Gazzetta n. 304 del 31 dicembre 2008 (vai al sommario) |
AGENZIA DEL DEMANIO |
COMUNICATO |
Modificazioni ed integrazioni allo Statuto deliberato dal Comitato di gestione nella seduta del 30 ottobre 2008 |
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Art. 1. Natura giuridica dell'Ente e sede 1. L'Agenzia del Demanio, di seguito «Agenzia», e' un ente pubblico economico, ai sensi dell'art. 61, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, di seguito «decreto legislativo n. 300 del 1999». L'Agenzia ha sede in Roma e si articola in strutture centrali e periferiche. 2. L'Agenzia e' sottoposta all'alta vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze, che ne detta gli indirizzi. 3. L'attivita' dell'Agenzia e' regolata dal decreto legislativo n. 300 del 1999, dal presente statuto e dalle norme del codice civile e delle altre leggi relative alle persone giuridiche private. 4. L'Agenzia adotta propri regolamenti di contabilita' e di amministrazione. |
| Art. 2. Finalita' e compiti 1. L'Agenzia, svolge tutte le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dalla legge relativamente ai beni immobili dello Stato, e provvede, tra l'altro, a: a) definire la loro ottimale composizione nel tempo e tutelarne l'integrita' e la corretta utilizzazione, assicurando il soddisfacimento delle esigenze statali, anche attraverso le occorrenti acquisizioni, dismissioni e sdemanializzazioni; b) assicurare le conoscenze complete ed aggiornate delle loro caratteristiche fisiche e giuridiche; c) garantire i piu' alti livelli di redditivita' e definire e realizzare, anche in collaborazione con gli enti locali, gli interventi finalizzati alla loro valorizzazione; d) coordinare la programmazione dei loro usi ed impieghi nonche' degli interventi edilizi sugli stessi, monitorandone lo stato di attuazione; e) svolgere tutte le attivita' connesse e strumentali rispetto a quelle di cui alle precedenti lettere. 2. L'Agenzia provvede altresi' a gestire i beni mobili e immobili e le aziende confiscati alla criminalita' organizzata, nonche' i veicoli sequestrati e confiscati. 3. L'Agenzia, sulla base di apposite convenzioni, puo' svolgere le attivita' di cui al comma 1 nei riguardi di soggetti pubblici e privati, relativamente ai beni immobili di loro proprieta'. 4. L'Agenzia, per il perseguimento delle proprie attivita', puo' stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati, nonche' promuovere la costituzione di societa', anche con i predetti soggetti, o partecipare a societa' gia' costituite. |
| Art. 3. Patrimonio 1. Il patrimonio e' costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili e immobili strumentali all'attivita' dell'Agenzia. I beni che costituiscono il patrimonio iniziale sono individuati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. |
| Art. 4. Organi dell'Agenzia 1. Sono organi dell'Agenzia: a) il Direttore; b) il Comitato di gestione; c) il Collegio dei revisori dei conti. |
| Art. 5. Direttore 1. Il Direttore e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato, regioni, autonomie locali. 2. Il Direttore dura in carica per un periodo non superiore a tre anni e puo' essere rinnovato. La carica di Direttore e' incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attivita' professionale privata. 3. Il Direttore e' scelto in base a criteri di alta professionalita', di capacita' manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'Agenzia. 4. Il Direttore: a) rappresenta l'Agenzia e la dirige; b) presiede il Comitato di gestione; c) propone ed esegue le deliberazioni del Comitato di gestione, tenendone informato quest'ultimo; d) dirige gli uffici dell'Agenzia e le relative attivita'; e) assume gli impegni di spesa e stipula i contratti di finanziamento esterno di importo, rispettivamente, non superiore a 2,5 milioni euro; f) nomina i dirigenti, nonche' gli ufficiali roganti e gli ispettori demaniali dell'Agenzia; g) svolge tutte le altre funzioni ed attivita' amministrative non espressamente attribuite al Comitato di gestione dalle norme vigenti e dal presente statuto. |
