Gazzetta n. 1 del 2 gennaio 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 15 dicembre 2008 |
Riconoscimento alla sig.ra Gaba Jonida, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Vista l'istanza della sig.ra Gaba Jonida, nata a Vlore (Albania) il 7 novembre 1979, cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Avokat» di cui e' in possesso, conseguito in Albania, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato; Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di laurea in giurisprudenza, conseguito presso l'«Alma Mater di Bologna» in data 10 dicembre 2003, reso equipollente al titolo accademico albanese con provvedimento del Ministero dell'educazione e delle scienze, rilasciato in data 2 novembre 2005; Considerato che la stessa e' iscritta presso la «Dhoma Kombetare e Avokateve» dal 10 dicembre 2003; Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 24 ottobre 2008 nella quale e' stato espresso parere favorevole; Considerato il conforme parere scritto dal Consiglio nazionale forense in atti allegato; Preso atto che l'istante aveva precedentemente presentato istanza di dichiarazione di non sussistenza dei motivi ostativi, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 349/1999, istanza che e' stata accolta; Considerato che la sig.ra Gaba ha presentato domanda per il permesso di soggiorno, documentando con ricevuta l'avvenuta richiesta alla questura di Milano. La questura di Milano ha rilasciato un nulla osta provvisorio per lavoro autonomo, in attesa del permesso di soggiorno; Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Decreta: Art. 1.
Alla sig.ra Gaba Jonida, nata a Vlore (Albania) il 7 novembre 1979, cittadina albanese, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2.
L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3 comma 4, del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni; Al fine dell'iscrizione stessa, il richiedente dovra' pertanto acquisire - ai sensi dell'art. 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica e successive modificazioni - l'attestazione della direzione provinciale del lavoro relativa al rientro nelle quote su indicate; |
| Art. 3.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 15 dicembre 2008 Il direttore generale: Frunzio |
| Allegato A
a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova scritta consiste in una materia a scelta della candidata tra le seguenti: 1) diritto civile; 2) diritto penale; 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale); 4) diritto processuale civile; 5) diritto processuale penale; c) La prova orale e' unica e consiste su due materie di cui una a scelta tra le seguenti: 1) diritto penale; 2) diritto civile; 3) diritto costituzionale; 4) diritto commerciale; 5) diritto del lavoro; 6) diritto amministrativo (sostanziale e processuale); 7) diritto processuale civile; 8) diritto processuale penale; 9) diritto internazionale privato, l'altra su deontologia e ordinamento forense. d) La candidata potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta; e) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
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