Gazzetta n. 1 del 2 gennaio 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 9 dicembre 2008 |
Autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario, registrato col codice 14499/IP. |
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IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»; Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1998 che definisce le modalita' per l'importazione parallela di prodotti fitosanitari sul mercato italiano da Paesi comunitari, cosi' come modificato da decreti ministeriali 21 luglio 2000, 24 ottobre 2006, 3 aprile 2007; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute; Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001 n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Vista la domanda del 17 luglio 2008, con cui l'impresa Rocca Frutta S.r.l., con sede in Gaibana (Ferrara), via Ravenna, 1114 ha richiesto l'importazione parallela dalla Germania del prodotto SPORTAK 45 EW ivi registrato al n. 5494-00 a nome dell'impresa BASF SE con sede in Ludwigshafen (Germania); Vista la comunicazione del Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit di tale Paese; Accertato che le differenze nella natura e nella percentuale dei coformulanti non modificano la classificazione di pericolosita' ne' l'efficacia agronomica del prodotto fitosanitario che si intende importare rispetto a quello registrato in Italia, con la denominazione SPORTAK 45 EW e con il numero di registrazione 9693 del 16 luglio 1998, a nome dell'impresa BASF Italia S.r.l.; Considerato che il prodotto di riferimento SPORTAK 45 EW autorizzato in Italia al n. 9693, e' stato sottoposto alla procedura di riclassificazione come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e successive modificazioni; Considerato che l'impresa Rocca Frutta S.r.l. ha chiesto di denominare il prodotto importato col nome GLADIO; Vista la nuova etichetta da apporre sulle confezioni importate, cosi' come adeguata alle norme vigenti ed al pari prodotto fitosanitario gia' in commercio in Italia; Visto il versamento di € 516,46 effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione; Decreta:
1. E' rilasciata all'impresa Rocca Frutta S.r.l., con sede in Gaibana (Ferrara), via Ravenna, 1114, l'autorizzazione n. 14499/IP all'importazione parallela dalla Germania del prodotto fitosanitario N, PERICOLSOSO PER L'AMBIENTE, denominato SPORTAK 45 EW ed ivi autorizzato al n. 5494-00. Il prodotto importato viene denominato GLAUDIO. 2. Il prodotto e' sottoposto: alle operazioni di confezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti delle imprese CERA CHEM Sarl (Luxemburg - Lussemburgo), Stefes GmbH (Hamburg - Germania), Menora GmbH (Graz - Austria); alle operazioni di sola rietichettatura presso gli stabilimenti delle imprese Altaller Italia S.r.l. (San Colombano al Lambro - Milano), IRCA Service S.p.A. (Fornivo S. Giovanni - Bergamo). 3. Il prodotto verra' posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da 200, 250, 500 ml e da 1, 5, 10, 20, 25 litri. 4. E' approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa all'impresa interessata e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 dicembre 2008 Il direttore generale: Borrello |
| Allegato
----> Vedere Allegato a pag. 48 <---- |
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