la durata massima del relativo mandato governativo, ferma restando la possibilita' di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario. Al decreto di nomina dei responsabili degli uffici di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' allegata una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.
6. Il Consigliere diplomatico e' nominato dal Ministro con proprio decreto e scelto, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, in possesso di comprovata esperienza nel settore delle relazioni internazionali e comunitarie.
7. Gli incarichi di responsabilita' degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, sono incompatibili con qualsiasi attivita' professionale. Dello svolgimento di altri incarichi o di attivita' professionali a carattere non continuativo e' informato il Ministro, che ne valuta la compatibilita' con le funzioni svolte.
 
Art. 7.

Trattamento economico
1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico omnicomprensivo determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed articolato:
a) per il Capo di Gabinetto in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale spettante ai Capi Dipartimento del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai Capi Dipartimento del Ministero;
b) per il Capo dell'Ufficio legislativo, il responsabile della segreteria tecnica del Ministro, il Consigliere diplomatico, il Presidente del collegio di direzione ovvero il responsabile del servizio di controllo interno, il Capo della segreteria del Ministro, in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di Uffici dirigenziali generali del Ministero;
c) per il Segretario particolare del Ministro, i Capi delle segreterie dei vice Ministri, i Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, ed i componenti del Servizio di controllo interno estranei alla pubblica amministrazione, in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale, esclusa la retribuzione di posizione, e in un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero;
d) per il Capo dell'Ufficio stampa del Ministro in un trattamento conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.
2. Per i dipendenti pubblici il trattamento di cui al comma 1, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai responsabili degli Uffici di cui al comma 1, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico e' corrisposto un emolumento accessorio correlato ai compiti di diretta collaborazione nella misura determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante rispettivamente ai Capi Dipartimento, ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dell'amministrazione ed ai dirigenti di uffici dirigenziali non generali. La medesima disposizione si applica al Presidente o ai componenti del collegio di direzione del Servizio di controllo interno.
3. Ai dirigenti di seconda fascia, assegnati agli Uffici di diretta collaborazione e' corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilita' ad orari disagevoli, della qualita' della prestazione individuale.
4. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e' determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non puo' essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge compiti equivalenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unita' previsionale di base «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato di previsione della spesa del Ministero.
5. Al personale non dirigenziale, o a quello di impiego non privato, assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita', degli obblighi effettivi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche' dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennita' accessoria di diretta collaborazione sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario e degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttivita' ed al miglioramento dei servizi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la misura dell'indennita' e' determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.



Nota all'art. 7:
- Per il testo del comma 2 dell'art. 14 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda note alle
premesse.
- Per il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda note all'art. 5.



 
Art. 8.

Segreterie dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato
1. I Capi delle Segreterie dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato sono scelti anche tra estranei alle pubbliche amministrazioni e nominati dal Ministro, su proposta, rispettivamente, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato interessati.
2. A ciascuna segreteria, oltre al Capo della Segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 5, comma 1, fino ad un massimo di otto unita' di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo, o in altre posizioni analoghe previste dai rispettivi ordinamenti.
 
Art. 9.

Modalita' della gestione
1. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennita' spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonche' la gestione delle risorse umane e strumentali, e' attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla responsabilita' del Capo di Gabinetto, che puo' delegare i relativi adempimenti ad uno dei dirigenti assegnati all'Ufficio di Gabinetto, nonche' avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la gestione unificata delle spese di carattere strumentale.
2. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attivita' degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro provvede la Direzione generale per gli affari generali e il personale del Ministero, assegnando unita' di personale, ricomprese nelle aree A e B del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, in numero non superiore al 30 per cento delle unita' addette agli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 2.



Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 14 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»:
«1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4,
comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno
entro dieci giorni (18) dalla pubblicazione della legge di
bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di
cui all'art. 16:
a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi da
attuare ed emana le conseguenti direttive generali per
l'attivita' amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti
definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai
dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle
rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4,
comma 1 , lettera c), del presente decreto, ivi comprese
quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni, ad
esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento
degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni
delle assegnazioni con le modalita' previste dal medesimo
decreto legislativo 7 agosto 1 997, n. 279, tenendo
altresi' conto dei procedimenti e subprocedimenti
attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279:
«Art. 4 (Gestione unificata delle spese strumentali). -
1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare
duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a
carattere strumentale, comuni a piu' centri di
responsabilita' amministrativa nell'ambito dello stesso
Ministero, puo' essere affidata ad un unico ufficio o
struttura di servizio.
2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le
modalita' di cui al comma 1, nonche' degli uffici o
strutture di gestione unificata, e' effettuata dal Ministro
competente, con proprio decreto, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
3. I titolari dei centri di responsabilita'
amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite
provvedono a quanto necessario affinche' l'ufficio di
gestione unificata, possa procedere, anche in via
continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione
delle stesse all'unita' previsionale di rispettiva
pertinenza».



 
Art. 10.

Norme finali
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. All'attuazione del comma 1, lettera b) dell'articolo 7, si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio ridotti del venti per cento, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 243;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 225;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 dicembre 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2008 Ufficio controllo
atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio
registro n. 9, foglio n. 301



Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo del comma 17 dell'art. 1 del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito, con
modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 recante:
Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244:
«17. L'onere relativo ai contingenti assegnati agli
uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei Vice
ministri e dei Sottosegretari di Stato nelle strutture che
abbiano subito modificazioni ai sensi delle disposizioni
del presente decreto. deve essere. comunque. inferiore per
non meno del 20 per cento al limite di spesa complessivo
riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore
dello stesso decreto».
- Per il testo del decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 2001, n. 243, si veda note alle
premesse.
- Per il testo del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 2001, n. 225, si veda note alle
premesse.
- Per il testo del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, si veda note alle
premesse.



 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone