Gazzetta n. 1 del 2 gennaio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 18 dicembre 2008
Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni e integrazioni, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica; e in particolare l'art. 11, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2001 gli importatori e i soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati in esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilita' aggiuntiva, in data successiva a quella di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni e integrazioni, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita' (di seguito: decreto legislativo 387/03);
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 24 ottobre 2005 recante l'aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto ministeriale 24 ottobre 2005), emanato in attuazione dell'art. 20, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 24 ottobre 2005 recante direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'art. 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: decreto ministeriale 24 ottobre 2005 "altre produzioni");
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge finanziaria 2008), e in particolare l'art. 2, commi da 143 a 154, che stabiliscono i meccanismi con cui e' incentivata la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge finanziaria 2007), cosi' come modificata dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e in particolare l'art. 1, commi da 382 a 382-septies, che stabiliscono i meccanismi con cui e' incentivata la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioe' ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, autorizzata in data successiva al 31 dicembre 2007;
Visto in particolare l'art. 2, della legge finanziaria 2008, e, in particolare, il comma 150, il quale dispone che con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le direttive per l'attuazione di quanto disposto dai commi da 143 a 149 dell'art. 2 della medesima legge e che con i decreti ministeriali ivi previsti, sono stabilite ulteriori disposizioni, da adottare in parte di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
Ritenuto di dover procedere a definire prioritariamente le disposizioni necessarie per rendere operativi i meccanismi di incentivazione stabiliti dalla legge finanziaria 2008 e dalla legge finanziaria 2007;
Ritenuto in particolare di dover procedere, in attuazione dell'art. 2, comma 150, lettera a), a definire, con un primo provvedimento, direttive generali per l'attuazione di quanto disposto dai commi da 143 a 149 della legge finanziaria 2008, stabilendo modalita' per la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai nuovi meccanismi, nonche' le modalita' per l'estensione dello scambio sul posto agli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non superiore a 200 kw, fatti salvi i diritti di officina elettrica;
Ritenuto inoltre di dovere procedere, in attuazione dell'art. 2, comma 150, lettera d), ad un primo aggiornamento delle direttive di cui all'art. I l , comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
Considerato che la legge finanziaria dispone un significativo aumento degli incentivi, al fine di contemperare i costi indiretti derivanti dalle difficolta' del processo di individuazione dei siti, di autorizzazione e di collegamento alla rete per i nuovi impianti;
Ritenuto dunque che nell'aggiornamento delle direttive di cui all'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 si debba procedere ad una prima revisione dei criteri di' assegnazione dell'energia elettrica incentivata ai rifacimenti di impianti esistenti per cui i suddetti costi indiretti sono sostanzialmente ridotti;
Ritenuto di dover procedere in via preliminare e transitoria, sulla base degli esiti preliminare di studi effettuati dal Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a., al riconoscimento forfetario della frazione biodegradabile di taluni rifiuti, allo scopo di consentire la pianificazione degli investimenti per la valorizzazione energetica dei medesimi rifiuti;
Decreta:
Art. 1.
Finalita'
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 150, della legge finanziaria 2008, il presente decreto reca prima attuazione delle disposizioni in materia di incentivazione alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, introdotte dalla medesima legge.
 
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni riportate all'art. 2 del decreto legislativo n. 79/1999, escluso il comma 15, nonche' le definizioni riportate all'art. 2 del decreto legislativo n. 387/2003, come di seguito integrate:
a) energia elettrica incentivata e' la quantita' di energia elettrica avente diritto agli incentivi di cui al presente decreto. L'energia elettrica incentivata, determinata dal GSE secondo le modalita' dettagliate nell'allegato A, e' stimata in via presuntiva nella fase di qualifica dell'impianto e riconosciuta successivamente in funzione della produzione annua netta o, in acconto, in funzione della producibilita' attesa ai fini del rilascio dei certificati verdi, ovvero in funzione dell'energia immessa nel sistema elettrico per l'attribuzione della tariffa fissa onnicomprensiva;
b) produzione media di un impianto e' la media aritmetica dei valori della produzione annua netta, espressa in MWh effettivamente realizzata negli ultimi cinque anni solari, al netto di eventuali periodi di fermata dell'impianto eccedenti le ordinarie esigenze manutentive;
c) producibilita' attesa e' la produzione annua netta ottenibile dall'impianto, espressa in MWh, valutata in base ai dati storici di produzione e, nel caso di potenziamento, rifacimento totale o parziale, o nuova costruzione, in base ai dati di progetto relativi all'intervento effettuato;
d) producibilita' aggiuntiva di un impianto e' l'aumento di produzione annua netta, espressa in MWh, rispetto alla produzione media prima dell'intervento, di cui alla lettera b), atteso od ottenuto a seguito di un potenziamento;
e) produzione annua lorda di un impianto e' la somma delle quantita' di energia elettrica prodotte da tutti i gruppi generatori interessati, come risultante dalla misura ai morsetti di uscita dei generatori elettrici e comunicata, ove previsto, all'Ufficio tecnico di finanza;
f) produzione annua netta di un impianto, espressa in MWh, e' la produzione annua lorda diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari e delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica con obbligo di connessione di terzi; l'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari, le perdite di linea e le perdite nei trasformatori principali sono valutate dal GSE nell'ambito della qualifica di cui all'art. 4 come risultante dalle misure elettriche oppure come quota forfettaria della produzione lorda;
g) potenziamento o ripotenziamento e' l'intervento tecnologico eseguito su un impianto in conformita' all'allegato A e tale da consentire una producibilita' aggiuntiva dell'impianto medesimo, di cui alla lettera d);
h) rifacimento totale e' l'intervento impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto esistente alimentato da fonti rinnovabili, eseguito in conformita' all'allegato A;
i) rifacimento parziale e' l'intervento su impianti idroelettrici, geotermoelettrici e a biomasse eseguito in conformita' all'allegato A;
l) riattivazione e' la messa in servizio di un impianto dismesso da oltre cinque anni, come risultante dalla documentazione presentata all'Ufficio tecnico di finanza (chiusura dell'officina elettrica o dichiarazione di produzione nulla per cinque anni consecutivi), o dalla dismissione ai sensi dell'art. 1-quinquies, comma 1, della legge 27 ottobre 2003, n. 290, ove previsto;
m) data di entrata in esercizio di un impianto e' la data in cui si effettua il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, anche a seguito di potenziamento, rifacimento, totale o parziale, o riattivazione;
n) data di entrata in esercizio commerciale di un impianto e' la data, comunicata dal produttore al GSE e all'Ufficio tecnico di finanza, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione;
o) data di autorizzazione della produzione di energia elettrica mediante gli impianti alimentati da biomasse da filiera di cui all'art. 1, comma 382 della legge finanziaria 2007, e' la data in cui avviene la prima cessione di energia elettrica alla rete e coincide con la data di entrata in esercizio dell'impianto di cui alla lettera m);
p) periodo di avviamento e collaudo e' il periodo, comunque non superiore a diciotto mesi, intercorrente tra la data di entrata in esercizio di un impianto, di cui alla lettera m), e la data di entrata in esercizio commerciale del medesimo impianto, di cui alla lettera n);
q) biomasse da filiera sono le biomasse e il biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioe' ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, di cui all'art. 382 della legge finanziaria 2007;
r) potenza attiva nominale di un generatore e' la massima potenza attiva espressa in MW determinata moltiplicando la potenza apparente nominale in MVA per il fattore di potenza nominale riportati sui dati di targa del generatore medesimo;
s) potenza attiva nominale di un impianto e' la somma, espressa in MW, delle potenze attive nominali dei generatori che costituiscono l'impianto;
t) potenza nominale media annua di un impianto e':
per gli impianti idroelettrici, la potenza nominale di concessione di derivazione d'acqua, tenendo conto della decurtazione conseguente all'applicazione del deflusso minimo vitale;
per gli altri impianti, la potenza attiva nominale di impianto;
u) potenza apparente nominale di un generatore e' il dato di potenza espresso in MVA riportato sui dati di targa del generatore medesimo;
v) GSE e' il gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a., gia' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 e di cui all'art. 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 387/2003;
z) CTI e' il Comitato termotecnica Italiano, ente federato UNI, riconosciuto con D.D. del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 giugno 1999.
 
Art. 3.
Meccanismi incentivanti
1. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti rinnovabili, con esclusione della fonte solare, e' incentivata mediante il rilascio dei certificati verdi di cui al titolo II del presente decreto, alle condizioni e secondo le modalita' ivi previste. La produzione di energia elettrica mediante gli impianti di cui all'art. 9, comma 2, continua a beneficare dei certificati verdi secondo le modalita' e alle condizioni ivi richiamate.
2. L'energia elettrica immessa in rete, prodotta mediante impianti eolici di potenza nominale media annua non superiore a 200 kW e mediante impianti alimentati da altre fonti rinnovabili, con esclusione della fonte solare, di potenza nominale media annua non superiore a 1 MW entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma I e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa onnicomprensiva di entita' variabile alle condizioni e secondo le modalita' di cui al titolo III del presente decreto.
3. Ai fini' dell'accesso ad entrambi i meccanismi di incentivazione di cui ai commi I e 2, il GSE provvede a qualificare gli impianti e determinare l'energia elettrica incentivata e, con le modalita' e alle condizioni richiamate al titolo II e al titolo III del presente decreto, il numero dei certificati verdi ovvero la tariffa fissa onnicomprensiva cui si ha diritto.
4. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 15, comma 2, la produzione di energia elettrica mediante impianti da fonte solare e' incentivata mediante i meccanismi di cui ai provvedimenti attuativi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 387/2003.
5. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non superiore a 200 kW, possono accedere al meccanismo di scambio sul posto alle condizioni e secondo le modalita' di cui all'art. 17.
6. Il diritto di opzione tra i certificati verdi e la tariffa fissa e' esercitato all'atto della prima richiesta al GSE della qualifica di cui all'art. 4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, e' consentito, prima della fine del periodo di incentivazione, un solo passaggio da un sistema incentivante all'altro; in tal caso, la durata del periodo di diritto al nuovo sistema incentivante e' ridotta del periodo gia' fruito con il precedente sistema.
7. Possono accedere ai meccanismi di cui ai precedenti commi esclusivamente gli impianti collegati alla rete elettrica aventi una potenza nominale media annua non inferiore a 1 kW.
8. Fermo restando quanto previsto all'art. 19, comma 2, per tutte le tipologie di rifiuto la quota di produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili, riconosciuta ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti di cui al presente articolo, e' derivata applicando le procedure di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 dicembre 2007.
 
Art. 4.
Procedura di qualifica
1. Il produttore che intenda accedere ad uno dei meccanismi incentivanti di cui all'art. 3, commi 1 e 2, presenta domanda al GSE per il riconoscimento ai suddetti impianti della relativa qualifica. La domanda riporta: a) soggetto produttore, b) ubicazione dell'impianto, c) fonte rinnovabile utilizzata, d) tecnologia utilizzata, e) potenza nominale dei motori primi, A potenza nominale media annua, g) data di entrata in esercizio, h) produzione annua netta ovvero producibilita' attesa i) producibilita' aggiuntiva, o produzione media attesa, l) quantificazione degli eventuali autoconsumi, m) tipo di incentivazione richiesta.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 5, la domanda di cui al comma I deve pervenire al GSE non oltre il termine di tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, pena l'inammissibilita' agli incentivi, e deve essere corredata da:
a) una relazione tecnica contenente tutte le informazioni tecniche e documentali necessarie a valutare la corrispondenza della singola tipologia di intervento a quanto previsto dall'allegato A;
b) copia del progetto definitivo dell'impianto;
c) copia dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003. Per gli impianti aventi potenza nominale inferiore a quella di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo n. 387/2003 in riferimento al secondo periodo dell'art. 12, comma 5, la domanda e' corredata dalla copia della denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni. Qualora trovi applicazione l'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, la domanda e' corredata da copia della comunicazione ivi prevista. Qualora trovi applicazione normativa regionale o locale ulteriormente semplificativa, la domanda e' corredata della comunicazione dovuta ai sensi della medesima normativa.
3. Il GSE valuta la domanda secondo i criteri indicati nell'allegato A determinando in via presuntiva l'energia elettrica incentivata. In tutti i casi, la domanda si ritiene accolta in mancanza di pronunciamento del GSE entro novanta giorni dal ricevimento.
4. I soggetti responsabili degli impianti comunicano al GSE, ogni variazione dei dati degli impianti stessi, ivi inclusi l'avvio dei lavori di nuova costruzione, potenziamento, riattivazione, rifacimento parziale o totale, e l'avvenuta entrata in esercizio.
5. La qualifica di cui al comma 1 cessa di validita' qualora il soggetto che la detiene non comunichi al GSE l'avvenuto inizio dei' lavori sull'impianto qualificato entro diciotto mesi dall'ottenimento della medesima qualifica, al netto di eventuali ritardi causati da provvedimenti disposti dalle competenti autorita'.
Fatte salve cause di forza maggiore o indipendenti dalla volonta' del produttore intervenute durante i lavori sull'impianto qualificato, dichiarate dal produttore al GSE e da questo valutate tali, la qualifica cessa di validita' anche nel caso in cui il soggetto che la detiene non comunichi al GSE l'avvenuta entrata in esercizio dell'intervento entro tre anni dall'inizio dei lavori ovvero, per i soli interventi di rifacimento e potenziamento, entro il periodo massimo per la conclusione dell'intervento cosi' come indicato nell'allegato A.
6. I soggetti che richiedono la qualifica di un impianto a fonte rinnovabile devono corrispondere al GSE, contemporaneamente alla richiesta di qualifica, un contributo per le spese di istruttoria pari alla somma di una quota fissa, pari a 150 euro, piu' una quota variabile sulla base della potenza come di seguito indicata:
a) 50 € per richiesta di qualifica per gli impianti di potenza nominale media annua superiore a 20 kW e non superiore a 200 kW;
b) 300 € per richiesta di qualifica per gli impianti di potenza nominale media annua superiore a 200 kW e non superiore a 1 MW;
c) 800 € per richiesta di qualifica per gli impianti di potenza nominale media annua superiore a 1 MW e non superiore a 10 MW;
d) 1200 € per richiesta di qualifica per gli impianti di potenza nominale media annua superiore a 10 MW.
7. Per gli impianti di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento di cui all'art. 9, comma 2, lettera b) la produzione di energia elettrica incentivata e' determinata applicando le procedure di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2005 "altre produzioni".
8. Le regioni e le province delegate allo svolgimento del procedimento di autorizzazione unica di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, possono richiedere al GSE, ai fini dell'ammissibilita' degli impianti alla procedura di cui al medesimo art. 12, una valutazione circa la corrispondenza della fonte di alimentazione dell'impianto alla definizione di fonti energetiche rinnovabili, cosi' come stabilita dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 387/2003.
 
Art. 5.
Biomasse da filiera
1. Nei casi di produzione di energia elettrica da biomasse da filiera negli impianti di cui all'art. 1, comma 382, della legge finanziaria 2007, ai fini dell'applicazione del coefficiente moltiplicativo di cui all'art. 1, comma 382-quater, della legge finanziaria 2007 e della tariffa onnicomprensiva di cui all'art. 382-ter, della medesima legge, si applica il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di cui all'art. 1, comma 382-septies, della medesima legge finanziaria 2007.
Il GSE applica il coefficiente moltiplicativo di cui al comma 1, esclusivamente in riferimento all'energia elettrica incentivata riferita all'anno precedente, attraverso l'emissione dei certificati verdi a consuntivo di cui all'art. 11, comma 1, lettera a). E' fatta salva la facolta' del produttore di richiedere il rilascio di certificati verdi a preventivo di cui all'art. 11, comma 1, lettera b), applicando il coefficiente di cui alla riga 6 della tabella 2 allegata alla legge finanziaria 2008. In tal caso, qualora nell'anno di riferimento l'impianto dimostri di aver utilizzato biomassa da filiera nel rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto e di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, attuativo dell'art. 1, comma 382-septies, della medesima legge finanziaria 2007, il GSE emette a saldo certificati verdi aggiuntivi applicando il coefficiente moltiplicativo di cui al comma 1.
3. Il coefficiente moltiplicativo e la tariffa onnicomprensiva di cui al comma 1, si applicano anche alle centrali che utilizzano tipologie di fonti diverse dalle biomasse di filiera, ivi incluse le centrali ibride, limitatamente alla sola quota di energia elettrica incentivata imputabile alle biomasse da filiera.
4. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, il GSE applica anche all'energia elettrica incentivata prodotta da biomassa da filiera, il coefficiente di cui alla riga 6 della tabella 2 allegata alla legge finanziaria 2008 e la tariffa fissa onnicomprensiva di cui alla riga 6 della tabella 3 allegata alla medesima legge.
5. Successivamente all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, il GSE eroga eventuali conguagli, ovvero emette certificati verdi aggiuntivi, in applicazione del coefficiente moltiplicativo e della tariffa fissa stabilite per le biomasse da filiera, esclusivamente per gli impianti per cui il produttore sia in grado di comprovare la rispondenza delle biomasse utilizzate nel periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto e la data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, secondo quanto stabilito dal medesimo decreto.
 
