Con l'art. 52 della legge regionale n. 15 del 13 giugno 2008, e' stato abrogato l'art. 25 della legge regionale n. 9 dell' 11 maggio 2007 che stabiliva aliquote differenziate dell'addizionale regionale IRPEF. Pertanto, sui redditi prodotti nell'anno 2008 soggetti a IRPEF, si applica l'aliquota unica del 1,4%, gia' prevista dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 7 agosto 2002, n. 30. Legge regionale n. 15 del 13 giugno 2008 Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale dell'anno 2008, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8). Omissis. Art. 52 (misure urgenti di ripianamento dei disavanzi del SSR per l'anno 2007) 1. L'art. 25 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, e' abrogato e non produce effetti sui redditi prodotti nell'anno 2008. Omissis. |