| Art. 6. Comitato di gestione 1. Il Comitato di gestione e' composto da quattro membri, nonche' dal Direttore, che lo presiede. In assenza del Direttore, il Comitato e' convocato e presieduto dal componente piu' anziano di eta'. 2. I componenti del Comitato di gestione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Meta' dei componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'Agenzia. I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell'Agenzia. 3. I componenti del Comitato di gestione durano in carica tre anni e possono essere rinnovati. 4. I componenti del Comitato non possono svolgere attivita' professionale, ne' essere amministratori o dipendenti di societa' o imprese, nei settori nei quali opera l'Agenzia. 5. Il Comitato di gestione delibera: a) su proposta del Presidente del Comitato, lo statuto, i regolamenti e gli altri atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Agenzia, nonche' il bilancio consuntivo, il budget e i piani aziendali; b) su proposta del Presidente del Comitato, gli impegni di spesa nonche' il ricorso a finanziamenti esterni di importo superiore, rispettivamente, ad euro 2,5 milioni; c) sulle scelte strategiche aziendali, sulle nomine dei dirigenti apicali dell'Agenzia; d) su ogni questione relativa al proprio funzionamento. 6. Il Comitato si riunisce, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, almeno quattro volte l'anno, nonche' tutte le volte in cui il Presidente del Comitato ne effettua la convocazione, ovvero quando ne e' fatta richiesta scritta al Presidente del Comitato dalla maggioranza dei suoi componenti in carica. 7. Il Comitato di gestione, su proposta del Presidente del Comitato, nomina un Segretario scelto tra il personale dell'Agenzia. 8. Sono valide le riunioni a distanza del Comitato, sempre che, attraverso strumenti che assicurano i collegamenti video ed audio, tutti i componenti possano identificarsi, della loro identificazione venga dato atto a verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno; in tal caso, le riunioni del Comitato si considerano tenute nel luogo in cui si trova il Presidente del Comitato, nel quale deve in ogni caso essere anche il Segretario. 9. La convocazione del Comitato e' effettuata, di norma, almeno cinque giorni non festivi prima di quello stabilito per la sua riunione. Nei casi di urgenza mediante comunicazione via telefax, da trasmettersi almeno ventiquattro ore prima del termine fissato per l'adunanza. 10. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei componenti che partecipano alla riunione; in caso di parita' di voti, prevale il voto del Presidente del Comitato. 11. Delle riunioni del Comitato e' fatto processo verbale, sottoscritto dal Presidente del Comitato e dal Segretario. 12. Alle riunioni del Comitato partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei revisori dei conti. |
| Art. 7. Collegio dei revisori dei conti 1. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi, fra i quali il suo Presidente, e da due membri supplenti. 2. I componenti del Collegio sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che designa altresi' il suo Presidente. 3. I componenti del Collegio durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. 4. I componenti del Collegio sono scelti tra persone fisiche iscritte nel registro dei revisori contabili. 5. Il Collegio esercita le funzioni di cui all'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile. |
| Art. 8. Controllo contabile 1. Il controllo contabile dell'Agenzia e' esercitato, ai sensi dell'art. 2409-bis del codice civile, da una primaria societa' di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia nonche' all'albo speciale Consob di cui all'art. 161 del decreto legislativo n. 58/1998, e successive modifiche e integrazioni, individuata a seguito dell'espletamento di procedure ad evidenza pubblica, ove ne ricorrano le condizioni. 2. L'incarico di controllo contabile e' conferito dal Comitato di gestione, sentito il parere del Collegio dei revisori dei conti ed ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. 3. La societa' di revisione esercita le funzioni di cui all'art. 2409-ter del codice civile. 4. Si applicano, in quanto compatibili, tutte le altre disposizioni sul controllo contabile previste dal codice civile. |
| Art. 9. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 1. Il Comitato di gestione nomina, previo parere obbligatorio del Collegio dei revisori dei conti, per un periodo non inferiore alla durata in carica del Comitato stesso e non superiore a sei esercizi, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili. 2. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili deve possedere requisiti di onorabilita'. 3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili deve essere scelto secondo criteri di professionalita' e competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni nell'area amministrativa presso imprese o societa' di consulenza o studi professionali. 4. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili puo' essere revocato dal Comitato di gestione, sentito il parere del Collegio dei revisori dei conti, solo per giusta causa. 5. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili decade dall'ufficio per sopravvenuta mancanza dei requisiti necessari per la carica. La decadenza e' dichiarata dal Comitato di gestione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. 6. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato. 7. Il Comitato di gestione vigila affinche' il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonche' sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili. 8. Il direttore dell'Agenzia e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili attestano con apposita relazione, allegata al bilancio d'esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure, di cui al comma 6, nel corso dell'esercizio cui si riferiscono i documenti, nonche' la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneita' a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Agenzia e, ove sia previsto il bilancio consolidato, dell'insieme delle societa' incluse nel consolidamento. |
| Art. 10. Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia 1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia rispettano i principi di imparzialita', efficienza, economicita' e trasparenza. 2. L'ordinamento degli uffici e' stabilito con determinazione del Direttore, che si conforma al regolamento di amministrazione, in coerenza con le esigenze della conduzione aziendale, favorendo il decentramento delle responsabilita' operative, la semplificazione dei rapporti con i privati, l' economicita' e l'efficienza dei servizi. 3. Quando le decisioni relative alla amministrazione, alla vendita, alla provvista e alla manutenzione di immobili riguardino collettivita' di persone, il Direttore puo' consultare in udienze pubbliche gli interessati prima delle decisioni generali e puo' renderle pubbliche mediante inserimento nel proprio sito Internet. |
| Art. 11. Personale e relazioni sindacali 1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente e' disciplinato dalle norme che regolano il rapporto di lavoro privato e dal CCNL disciplinante il rapporto di lavoro del personale non dirigente dell'Agenzia sottoscritto con le organizzazioni sindacali in data 27.09.2004. 2. L'Agenzia stipula con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative il contratto collettivo di lavoro per il personale dipendente. |
| Art. 12. Commissario straordinario 1. In caso di grave violazione di legge, di risultati particolarmente negativi della gestione, di impossibilita' di funzionamento degli organi dell'Agenzia, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, puo' essere nominato un Commissario straordinario, il quale assume i poteri del Direttore dell'Agenzia e del Comitato di gestione. 2. La nomina e' disposta per un periodo di sei mesi e puo' essere prorogata una sola volta per non oltre sei mesi. |
| Art. 13. Bilancio 1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da: a) proventi derivanti dai servizi resi a favore dello Stato; b) i corrispettivi per i servizi resi ad altri soggetti pubblici o privati; c) altri proventi. 2. L'esercizio inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. 3. Entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio, il Direttore trasmette al Collegio dei revisori dei conti il progetto di bilancio consuntivo, redatto con l'osservanza delle disposizioni del codice civile; il Collegio, vista anche la relazione del soggetto incaricato del controllo contabile, lo esamina entro i quindici giorni successivi alla trasmissione. Successivamente il Direttore presenta il progetto di bilancio consuntivo, unitamente all'esito dell'esame compiuto dal Collegio dei revisori dei conti ed alla relazione del soggetto incaricato del controllo contabile, al Comitato di gestione per la sua deliberazione. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Direttore trasmette il bilancio, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori dei conti e del soggetto incaricato del controllo contabile, al Ministro dell'economia e delle finanze per la sua approvazione. |
| Art. 14. Norme transitorie 1. L'ente pubblico economico Agenzia del demanio succede a titolo universale in tutti i rapporti giuridici sostanziali e processuali in titolarita' dell'Agenzia del demanio alla data della trasformazione. 2. I dipendenti assunti successivamente alla trasformazione in ente pubblico economico dell'Agenzia sono iscritti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INPS ed hanno diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 2120 del codice civile. 3. I dipendenti in servizio all'atto della trasformazione in ente pubblico economico dell'Agenzia, che non abbiano esercitato opzione per il regime pensionistico cui e' iscritto il personale assunto successivamente a detta data, mantengono il regime pensionistico di provenienza e quello relativo all'indennita' di buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche amministrazioni. |
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