Art. 6.
Cumulabilita' degli incentivi
1. La domanda del produttore volta a ottenere gli incentivi di cui al presente decreto, per il primo anno e' accompagnata da dichiarazione giurata con la quale il produttore attesta di non incorrere nel divieto di cumulo di incentivi di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 387/2003. La domanda del produttore volta a ottenere gli incentivi di cui al presente decreto per impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2008, per il primo anno e' altresi' accompagnata da dichiarazione giurata con la quale il produttore attesta di non incorrere nel divieto di cumulo di incentivi di cui all'art. 2, comma 152, della legge finanziaria 2008.
2. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3, la domanda del produttore volta a ottenere i certificati verdi aggiuntivi di cui all'art. 10, comma 2, per il primo degli ulteriori quattro anni, e' accompagnata da dichiarazione giurata con la quale il produttore attesta di non aver beneficiato di alcun incentivo pubblico in conto capitale per la realizzazione dell'impianto per la cui produzione energetica vengono richiesti i certificati verdi.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 382-quinquies della legge finanziaria 2007, per gli impianti alimentati da biomasse di filiera, i certificati verdi di cui al titolo II e la tariffa fissa onnicomprensiva di cui al titolo III sono cumulabili con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40% del costo dell'investimento.
4. Ai fini dell'applicazione della cumulabilita' di cui al comma 3, e' consentito l'uso di una percentuale massima pari al 20% di biomasse non rientrante fra quelle di cui all'art. 1, comma 382, della legge finanziaria 2007, fermo restando i coefficienti applicabili all'energia elettrica imputabile alle diverse tipologie di fonti utilizzate. A tal fine, il produttore rilascia al GSE dichiarazione con la quale attesta che sara' rispettata la suddetta percentuale massima in riferimento alla produzione di tutti gli anni di diritto all'ottenimento dei certificati verdi o della tariffa fissa onnicomprensiva. Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal GSE ai sensi dell'art. 18 o a seguito della comunicazione resa del produttore ai sensi del comma 5, sia verificato il mancato rispetto della suddetta condizione, il diritto all'ottenimento dei certificati verdi o alla tariffa fissa onnicomprensiva si intende decaduto, a partire dal primo anno in cui si rileva il mancato rispetto delle condizioni, sull'intera produzione e per l'intero periodo residuo di diritto, in attuazione dell'art. 2, comma 152, della legge finanziaria 2008.
5. Il produttore ha l'obbligo di comunicare eventuale variazioni a quanto dichiarato in attuazione dei precedenti commi. Salvo diversa comunicazione del produttore al GSE, le dichiarazioni di cui ai precedenti commi si intendono tacitamente rinnovate per i successivi anni di diritto al rilascio dei certificati verdi o della tariffa fissa onnicomprensiva. Fatte salve le altre conseguenze disposte dalla legge, la falsa dichiarazione o la mancata comunicazione comportano la decadenza agli incentivi sull'intera produzione, a partire dal primo anno in cui si rileva il mancato rispetto delle condizioni, e per l'intero periodo residuo di diritto all'ottenimento degli stessi.
 
Art. 7.
Garanzia di origine
1. La garanzia di origine di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 387/2003, viene rilasciata su richiesta del produttore previa identificazione tecnica dei medesimi impianti. La domanda, corredata da una relazione tecnica descrittiva dell'impianto, e' inoltrata dal produttore al GSE, e riporta: a) soggetto produttore, b) ubicazione dell'impianto, c) fonte rinnovabile utilizzata, d) tecnologia utilizzata, e) potenza nominale dei motori primi e potenza nominale media annua, f) data di entrata in esercizio, g) produzione netta o produzione imputabile in ciascun mese dell'anno precedente, h) l'importo e il tipo di eventuali incentivi concessi a favore dell'impianto. La domanda di identificazione tecnica si ritiene accolta in mancanza di pronunciamento del GSE entro sessanta giorni dalla data di ricevimento.
2. Ai fini del rilascio della garanzia d'origine di cui al comma 1, il GSE definisce una procedura semplificata per gli impianti gia' in possesso della qualifica di cui all'art. 4.
 
Art. 8.
Quantificazione dell'energia soggetta all'obbligo
1. I produttori e gli importatori di energia elettrica soggetti all'obbligo di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 79/1999, e art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 387/2003, trasmettono al GSE, entro il 31 marzo di ogni anno, l'autocertificazione attestante le proprie importazioni e produzioni di energia da fonti non rinnovabili. Gli autoconsumi di centrale sono conteggiati secondo la vigente normativa fiscale. L'autocertificazione e' riferita all'anno precedente ed evidenzia separatamente l'energia elettrica importata e quella prodotta da ciascun impianto. L'autocertificazione evidenzia l'energia elettrica prodotta da sistemi di cogenerazione nel rispetto dei criteri fissati dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20. Per le centrali ibride, l'autocertificazione specifica altresi' la quota di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili e la quota attribuibile a fonti non rinnovabili, sulla base delle modalita' di calcolo di cui allegato A. Tutti i dati sono espressi in MWh.
2. I soggetti che importano energia elettrica possono richiedere, relativamente alla quota di elettricita' importata prodotta da fonti rinnovabili, l'esenzione dall'obbligo richiamato al comma 1, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 20, comma 3, del decreto legislativo n. 387/2003. La richiesta e' inoltrata al GSE entro i medesimi tempi di cui al comma 1 ed e' corredata anche da dichiarazione dell'operatore estero dalla quale risultino, per ciascun mese, la quantita' di elettricita' venduta e importata in Italia e i dati identificativi degli impianti di produzione.
3. Il GSE comunica al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, le informazioni in suo possesso, relative ai soggetti che omettono di trasmettere l'autocertificazione di cui al comma 1, ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 387/2003.
4. Ai fini del calcolo del numero di certificati verdi corrispondenti alla vigente quota minima, le produzioni e le importazioni sottoposte all'obbligo della predetta quota minima, espresse in MWh, calcolate con le modalita' di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, e tenuto conto di quanto disposto al comma 1, vengono moltiplicate per il valore della quota minima in vigore. Il risultato e' arrotondato all'unita' con criterio commerciale.
5. La produzione energetica degli impianti che beneficiano della tariffa fissa onnicomprensiva di cui al titolo III non concorre al rispetto dell'obbligo di cui al comma 1.
 
Art. 9.
Impianti aventi diritto ai certificati verdi
1. L'energia da immettere nel sistema elettrico nazionale per adempiere all'art. 11 del decreto legislativo n. 79/1999, e all'art. 4 del decreto legislativo n. 387/2003, e' prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, ivi incluse le centrali ibride, entrati in esercizio, a seguito di nuova costruzione, potenziamento, rifacimento totale o parziale, o riattivazione, in data successiva al 1 aprile 1999, anche destinati, in tutto o in parte, all'autoproduzione.
2. L'energia di cui al comma 1 puo' essere prodotta anche dai seguenti impianti:
a) impianti termoelettrici entrati in esercizio prima del l aprile 1999 che, successivamente a tale data, operino come centrali ibride;
b) nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, impianti di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento che hanno acquisito i diritti all'ottenimento dei certificati verdi in applicazione del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 "altre produzioni";
c) impianti, anche ibridi, alimentati da rifiuti non biodegradabili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2006, che hanno acquisito i diritti all'ottenimento dei certificati verdi a seguito dell'applicazione della normativa vigente fino alla stessa data.
 
