Gazzetta n. 301 del 27 dicembre 2008 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 2008 |
Ulteriori disposizioni di protezione civile per fronteggiare lo stato di criticita' socio economico ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno. (Ordinanza n. 3720). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente del 14 aprile 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 1995 e del 28 giugno 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 153 del 3 luglio 1995; Viste le ordinanze di protezione civile n. 2418 del 25 gennaio 1996, n. 2432 del 26 aprile 1996, n. 2558 del 30 aprile 1997, n. 2775 del 31 marzo 1998, n. 2969 del 1° aprile 1999, n. 3038 del 9 febbraio 2000, n. 3078 del 4 agosto 2000, n. 3186 del 22 marzo 2002, n. 3270 del 12 marzo 2003, n. 3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3348 del 2 aprile 2004, 3364 del 13 luglio 2004, n. 3378 dell'8 ottobre 2004, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3388 del 23 dicembre 2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3449 del 15 luglio 2005, n. 3452 del 1° agosto 2005, n. 3494 dell'11 febbraio 2006, n. 3506 del 23 marzo 2006, n. 3508 del 13 aprile 2006, n. 3559 del 27 dicembre 2006 e n. 3564 del 9 febbraio 2007; Considerato che in relazione al contesto di criticita' socio economico ambientale in atto nel bacino idrografico ambientale del fiume Sarno sono venute meno le condizioni per un'ulteriore proroga dello stato di emergenza; Considerato, tuttavia, che permane una diffusa situazione di criticita', sicche' occorre adottare ogni iniziativa utile per assicurare, nella continuita' amministrativa, il monitoraggio sull'attuazione delle attivita' poste in essere in regime straordinario ed il completamento degli interventi finalizzati al definitivo ritorno alla normalita', anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita'; Considerata, altresi', l'esigenza di garantire il corretto trasferimento alle amministrazioni ed enti territorialmente competenti della documentazione amministrativa relativa alla gestione commissariale, mantenendo in capo al Commissario delegato la contabilita' speciale per le attivita' di completamento e monitoraggio necessarie; Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile non derogatoria ex art. 5, comma 3, della citata legge n. 225 del 1992, con cui consentire al Commissario delegato la prosecuzione in regime ordinario degli interventi finalizzati al superamento della crisi in atto nel territorio della regione Campania; Vista la nota del Presidente della regione Campania dell'11 dicembre 2008; Acquisita l'intesa della regione Campania; Dispone: Art. 1.
1. Il generale Roberto Jucci - Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270/2003 provvede, in regime ordinario ed in termini d'urgenza, alla prosecuzione, entro il 31 dicembre 2009, di tutte le iniziative gia' programmate per il definitivo superamento del contesto critico di cui in premessa. 2. All'esito delle attivita' di cui al comma 1, il Commissario delegato provvede, altresi', al successivo trasferimento alle Amministrazioni ed agli Enti ordinariamente competenti dei beni, delle attrezzature ed eventualmente delle unita' di personale utilizzate per l'attuazione delle finalita' connesse al superamento del contesto critico in rassegna, unitamente alla documentazione contabile ed amministrativa relativa alla gestione commissariale. 3. Il Commissario delegato e' altresi' autorizzato ad avvalersi dei soggetti attuatori, del personale, anche a contratto, dei consulenti e degli esperti operanti presso la struttura commissariale ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3270/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' della collaborazione degli uffici tecnici della regione, degli enti locali, anche territoriali, e delle amministrazioni periferiche dello Stato. |
| Art. 2.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente. |
| Art. 3.
1. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, provvede utilizzando le risorse destinate al superamento del contesto di criticita' in rassegna nonche' le ulteriori disponibilita' finanziarie che si renderanno disponibili nell'ambito del bilancio dello Stato e della regione Campania.. |
| Art. 4.
1. Il Commissario delegato trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva sull'attivita' svolta ai sensi della presente ordinanza, corredata della rendicontazione delle spese sostenute. |
| Art. 5.
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile e' estranea ai rapporti comunque nascenti in dipendenza del compimento delle attivita' del Commissario delegato. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 dicembre 2008 Il Presidente: Berlusconi |
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