Gazzetta n. 302 del 29 dicembre 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 23 dicembre 2008 |
Revoca dell'autorizzazione a «Ecosystem International Certificazioni Srl» in Lecce, ad esercitare l'attivita' di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli. |
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L'ISPETTORE GENERALE CAPO per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il regolamento (CE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giungo 1991 e successive modifiche e/o integrazioni relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari; Visto il decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995 inerente l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico; Visto il regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91; Visto, in particolare, il combinato disposto dall'art. 27, punto 5, lettera c) e dall'art. 42 del regolamento (CE) n. 834/2007 secondo cui, dal 1° gennaio 2009, gli organismi di controllo operanti nel settore delle produzioni da agricoltura biologica devono essere accreditati secondo la versione piu' recente della norma europea EN 45011 o della guida ISO 65; Visto il regolamento (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18 recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 1, comma 416, della legge 2 dicembre 2006, n. 296; Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2008 di riordino del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali, ivi compresi gli uffici e laboratori a livello periferico, e definizione delle attribuzioni e dei compiti di ciascun ufficio; Visto il decreto ministeriale del 18 luglio 2002, n. 91736, con il quale «Ecosystem International Certificazioni Srl» con sede in Lecce, via Monte San Michele 49, e' stato autorizzato ad esercitare l'attivita' di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari; Considerato che, ai sensi dell'art. 27, punto 9, lettera d) del regolamento (CE) n. 834/2007, l'autorita' competente revoca l'autorizzazione dell'organismo che non soddisfa i requisiti di cui alle lettere a) e b) o non rispetta piu' i criteri indicati nei punti 5 e 6 o non soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 11, 12 e 14 del medesimo articolo; Considerato che l'organismo di controllo «Ecosystem International Certificazioni Srl», con sede in Lecce in Via Monte San Michele n. 49, ha presentato al Sincert richiesta di accreditamento alla norma EN 45011 ed avviato la relativa procedura per l'ottenimento dell'accreditamento stesso; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo e della certificazione come «da agricoltura biologica» delle produzioni agroalimentari degli operatori sottoposti al controllo del suddetto organismo di controllo, nelle more del completamento dell'iter dell'accreditamento; Decreta: Art. 1.
A «Ecosystem International Certificazioni Srl», con sede in Lecce in via Monte San Michele n. 49, e' revocata, dal 1° gennaio 2009, l'autorizzazione attribuita con decreto ministeriale del 18 luglio 2002, n. 91736, ad esercitare l'attivita' di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari. |
| Art. 2.
«Ecosystem International Certificazioni Srl» non potra' rilasciare certificazioni recanti il codice «IT-ECS» attribuito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 5, punto 1), lettera d), del regolamento CEE n. 2092/91 e art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995. |
| Art. 3.
Una volta concluso positivamente l'iter di accreditamento con il rilascio del relativo certificato, «Ecosystem International Certificazioni Srl» potra' proporre una nuova istanza di autorizzazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per esercitare l'attivita' di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari. |
| Art. 4.
Il Ministero, attraverso il personale degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari, effettuera', fino al 30 giugno 2009, i controlli sugli operatori attualmente iscritti negli elenchi del suddetto organismo di controllo, anche avvalendosi di tutta la documentazione in possesso dello stesso. L'organismo di controllo «Ecosystem International Certificazioni Srl» potra' mantenere, presso le sue sedi, a titolo gratuito, la documentazione inerente il sistema di controllo degli operatori controllati al momento della revoca di cui all'art. 1, purche' consenta la consultazione e l'utilizzo della documentazione stessa ai funzionari dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari incaricati di svolgere l'attivita' di controllo fino al 30 giugno 2009. |
| Art. 5.
Al fine di non creare disagi agli operatori iscritti nell'elenco di «Ecosystem International Certificazioni Srl», e' consentito agli stessi, fino al 30 giugno 2009, l'utilizzo delle confezioni e degli imballaggi riportanti il riferimento al codice comunitario dell'organismo la cui autorizzazione e' stata revocata ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, fermo restando che la responsabilita' dei controlli nel detto periodo e' attribuita all'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari. |
| Art. 6.
La societa' «Ecosystem International Certificazioni Srl» e' tenuta a trasmettere alle regioni e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita': a) entro il 10 gennaio 2009, l'elenco degli operatori che alla data del 31 dicembre 2008 hanno effettuato notifica delle proprie attivita' e l'elenco degli operatori riconosciuti alla data del 31 dicembre 2008, nonche' tutti gli elenchi degli operatori sottoposti a controllo dal suddetto organismo; b) entro il 31 gennaio 2009, una relazione dettagliata sull'attivita' esercitata nell'anno 2008, sui controlli eseguiti e sugli eventuali provvedimenti adottati d'intesa con le regioni. |
| Art. 7.
Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2009 ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 dicembre 2008 L'ispettore generale capo: Serino |
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