Art. 10.
Periodo di diritto ai certificati verdi
1. Gli impianti di cui all'art. 9, commi 1 e 2, sempreche' muniti della qualifica di cui all'art. 4, hanno diritto al rilascio dei certificati verdi per un numero di anni, a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, definito come segue:
a) quindici anni limitatamente all'energia elettrica incentivata ascrivibile ad alimentazione da fonti rinnovabili negli impianti di cui all'art. 9, comma 1, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007 ovvero di cui all'art. 9, comma 2, lettera a), che iniziano ad operare come centrali ibride successivamente al 31 dicembre 2007;
b) dodici anni limitatamente all' energia elettrica incentivata ascrivibile ad alimentazione da fonti rinnovabili negli impianti di cui all'art. 9, comma 1, e all'art. 9, comma 2, lettere a), entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2007;
c) otto anni per l'energia elettrica incentivata non ascrivibile ad alimentazione da fonti rinnovabili negli impianti di cui all'art. 9, comma 2, lettere b), c).
2. Hanno diritto ai certificati verdi per un periodo, aggiuntivo rispetto a quelli di cui al comma 1, lettere b) e c), di ulteriori quattro anni, in misura corrispondente al 60% dell'energia elettrica incentivata risultante in ciascuno dei predetti quattro anni:
a) l'energia elettrica incentivata ascrivibile ad alimentazione da biomasse da filiera negli impianti di cui all'art. 10, comma 1, lettera b);
b) l'energia elettrica incentivata ascrivibile ad alimentazione da rifiuti non biodegradabili negli impianti di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), entrati in esercizio in data successiva alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 387/2003 e anteriore alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2007, fermo restando quanto disposto dall'art. 17 del medesimo decreto legislativo n. 387/2003, come vigente al 31 dicembre 2006.
 
Art. 11.
Modalita' di rilascio dei certificati verdi
1. Il certificato verde, di valore unitario pari a I MWh, e' emesso dal GSE, su richiesta del produttore per gli impianti dotati di relativa qualifica:
a) a consuntivo, relativamente all'energia elettrica incentivata dell'anno precedente;
b) a preventivo, limitatamente agli impianti di cui all'art. 9, comma 1 e relativamente alla energia elettrica incentivata attesa nell'anno in corso o nell'anno successivo.
2. Per le produzioni di cui all'art. 10, comma 1, lettera a) i certificati verdi sono emessi in numero pari al prodotto dell'energia elettrica incentivata, per il coefficiente, riferito alla tipologia della fonte, di cui alla tabella 2 allegata alla legge finanziaria 2008, arrotondato a 1 MWh con criterio commerciale e, limitatamente agli impianti alimentati da biomassa di filiera, per i coefficienti di cui all'art. 1, comma 382-quater, della legge finanziaria 2007.
3. Per gli impianti diversi da quelli di cui al comma 2, i certificati verdi sono emessi in numero pari all'energia elettrica incentivata, arrotondata a 1 MWh con criterio commerciale.
4. I certificati verdi a consuntivo di cui al comma 1, lettera a), sono emessi dal GSE entro trenta giorni dalla comunicazione del produttore relativamente alla produzione netta da fonte rinnovabile dell'anno precedente, corredata, ove prevista, da copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all'Ufficio tecnico di finanza.
5. A decorrere dal 30 giugno 2009, l'emissione dei certificati verdi a preventivo di cui al comma 1, lettera b), riferiti ad impianti gia' entrati in esercizio, e' subordinata alla presentazione di una garanzia a favore del GSE, in termini di energia a valere sulla produzione di altri impianti qualificati gia' in esercizio o in termini economici sotto forma di fideiussione bancaria escutibile a prima richiesta a favore del GSE, commisurata al prezzo di cui all'art. 14, comma 4, per un uguale ammontare di certificati verdi.
6. L'emissione dei certificati verdi a preventivo di cui al comma 1, lettera b), riferiti ad impianti non ancora in esercizio, e' subordinata alla presentazione di una domanda del produttore corredata da un coerente piano di realizzazione e da garanzie a favore del GSE, in termini di energia prodotta da altri impianti qualificati gia' in esercizio o in termini economici sotto forma di fideiussione bancaria escutibile a prima richiesta a favore del GSE, commisurata al prezzo di cui all'art. 14, comma 4, per un uguale ammontare di certificati verdi.
7. Nei casi in cui gli impianti di cui ai commi 5 e 6, per qualsiasi motivo, non producano effettivamente energia in quantita' pari o superiore ai certificati verdi emessi, ed il produttore non sia in grado di restituire per l'annullamento i certificati verdi emessi, il GSE compensa la differenza trattenendo certificati verdi di competenza del medesimo produttore relativi alle produzioni di altri impianti per il medesimo anno. La compensazione, in mancanza di una quantita' sufficiente di certificati verdi per l'anno di riferimento, puo' essere fatta anche sulla produzione dell'anno successivo. In mancanza di tale ulteriore possibilita' di compensazione il GSE si avvale della fideiussione bancaria a suo favore.
8. A garanzia della reale durata dell'incentivazione tramite i certificati verdi, il periodo per il quale viene riconosciuto l'incentivo di cui al presente articolo, e' considerato al netto di eventuali fermate disposte delle competenti autorita' in materia secondo la normativa vigente per le problematiche connesse alla sicurezza della rete o per eventi calamitosi riconosciuti come tali dalle competenti autorita'. A tal fine, al produttore e' concessa una estensione del periodo nominale di diritto ai certificati verdi pari al periodo complessivo di fermate di cui al presente comma, incrementato del venti per cento.
9. Il GSE riconosce i certificati verdi a preventivo di cui al comma 1, lettera b), sulla base della producibilita' annua attesa. A tal fine:
a) per gli impianti entrati in esercizio commerciale da almeno due anni, la producibilita' annua attesa si considera pari alla media aritmetica delle produzioni di tutti gli anni precedenti;
b) per gli impianti entrati in esercizio commerciale da meno di due anni, la producibilita' annua attesa e' valutata sulla base dei dati di progetto trasmessi dal produttore, posto che tale producibilita' non potra' comunque superare i valori medi caratteristici delle diverse tipologie d'impianto noti sulla base dei dati statistici a disposizione del GSE. In particolare, per gli impianti eolici e solari i valori medi caratteristici sono desunti dai dati di producibilita' media dell'area in cui gli impianti sono realizzati.
 
