Gazzetta n. 301 del 27 dicembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 18 dicembre 2008
Disposizioni di attuazione dell'articolo 5 del decreto 27 novembre 2008 - Regione Sardegna.

IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche europee e internazionali

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, n. 1290/2005 e n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;
Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
Visto il decreto legislativo n. 260 del 10 agosto 2000 recante disposizioni sanzionatorie per il settore vitivinicolo;
Visto il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 contenente le norme in materia ambientale;
Visto il decreto ministeriale 5396 del 27 novembre 2008 con il quale sono state adottate le disposizioni di attuazione dei regolamenti CE n. 479/2008 e n. 555/2008 per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;
Visto, in particolare, l'art. 5, paragrafo 2 del citato decreto ministeriale del 27 novembre 2008 che prevede la possibilita' di individuare ulteriori categorie di produttori esonerati dall'obbligo di consegna dei sottoprodotti della vinificazione a seguito di istanza avanzata da parte della regione o provincia autonoma;
Considerato che la regione Sardegna, con nota n. 2745 dell'8 novembre 2008, ha manifestato la necessita' di esonerare i produttori della regione stessa dall'obbligo di consegnare i sottoprodotti della vinificazione alla distillazione in quanto onere sproporzionato per la mancanza di distillerie sul territorio;
Ritenuta l'urgenza di accogliere le richieste di alcuni produttori della regione Sardegna, in considerazione dell'obbligo di consegnare le vinacce entro trenta giorni dalla fine del periodo vendemmiale che termina il 30 novembre 2008 nonche' dei ristretti margini temporali dovuti al pieno svolgimento della campagna vendemmiale, al fine di evitare danni ai produttori stessi;
Ritenuto che le richieste rappresentate dalla regione Sardegna sono conformi al decreto ministeriale del 27 novembre 2008;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono valide le definizioni riportate all'art. 1 del decreto ministeriale 27 novembre 2008.
 
Art. 2.
Esoneri
1. A decorrere dalla campagna 2008/2009 i produttori di vino operanti sul territorio della regione Sardegna consegnano ai distillatori i sottoprodotti della vinificazione ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 27 novembre 2008 o procedono al loro ritiro sotto controllo ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 27 novembre 2008 citato.
2. Le fecce e le vinacce non consegnate ai distillatori sono utilizzate esclusivamente per fini energetici o come fertilizzante compattato e per gli altri usi consentiti dall'art. 5, commi 1, 3 e 4 del decreto 27 novembre 2008.
3. I produttori che consegnano i sottoprodotti ai distillatori sono tenuti al rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 27 novembre 2008.
 
Art. 3.
Controlli
1. I produttori che si avvalgono del ritiro sotto controllo ai sensi dell'art. 2 del presente decreto rispettano le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 27 novembre 2008, in particolare agli articoli 3 e 4, nonche' alle disposizioni impartite dalla regione Sardegna e sono soggetti ai controlli svolti dall'Agenzia Regionale Sarda per la Gestione e l'Erogazione degli aiuti in agricoltura (ARGEA Sardegna).
2. I produttori di cui al precedente punto 1 trasmettono, settantadue ore prima le operazioni di ritiro, all'ARGEA - Area Ispettiva - Viale Adua 1 - Sassari, una comunicazione, secondo le modalita' previste dalla regione Sardegna, contenente:
le caratteristiche dei sottoprodotti oggetto del ritiro;
la quantita' dei sottoprodotti;
il luogo in cui sono depositati;
la destinazione finale;
il giorno e l'ora di inizio delle operazioni destinate a renderli inutilizzabili per il consumo umano.
Nella comunicazione e' riportato il Codice Unico Aziendale (CUA).
3. In applicazione dell'art. 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 884/2001, sul registro di carico e scarico tenuto dal produttore e' annotato:
la trasmissione della comunicazione all'organo di controllo nella colonna «descrizione», il giorno stesso in cui e' trasmessa la comunicazione;
lo scarico della feccia o della vinaccia da destinare al ritiro sotto controllo, il giorno stesso in cui e' effettuata l'operazione di ritiro e prima dell'operazione stessa.
4. Le comunicazioni recano il codice del registro di carico e scarico tenuto dal produttore, attribuito da ICQ, nonche' il numero progressivo corrispondente a quello che figura per la relativa annotazione nella colonna «descrizione» del registro medesimo. Copia della comunicazione scorta il trasporto del sottoprodotto ritirato e viene esibita a richiesta dell'organo che controlla le operazioni di ritiro. Le comunicazioni sono conservate per cinque anni.
5. Al fine di rispettare quanto previsto dagli articoli da 76 a 80 del regolamento CE 555/2008, l'ARGEA effettua i controlli sulla effettiva eliminazione dei sottoprodotti e sul rispetto del divieto di sovrappressione delle uve secondo un piano che prevede:
controlli amministrativi sistematici;
controlli in loco di un campione che rappresenti almeno il 5% dei produttori che effettuano il ritiro sotto controllo ai sensi del presente decreto;
un'analisi dei rischi valutata ed aggiornata annualmente secondo quanto disposto dall'art. 79 del regolamento CE 555/08.
Attraverso i controlli e' verificata, altresi', l'osservanza delle disposizioni contenute nei regolamenti comunitari citati e, in particolare nell'Allegato VI Sez. D del regolamento CE 479/08, negli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 27 novembre 2008 e delle disposizioni contenute nel presente decreto.
6. Il rispetto della normativa ambientale e' garantito dai controlli effettuati dalle province e dall'Agenzia Regionale Protezione Ambiente Sardegna (ARPAS) che si avvale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della regione autonoma della Sardegna ai sensi delle leggi regionali n. 9 del 12 giugno 2006 e n. 6 del 18 maggio 2006.
 
Art. 4.
Disposizioni finali
1. La regione Sardegna invia annualmente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali - ATPO II - Via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, una relazione contenente il numero dei produttori che hanno effettuato il ritiro sotto controllo, la quantita' dei sottoprodotti, distinti in fecce e vinacce, la loro destinazione, il numero di controlli effettuati e l'esito degli stessi.
2. A decorrere dalla campagna 2009/2010 i produttori presentano all'ARGEA Sardegna, entro il 30 settembre di ciascuna campagna, una comunicazione, contenente il riferimento al CUA, nella quale dichiarano se intendono destinare i sottoprodotti alla distillazione o al ritiro sotto controllo, con l'indicazione della presumibile quantita' di fecce e vinacce prodotte e la destinazione delle stesse.
3. L'ARGEA comunica all'ICQ competente per territorio, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente paragrafo 2, l'elenco dei produttori di vino che effettuano il ritiro sotto controllo, anche al fine di armonizzare i controlli ed evitare discriminazioni fra i diversi produttori.
4. Per la campagna 2008/2009 la comunicazione di cui al precedente paragrafo 2 e' presentata entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
5. Il presente decreto e' inviato alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
Roma, 18 dicembre 2008
Il capo del Dipartimento: Petroli
 
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