Gazzetta n. 304 del 31 dicembre 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 23 dicembre 2008 |
Approvazione di sei studi di settore relativi ad attivita' professionali |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il quale prevede che gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze elaborino, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore; Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993, che prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle finanze; Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi; Visto l'art. 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, introdotto dal comma 13 dell'art. 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, concernente le modalita' di revisione ed aggiornamento degli studi di settore; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e successive modificazioni, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore; Considerato che, a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate allo stato, sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria, sono emerse cause di non applicabilita' degli studi di settore; Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002, del 14 luglio 2004 e 27 gennaio 2007; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali; Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 27 marzo 2007, concernente l'approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore nel settore delle attivita' professionali; Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, che ha approvato la tabella di classificazione delle attivita' economiche; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 febbraio 2008, concernente la semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli studi di settore; Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 14 febbraio 2008, concernente l'approvazione del programma di revisione degli studi di settore applicabili a partire dal periodo d'imposta 2008; Visto l'art. 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185 recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale; Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 11 dicembre 2008; Decreta: Art. 1. Approvazione degli studi di settore
1. Sono approvate, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le evoluzione degli studi di settore relativi alle seguenti attivita' professionali: a) Studio di settore TK29U (che sostituisce lo studio di settore SK29U) - Attivita' di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria, codice attivita' 71.12.50; Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia, codice attivita' 72.19.01; b) Studio di settore UK01U (che sostituisce lo studio di settore TK01U) - Attivita' degli studi notarili, codice attivita' 69.10.20; c) Studio di settore UK08U (che sostituisce lo studio di settore TK08U) - Altre attivita' dei disegnatori grafici, codice attivita' 74.10.29; Attivita' dei disegnatori tecnici, codice attivita' 74.10.30; d) Studio di settore UK16U (che sostituisce lo studio di settore TK16U) - Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi, codice attivita' 68.32.00; Servizi integrati di gestione agli edifici, codice attivita' 81.10.00; e) Studio di settore UK20U (che sostituisce lo studio di settore TK20U) - Attivita' svolta da psicologi, codice attivita' 86.90.30; f) Studio di settore UK56U (che sostituisce lo studio di settore TK56U) - Laboratori di analisi cliniche, codice attivita' 86.90.12. 2. Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei compensi e dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonche' della lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati: 1, per lo studio di settore TK29U; 2, per lo studio di settore UK01U; 3, per lo studio di settore UK08U; 4, per lo studio di settore UK16U; 5, per lo studio di settore UK20U; 6, per lo studio di settore UK56U. 3. Il programma per l'applicazione degli studi di settore segnala anche, ai sensi dell'art. 10-bis, comma 2, della legge n. 146 dell'8 maggio 1998, valori di coerenza risultanti da specifici indicatori definiti da ciascuno studio, rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo settore economico. 4. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti esercenti arti e professioni ovvero esercenti attivita' d'impresa, che svolgono in maniera prevalente le attivita' indicate nel comma 1, fermo restando il disposto dell'art. 2. In caso di esercizio di piË attivita' professionali, ovvero di piË attivita' d'impresa, per attivita' prevalente si intende quella da cui deriva, nel periodo d'imposta, la maggiore entita', rispettivamente, dei compensi o dei ricavi. 5. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008. Ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185 gli studi saranno integrati per tener conto dello stato di crisi economica e dei mercati. |
| Art. 2. Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli studi di settore
1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano: a) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato compensi di cui all'art. 54, comma 1, ovvero ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569; b) nei confronti delle societa' cooperative, societa' consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate; c) nei confronti delle societa' cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi. |
| Art. 3. Variabili delle attivita' professionali o delle imprese
1. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore approvati con il presente decreto e' stata effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, approvati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 27 marzo 2007, tenuto conto di quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'art. 5 del presente decreto. |
| Art. 4. Determinazione del reddito imponibile
1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i compensi di cui all'art. 54, comma 1, ovvero i ricavi di cui all'art. 85 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f) del comma 1 del citato art. 85. 2. Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo l'ammontare dei compensi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti positivi, compresi i proventi e gli interessi moratori e dilatori di cui all'art. 6, comma 2, del menzionato testo unico, ed e' ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'art. 3 del presente decreto devono essere considerate le spese sostenute nell'esercizio dell'attivita' anche se non dedotte in sede di dichiarazione dei redditi. 3. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del menzionato testo unico, ed e' ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'art. 3 del presente decreto devono essere considerati i componenti negativi inerenti l'esercizio dell'attivita' anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi. 4. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base agli studi di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, commi da 1 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. |
| Art. 5. Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore
1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 dicembre 2008
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Registra alla Corte dei conti il 29 dicembre 2008 Ufficio controllo Ministeri economico-finaziari, registro n. 6 Economia e finanza, foglio n. 60 |
| ----> Vedere Allegati da pag. 1407 a pag. 1496 <----
----> Vedere Allegati da pag. 1497 a pag. 1556 <---- |
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