1. Premessa.
Il Dipartimento per le pari opportunita' intende promuovere interventi destinati a bambini che vivono la difficile situazione dell'ospedalizzazione. La degenza ospedaliera, infatti, risulta essere un momento traumatico per il bambino, poiche' si trova a sperimentare un'esperienza di vita in grado di influenzare il suo normale sviluppo: la separazione dai genitori e l'ingresso nel nuovo ambiente possono determinare uno stato di insicurezza, di confusione, di disorientamento e diversita' rispetto ai bambini non malati. L'ospedalizzazione d'altra parte non favorisce lo sviluppo dell'immaginazione, dell'azione e della creativita'; anzi si puo' affermare che tende a limitare la liberta' di ciascuno e l'espressione delle proprie capacita'. Considerando che il diritto al miglior trattamento e alle migliori cure possibili e' un diritto fondamentale, specialmente per i minori, il Dipartimento intende sostenere azioni finalizzate ad un miglioramento complessivo dell'assistenza ospedaliera e che intervengano per prevenire, o quantomeno ridurre, il trauma del ricovero ospedaliero. In tale contesto, il Dipartimento per le pari opportunita' intende promuovere e sostenere l'operato degli organismi del terzo settore, presenti su tutto il territorio nazionale, impegnati in attivita' di clown terapia. L'impatto positivo delle tecniche di animazione comica utilizzate dai clown rendono i pazienti protagonisti attivi nella costruzione della propria gioia e serenita' e consentono agli ammalati di affrontare con maggiore efficacia situazioni di malessere, di ridimensionare ansie e paure e di trasformare in senso positivo anche le emozioni negative. Con il termine clown terapia infatti, si indica l'applicazione di un insieme di tecniche derivate dal circo e dal teatro di strada in contesti di disagio (sociale o fisico), quali ospedali, case di riposo, case famiglia, orfanotrofi, centri diurni, centri di accoglienza ecc. La finalita' e' quella di stimolare la parte sana della persona, ironizzando sulle pratiche mediche, al fine di sdrammatizzare certi stati di angoscia che possono assalire il malato, chi lo assiste e chi lo cura. Tutto questo per dare vigore alla parte sana presente nel malato ed accelerare il processo di guarigione. Il clown dottore non fa animazione, ma opera un cambiamento terapeutico usando la «clowneria», la magia, il gioco comico o poetico, come metafora terapeutica per far scaturire l'energia vitale del ridere come emozione-sfondo e stato alterato di coscienza. Nello specifico, il clown dottore si rivolge, non solo ai degenti, ma all'intera comunita' ospitata dalla struttura (parenti, personale sanitario, volontari, ecc.), elaborando le migliori strategie di comunicazione ed interazione, attraverso un ascolto attivo ed attento dei contesti e delle situazioni in cui opera. Ancora oggi, nonostante il fermo riconoscimento dei bisogni fondamentali dei bambini ospedalizzati e dello stimolo costante a vederli sereni, le difficolta' che si incontrano sono molteplici: dal reperimento dei volontari, alla formazione, alla sensibilizzazione sull'utilita' della clown terapia. Con il presente avviso il Dipartimento intende incentivare e consolidare le attivita' specifiche di clown terapia all'interno degli ospedali; contribuire alla realizzazione di azioni formative che preparino nuovi soggetti a svolgere l'attivita' di clown terapia in maniera professionale; finanziare azioni volte alla sensibilizzazione e divulgazione della disciplina della clown terapia. 2. Obiettivi specifici e azioni ammissibili. Obiettivo del presente avviso consiste nel promuovere interventi finalizzati ad un miglioramento dell'assistenza a minori ospedalizzati, sostenendo le attivita' di clown terapia. Saranno finanziate le azioni di seguito indicate e volte a progettare e/o sviluppare nuovi interventi. Le proposte progettuali dovranno essere caratterizzate dal loro carattere operativo. L'avviso prevede il finanziamento di tre diverse linee di intervento, di seguito dettagliate: Linea 1 - Attivita' di clown terapia presso strutture ospedaliere; Linea 2 - Percorsi formativi in clown terapia; Linea 3 - Azioni di comunicazione e sensibilizzazione sulle attivita' di clown terapia. 3. Risorse programmate. L'ammontare delle risorse destinate ai progetti di cui al presente avviso e' di euro 2.000.000 a valere sul «Fondo per le politiche relative ai diritti e le pari opportunita'», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per pari opportunita', ai sensi dell'art. 19, comma 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006. L'importo e' cosi' ripartito: Linea di attivita' 1: 1.250.000,00 euro; Linea di attivita' 2: 450.000,00 euro; Linea di attivita' 3: 300.000,00 euro. Per ogni linea di intervento il contributo del Dipartimento per le pari opportunita' potra' coprire le spese fino al 90% del costo totale del progetto presentato. Il proponente, pertanto, dovra' garantire un cofinanziamento almeno pari al 10% del totale. Il contributo massimo per ciascun progetto, e' il seguente: Linea di attivita' 1: euro 175.000,00; Linea di attivita' 2: euro 67.500,00; Linea di attivita' 3: euro 18.000,00. Detti massimali sono riferiti alla quota finanziabile dal Dipartimento per le pari opportunita' ed e', quindi, possibile presentare progetti che prevedano un costo complessivo superiore, con l'onere di attestare con idonea documentazione il residuale finanziamento in proprio o da parte di altro ente che non deve essere, comunque, inferiore al 10% del costo totale del progetto. 