Art. 12.
Contrattazione dei certificati verdi
1. Il Gestore del mercato di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999 organizza e gestisce, nell'ambito della gestione economica del mercato elettrico, una sede per la contrattazione dei certificati verdi.
2. L'organizzazione della contrattazione dei certificati verdi si conforma alla disciplina del mercato approvata con le modalita' di cui all'art. 5, comma I, del decreto legislativo n. 79/1999. I certificati verdi sono contrattati nella sede di cui al comma 1.
3. I certificati verdi sono altresi' oggetto di libero mercato anche al di fuori della sede di cui al comma l, con obbligo di registrazione delle quantita' e dei prezzi di scambio. Il Gestore del mercato organizza, nell'ambito della sede di cui al comma 1, un sistema per la registrazione di tali transazioni in termini di quantita', prezzi degli scambi e tipologia di certificati.
4. Al fine di garantire l'evidenza pubblica e la diffusione delle informazioni necessarie agli operatori per l'analisi della previsione dell'andamento del mercato, il Gestore del mercato pubblica e aggiorna sul proprio sito internet gli esiti delle contrattazioni di cui ai commi 1 e 3 in termini di quantita', prezzi e tipologia di certificati.
5. Nello svolgimento delle attivita' di cui ai precedenti commi 3 e 4, il Gestore del mercato opera tutelando le informazioni sensibili e i dati personali, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.
 
Art. 13.
Verifica annuale di adempimento all'obbligo
1. Entro il 31 marzo di ciascun anno, i soggetti di cui all'art. 8, comma 1, trasmettono al GSE contestualmente all'autocertificazione di cui al medesimo articolo, certificati verdi equivalenti all'obbligo di immissione che compete loro ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 79/1999, e dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 387/2003, tenuto conto di quanto disposto all'art. 20, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 387/2003.
2. Il GSE, sulla base dell'autocertificazione di cui all'art. 8, comma 1, ricevuta l'anno precedente, dei certificati verdi ricevuti e di ogni altro dato in suo possesso, effettua la verifica, relativamente all'anno precedente, di ottemperanza all'obbligo di cui al comma 1, tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, ed annulla i relativi certificati. La verifica si intende con esito positivo se il valore dei certificati verdi trasmessi dal soggetto medesimo, uguaglia o supera il valore della quota d'obbligo in capo al soggetto stesso, come definito al comma 2 dell'art. 11 del decreto legislativo n. 79/1999, e al comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 387/2003. L'esito della verifica e' notificato agli interessati entro il 30 aprile di ciascun anno.
3. In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 2, il soggetto obbligato compensa entro trenta giorni la differenza evidenziata dalla medesima, tramite acquisto sul mercato di cui all'art. 12 ed invio al GSE dei certificati verdi necessari, o tramite acquisto e conseguente annullamento dei certificati verdi emessi dal Gestore medesimo ai sensi dell'art. 14.
4. In caso di mancato adempimento, il GSE comunica all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas i nominativi dei soggetti inadempienti e l'entita' delle inadempienze ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 387/2003.
5. Il GSE trasmette annualmente ai Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'elenco completo dei soggetti inadempienti di cui al comma 4 e l'entita' delle inadempienze di ciascuno di essi. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, con identica cadenza annuale, trasmette ai Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'entita' delle sanzioni comminate ai singoli soggetti inadempienti. I Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base degli elementi risultanti dalle comunicazioni del GSE e dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, possono adottare, ove lo ritengano opportuno, ulteriori, idonee iniziative che tengano conto dell'entita' complessiva delle inadempienze, della congruita' delle sanzioni comminate e del grado di raggiungimento degli obiettivi connessi agli impegni di sviluppo delle fonti rinnovabili assunti a livello nazionale e comunitario, nonche' degli impegni di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra assunti in sede comunitaria ed internazionale in applicazione del protocollo di Kyoto.
 
Art. 14.
Disposizioni al GSE sulla compra-vendita
di certificati verdi
1. Il GSE emette a proprio favore e colloca sul mercato di cui all'art. 12, comma 1, i certificati verdi relativi agli impianti di cui all'art. 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entrati in esercizio in data successiva al l° aprile 1999.
2. Il prezzo di offerta dei certificati verdi di cui al comma 1 e' stabilito ed aggiornato con le modalita' di cui all'art. 2, comma 148, della legge finanziaria 2008.
3. Il GSE puo' emettere, anche al fine di compensare fluttuazioni produttive annuali, certificati verdi non riferiti ad alcun impianto specifico, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999. Tali certificati sono venduti al prezzo di cui al comma 2.
4. A partire dal 2008, entro il mese di giugno di ciascun anno, il GSE applica quanto previsto dall'art. 2, comma 149, della legge finanziaria 2008. A tal fine il prezzo medio attuale di cui al medesimo comma e' quello relativo alle contrattazioni di tutti i certificati verdi, indipendentemente dall'anno di riferimento, effettuate con le modalita' di cui all'art. 12, commi 1 e 3.
5. In caso di certificati verdi emessi in relazione ad impianti ubicati in Stati esteri in attuazione dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 387/2003, gli eventuali diritti connessi all'applicazione dei meccanismi di cui alla delibera adottata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 1° giugno 2002, n. 120, sono conferiti al soggetto produttore dell'energia elettrica.
6. Entro il 30 aprile di ciascun anno, il GSE, qualora la differenza tra i certificati relativi ai diritti dallo stesso acquisiti a qualsiasi titolo e i certificati venduti nel triennio precedente sia negativa, acquista, sul mercato organizzato ai sensi dell'art. 12, ed annulla certificati verdi fino a copertura di detta differenza. Fino ad avvenuta compensazione, il GSE non puo' vendere i certificati di cui al comma 1, ne' emettere certificati ai sensi del comma 3. I Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assumono le idonee iniziative volte a rendere compatibili i meccanismi incentivanti con la necessita' del rispetto del raggiungimento degli obiettivi nazionali assunti nell'ambito degli impegni comunitari ed internazionali di settore.
 
Art. 15.

