Gazzetta n. 303 del 30 dicembre 2008 (vai al sommario) |
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |
PROVVEDIMENTO 17 dicembre 2008 |
Modifiche al regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (intermediari di assicurazione e riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (Regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Provvedimento n. 2664). |
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L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il codice delle assicurazioni private; Visto il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX e di cui all'art. 183 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; Ritenuta l'opportunita', per esigenze di semplificazione, di eliminare l'obbligo per gli intermediari di trasmettere annualmente all'ISVAP le dichiarazioni relative alla sussistenza della copertura assicurativa della polizza di responsabilita' civile professionale; A d o t t a il seguente provvedimento:
Art. 1.
Modifiche all'art. 37 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 1. L'art. 37 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, e' modificato come segue: a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «della polizza di assicurazione della responsabilita' civile» sono inserite le parole: «, salvo i casi di polizze pluriennali,» e le parole: «ovvero alla comunicazione di conferma ai sensi del comma 4» sono soppresse; b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «della polizza di assicurazione della responsabilita' civile» sono inserite le parole: «, salvo i casi di polizze pluriennali,» e le parole: «ovvero alla comunicazione di conferma ai sensi del comma 4» sono soppresse; c) il comma 4 e' soppresso. |
| Art. 2.
Entrata in vigore 1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
| Art. 3.
Pubblicazione 1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'ISVAP. Roma, 17 dicembre 2008 Il presidente: Giannini |
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