4. Durata dei progetti. Ai fini del presente avviso saranno ammessi alla valutazione progetti della durata massima di 12 mesi a decorrere dalla data dell'atto di concessione del finanziamento. 5. Soggetti proponenti. Quali soggetti proponenti singoli, o quali capofila di soggetti raggruppati (ATI/ATS), sono ammessi gli organismi del terzo settore legalmente costituiti ai sensi della vigente normativa, non aventi scopo di lucro, che abbiano tra le proprie finalita' la realizzazione di attivita' di clown terapia in favore di minori. I soggetti ammessi al finanziamento dovranno inoltre necessariamente possedere la qualifica di ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilita' sociale), art. 10 e seguenti del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. a) Per la Linea di attivita' n. 1 e la Linea di attivita' n. 3, i soggetti proponenti possono partecipare singolarmente o in forma associata (ATI/ATS), fermo restando che sara' considerato soggetto proponente e, in quanto tale, responsabile nei confronti dell'amministrazione della realizzazione dell'intero progetto, l'ente individuato dai componenti il partenariato, quale soggetto capofila. Nell'eventualita' che il soggetto proponente partecipi in forma associata, il raggruppamento dovra' necessariamente essere composto almeno da: in qualita' di capofila,una ONLUS costituitasi non meno di tre anni prima dalla data di pubblicazione dell'avviso, che abbia tra le proprie finalita' istitutive la realizzazione di interventi di clown terapia, e che dimostri di svolgere e/o di aver svolto attivita' di clown terapia presso strutture ospedaliere; una ONLUS costituitasi almeno un anno prima dalla data di pubblicazione dell'avviso e che abbia tra le proprie finalita' la realizzazione di interventi di clown terapia. b) Per la Linea di attivita' n. 2 i soggetti proponenti possono partecipare singolarmente o in forma associata (ATI/ATS), fermo restando che sara' considerato soggetto proponente e, in quanto tale, responsabile nei confronti dell'amministrazione della realizzazione dell'intero progetto, l'ente individuato dai componenti il partenariato, quale soggetto capofila. Nell'eventualita' che il soggetto proponente partecipi in forma associata, il raggruppamento dovra' necessariamente essere composto almeno da: in qualita' di capofila, una ONLUS costituitasi non meno di tre anni prima dalla data di pubblicazione dell'avviso e che dimostri di svolgere e di aver svolto corsi di formazione in clown terapia in convenzione con un ente pubblico o presso strutture accreditate; un ente di formazione accreditato a livello regionale o un'universita'. In caso di partecipazione singola, il soggetto proponente dovra' dimostrare di aver gia' svolto attivita' di formazione in clown terapia. Per ognuna delle linee di intervento, la realizzazione delle attivita' progettuali dovra' essere svolta necessariamente dal soggetto proponente capofila e dai suoi partners, non essendo ammesso l'affidamento a soggetti terzi delle attivita' medesime. Una deroga a tale divieto sara' possibile solo in relazione a consulenti esterni, esperti e contributi specialistici per i quali l'ente non disponga di professionalita' interne adeguate, che dovranno essere individuati gia' in sede progettuale. Tale circostanza dovra' essere descritta nella scheda di progetto. Ogni soggetto, singolo o associato, potra' presentare progetti su una o piu' linee di intervento. Ogni soggetto, sia in qualita' di capofila che di partner, pena l'inammissibilita' delle relative domande, potra' presentare un solo progetto per linea di intervento. 6. Azioni ammissibili. Linea di attivita' 1): attivita' di clown terapia presso strutture ospedaliere. Questa linea prevede la realizzazione della seguente attivita': avvio di attivita' di clown terapia in almeno tre reparti presso strutture ospedaliere nelle quali il soggetto proponente gia' opera e/o non ha mai operato. I reparti indicati non devono necessariamente trovarsi all'interno della stessa struttura ospedaliera. Il soggetto proponente, per ciascun reparto in cui sara' svolta, in caso di aggiudicazione, l'attivita' di clown terapia, dovra' presentare, insieme agli allegati A, B e C, le relative lettere di adesione a firma congiunta della direzione sanitaria e del direttore del reparto. I costi ritenuti ammissibili sono: le spese di personale da impiegare nelle attivita', le spese per materiali e attrezzature, le spese di coordinamento e amministrazione di progetto (che non possono superare globalmente il 5% del costo complessivo del progetto) e le spese generali (che non possono eccedere l'8% del costo totale del progetto). Ciascun progetto dovra' contemplare non meno