Disposizioni per la transizione dal precedente meccanismo di
incentivazione ai meccanismi di cui
alla legge finanziaria 2007 e alla legge finanziaria 2008
1. Al fine di garantire graduale transizione dal vecchio ai nuovi meccanismi di incentivazione e non penalizzare gli investimenti gia' avviati, nel triennio 2009-2011, entro il mese di giugno, il GSE ritira, su richiesta dei detentori, i certificati verdi rilasciati per le produzioni, riferite agli anni fino a tutto il 2010, con esclusione degli impianti di cui all'art. 9, comma 2, lettera b). La richiesta di ritiro e' inoltrata dal detentore al GSE entro il 31 marzo di ogni anno del triennio 2009-2011. Il prezzo di ritiro dei predetti certificati e' pari al prezzo medio di mercato del triennio precedente all'anno nel quale viene presentata la richiesta di ritiro. I certificati verdi ritirati dal GSE possono essere utilizzati dallo stesso GSE per le finalita' di cui all'art. 14, commi da 1 a 3.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, agli impianti fotovoltaici che abbiano inoltrato la domanda di autorizzazione unica di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 ovvero la richiesta di autorizzazione prevista dalla vigente normativa nazionale o regionale, in data antecedente alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008, e' consentito l'accesso al meccanismo dei certificati verdi, applicando le disposizioni di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2005, nella versione vigente al 31 dicembre 2007.
 
Art. 16.
Modalita' di erogazione della tariffa fissa onnicomprensiva
1. L'energia elettrica immessa nel sistema elettrico, prodotta dagli impianti di cui all'art. 3, comma 2, ha diritto, per un periodo di quindici anni e in alternativa ai certificati verdi di cui al titolo II e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa onnicomprensiva di entita' variabile a seconda della fonte utilizzata, determinata sulla base della tabella 3 allegata alla legge finanziaria 2008 e, limitatamente agli impianti alimentati da biomassa di filiera, determinata con le modalita' di cui all'art. 5 del presente decreto.
2. I limiti di potenza nominale media annua di cui all'art. 3, comma 2, sono riferiti alla somma delle potenze nominali medie annue complessivamente installate, per ciascuna fonte, a monte di un unico punto di connessione alla rete elettrica.
3. Il produttore che intende avvalersi del sistema della tariffa fissa onnicomprensiva deve presentare apposita domanda di qualifica al GSE secondo le modalita' di cui all'art. 4 del presente decreto.
4. Ai fini della determinazione dell'incentivo, lo specifico valore della tariffa fissa onnicomprensiva di cui al comma 1, espresso in eurocent/kWh, viene moltiplicato per l'energia elettrica incentivata determinata da GSE con le modalita' di cui all'allegato A, esclusivamente in riferimento a misure a consuntivo dell'energia elettrica immessa in rete.
5. L'esecuzione di interventi di potenziamento o rifacimento su impianti che beneficiano della tariffa fissa onnicomprensiva, a seguito dei quali il limite di potenza nominale media annua di cui al comma 2 risulti superato, comporta la decadenza dal diritto alla tariffa fissa sull'intera produzione. In tal caso, il GSE emette a favore del produttore i certificati verdi di cui al titolo II a decorrere dalla nuova data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto.
6. A garanzia della reale durata dell'incentivazione tramite la tariffa fissa onnicomprensiva, il periodo per il quale viene riconosciuto l'incentivo di cui al presente articolo e' considerato al netto di eventuali fermate disposte delle competenti autorita' secondo la normativa vigente per le problematiche connesse alla sicurezza della rete o per eventi calamitosi riconosciuti dalle competenti autorita'.
A tal fine, al produttore e' concessa una estensione del periodo nominale di diritto alla tariffa fissa onnicomprensiva pari al periodo complessivo di fermate di cui al presente comma, incrementato del venti per cento.
 
Art. 17.
Scambio sul posto
1. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non superiore a 20 kW e gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, di potenza nominale media annua superiore a 20 kW e non superiore a 200 kW, possono accedere, a seguito dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 20, comma 1, al meccanismo dello scambio sul posto, fatti salvi i diritti di officina elettrica.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, gli impianti che immettono la propria produzione di energia nel sistema elettrico secondo le modalita' di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 387/2003 ai fini dell'ottenimento della tariffa fissa onnicomprensiva, non hanno accesso al meccanismo dello scambio sul posto.
3. E' consentito avvalersi del meccanismo dello scambio sul posto anche collegando ad un medesimo punto di connessione diverse tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili ovvero cogenerativi ad alto rendimento la cui potenza nominale media annua complessiva non risulti superiore a 200 kW.
4. Gli impianti fotovoltaici che beneficiano degli incentivi alla produzione di energia elettrica in applicazione dei provvedimenti attuativi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 387/2003, possono simultaneamente accedere al meccanismo dello scambio sul posto.
5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2, e' consentito il passaggio dal sistema dello scambio sul posto al sistema della tariffa fissa onnicomprensiva. In tal caso, il produttore presenta al GSE la richiesta di qualifica di cui all'art. 4. Il periodo di incentivazione e' conseguentemente ridotto del periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio e la data di entrata in esercizio commerciale, comunicata dal produttore al GSE in seguito all'accoglimento della suddetta richiesta di qualifica.
 
Art. 18.
Controlli, monitoraggio e bollettino annuale
1. L'emissione dei certificati verdi e l'erogazione delle tariffe fisse onnicomprensive sono subordinate alla verifica della attendibilita' dei dati forniti. A tal fine, il GSE dispone verifiche e controlli sugli impianti in esercizio o in costruzione, anche al fine di verificare la loro conformita' all'art. 2, comma 1, e all'art. 17 del decreto legislativo n. 387/2003. Nell'ambito di tali verifiche i soggetti responsabili degli impianti devono adottare tutti i provvedimenti necessari affinche' le suddette verifiche si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza nel rispetto della normativa vigente. L'esito delle verifiche e dei controlli di cui al presente comma e' trasmesso ai Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Il GSE pubblica con cadenza annuale e aggiorna semestralmente, un bollettino informativo, con l'elenco degli impianti da fonti rinnovabili in esercizio, in costruzione e in progetto con qualifica vigente, delle garanzie di origine rilasciate e dei certificati verdi emessi. Il bollettino annuale contiene, inoltre, dati statistici aggregati, in ogni caso non collegabili al singolo produttore, sugli impianti, sulla rispettiva potenza. sulla produzione energetica effettiva verificata dal GSE, sui controlli effettuati, e sulle verifiche annuali e triennali di cui agli articoli 13 e 14, comma 6. Per gli impianti in costruzione e in progetto, il bollettino riporta i dati di potenza e di producibilita' attesa, dichiarata dal produttore. Il bollettino riporta altresi' notizie utili a supportare il corretto funzionamento delle contrattazioni di cui all'art. 12. Riguardo agli impianti di cui all'art. 14, comma 1, il bollettino include i dati, articolati per ciascuna delle tipologie di impianto, relativi alla potenza installata, alla produzione energetica attesa per ciascuno degli anni residui di diritto al riconoscimento delle componenti correlate ai maggiori costi.
3. Il GSE organizza un sistema informativo sugli impianti alimentati a fonti rinnovabili e ne rende disponibile l'accesso al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle regioni e province autonome, all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e all'Osservatorio di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 387/2003.
Il sistema informativo include i dati necessari per verificare il conseguimento degli obiettivi di cui alla delibera adottata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica ai sensi dell'art. 2, comma I, della legge 1° giugno 2002, n. 120, e alle relazioni richiamate all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 387/2003. Il sistema informativo include altresi' dati aggregati, non riconducibili ai singoli produttori, ad accesso libero.
In ogni caso, a garanzia della stabilita' del mercato, il sistema informativo dovra' altresi' includere l'indicazione, sulla base dei dati in possesso del GSE, dell'andamento dei prezzi dei certificati verdi di cui all'art. 14, comma 2.
 
Art. 19.
Procedure tecniche per l'espletamento delle funzioni
assegnate al GSE e disposizioni in materia
di impianti ibridi
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il GSE aggiorna le procedure tecniche approvate con decreto 21 dicembre 2007, e le sottopone all'approvazione dei Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto delle funzioni assegnate dal presente decreto, dal decreto legislativo n. 79/1999, dal decreto legislativo n. 387/2003, dalla legge finanziaria 2008 e dai connessi provvedimenti attuativi.
2. Ai fini della definizione delle modalita' di calcolo di cui all'art. 2, comma 143, della legge finanziaria 2008, il GSE, con il supporto tecnico e normativo del Comitato termotecnico italiano (CTI), ogni tre anni dalla data di emanazione del decreto previsto dallo stesso comma 143, sviluppa e sottopone all'approvazione del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'aggiornamento delle procedure e dei metodi per la determinazione della quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili, anche quando realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili; con il medesimo decreto ministeriale, sono altresi' identificate le tipologie dei rifiuti per le quali e' predeterminata la quota fissa di produzione di energia elettrica riconosciuta ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti. Nelle more della definizione delle modalita' di calcolo di cui al periodo precedente, la quota di produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili riconosciuta ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti e' pari al 51% della produzione complessiva per tutta la durata degli incentivi nei seguenti casi:
a) impiego di rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata;
b) impiego di combustibile da rifiuti ai sensi dell'art. 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prodotto esclusivamente da rifiuti urbani.
3. Il GSE conforma lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, ivi compreso ogni atto o regolamento o determinazione, ai decreti, provvedimenti e procedure tecniche richiamati ai commi 1 e 2.
4. Sino alla data di approvazione delle procedure di cui ai commi 1 e 2, restano valide, per quanto compatibili, le procedure tecniche approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 21 dicembre 2007.
 
Art. 20.
Compiti dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
1. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas stabilisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, le modalita', i tempi e le condizioni per l'erogazione delle tariffe fisse onnicomprensive, le modalita' per lo scambio sul posto, nonche' per la verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas determina le modalita' con le quali le risorse per l'erogazione delle tariffe incentivanti di cui al comma 1, nonche' per la gestione delle attivita' previste dal presente decreto, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica.
3. Ai fini della determinazione del corrispettivo a copertura dei costi annui di funzionamento del Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A., l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas tiene conto di quanto disposto dall'art. 4, comma 6.
 
Art. 21.
Disposizioni transitorie e finali
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 144, della legge finanziaria 2008, l'immissione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili nel sistema elettrico continua ad essere regolata sulla base dell'art. 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, con le modalita' e secondo le condizioni e i provvedimenti attuativi ivi previsti.
2. I soggetti aventi diritto alla tariffa fissa onnicomprensiva di cui all'art. 3, comma 2, che, nelle more dell'entrata in vigore del presente decreto, hanno fatto richiesta dei certificati verdi di cui all'art. 3, comma 1, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono optare per la tariffa fissa omnicomprensiva. In tal caso, la durata del periodo di validita' della tariffa fissa omnicomprensiva e' ridotta del periodo a cui e' riferita la produzione incentivata che percepisce i certificati verdi.
3. I soggetti di cui al comma 2, che non hanno fatto richiesta dei certificati verdi e che nelle more dell'entrata in vigore del presente decreto hanno chiesto il ritiro dell'energia ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, hanno diritto alla tariffa fissa onnicomprensiva a partire dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto. A tal fine, il GSE opera conguagli sulla tariffa applicata.
4. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'art. 2, comma 150, lettere b) e c) della legge finanziaria 2008, gli impianti alimentati da biomassa vengono incentivati secondo le modalita' di cui al presente decreto.
5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, il coefficiente di gradazione D di cui all'allegato A e' posto pari a 0,9, fatti salvi i rifacimenti totali di impianti idroelettrici installati come parte integrante delle reti di acquedotti, per cui si assume D = 0,65.
6. Per gli impianti aventi diritto ad accedere ai meccanismi incentivanti di cui all'art. 3, che abbiano ottenuto la qualifica in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi della previgente normativa, ovvero per gli impianti che ottengono la qualifica di cui all'art. 4 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il coefficiente di gradazione D di cui all'allegato A e' posto pari a 1, fatti salvi i rifacimenti totali di impianti idroelettrici installati come parte integrante delle reti di acquedotti, per cui si assume D = 0,7.
7. Il decreto ministeriale 24 ottobre 2005 del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e' abrogato.
8. Restano fermi gli effetti dispiegati e i diritti acquisiti a seguito dell'applicazione del decreto di cui al comma 7.
9. Ogni riferimento al decreto abrogato con il comma 7 si intende come riferimento al presente decreto.
10. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 dicembre 2008

Il Ministro dello sviluppo economico
Scajola

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare
Prestigiacomo
 
Allegato A

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