di 10 mesi di servizio operativo di clown terapia. Linea di attivita' 2): percorsi formativi in clown terapia. Questa linea di attivita' prevede la realizzazione di corsi di carattere teorico-pratico in clown terapia. I corsi dovranno avere una durata minima di 600 ore, con frequenza obbligatoria, ed essere rivolti ad un minimo di 30 soggetti maggiorenni. La presente linea di intervento e' strutturata in tre lotti (Nord - Centro - Sud Italia) di pari importo, al fine di garantire la distribuzione delle risorse sul territorio nazionale. Nell'eventualita' che non tutte le risorse messe a disposizione su uno o piu' lotti vengano utilizzate, queste verranno ridistribuite sugli altri lotti. I costi ritenuti ammissibili sono: le spese di personale da impiegare nell'attivita' formativa, le spese relative ai materiali didattici, le spese di coordinamento e amministrazione (che non possono superare globalmente il 5% del costo complessivo del progetto) e le spese generali (che non possono eccedere l'8% del costo totale del progetto). Linea di attivita' 3): comunicazione e sensibilizzazione alle attivita' di clown terapia. Questa linea di attivita' prevede la realizzazione di azioni mirate di sensibilizzazione e comunicazione sul territorio, finalizzate all'informazione sulla clownterapia e sulle organizzazioni che operano nel settore. I progetti dovranno necessariamente prevedere una o piu' azioni tra quelle di seguito indicate: focus group con gli operatori socio-sanitari; convegni territoriali destinati ad un target specifico; produzione di materiale divulgativo. La presente linea di attivita' sara' strutturata in tre lotti (Nord - Centro - Sud Italia) di pari importo, al fine di garantire la distribuzione delle risorse sul territorio nazionale. Nell'eventualita' che non tutte le risorse messe a disposizione su uno o piu' lotti vengano utilizzate, queste verranno ridistribuite sugli altri lotti. I costi ritenuti ammissibili sono: le spese di personale da impiegare nelle attivita', le spese relative alla realizzazione e disseminazione dei prodotti, le spese di coordinamento e amministrazione (che non possono superare globalmente il 5% del costo complessivo del progetto) e le spese generali (che non possono eccedere l'8% del costo totale del progetto). 7. Presentazione delle domande. I soggetti proponenti dovranno presentare i progetti utilizzando unicamente la modulistica allegata al presente avviso, disponibile sul sito internet http:// www.pariopportunita.gov.it I progetti dovranno pervenire in una busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno: intestazione del mittente; intestazione dell'Amministrazione procedente: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita', largo Chigi n. 19 - 00187 Roma; la dicitura: «Avviso per il finanziamento di interventi a carattere sperimentale finalizzati al sostegno agli organismi del terzo settore impegnati in attivita' di clown terapia» . I progetti dovranno essere presentati a mano, ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo corriere entro e non oltre il termine perentorio indicato al successivo paragrafo 9 al seguente indirizzo: Dipartimento per le pari opportunita' - largo Chigi n. 19 - 00187 Roma - IV Piano, Stanza n. 4091. La data di presentazione della documentazione e' stabilita e comprovata dal timbro apposto dal Dipartimento per le pari opportunita'. Nel caso di invio tramite raccomandata, ai fini del rispetto del termine di cui al successivo art. 8, non fa fede il timbro postale di spedizione, ma la data di ricevimento da parte dell'amministrazione. I progetti presentati a mano ovvero a mezzo corriere dovranno essere consegnati unicamente presso la stanza n. 4091 Servizio per gli affari generali, il personale e la contabilita' dalle ore 11.30 alle ore 15.00 dal lunedi' al venerdi'. Il plico dovra' contenere la seguente documentazione in originale: domanda di ammissione al finanziamento (allegato A) e altra documentazione indicata al successivo art. 9; scheda di progetto (allegato B), comprensiva dei curricula delle risorse professionali coinvolte; piano finanziario (allegato C). Il plico dovra' inoltre contenere 2 copie delle schede di cui agli allegati A, B (curricula esclusi), C. 8. Termine di presentazione dei progetti. I progetti dovranno essere presentati entro le ore 13.00 del 40° giorno, naturale e consecutivo, dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il su-indicato termine, qualora coincidente con un giorno non lavorativo, si intende differito al primo giorno non festivo immediatamente successivo. 9. Documentazione richiesta. I soggetti proponenti dovranno presentare la seguente documentazione: 1. autocertificazione (ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) avente per oggetto il nominativo del legale rappresentante e l'idoneita' dei suoi poteri alla sottoscrizione degli atti del presente avviso; 2. domanda di ammissione al finanziamento, redatta secondo l'allegato modello A, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' di quest'ultimo in corso di validita'; 3. copia dello statuto e/o dell'atto costitutivo; 4. dichiarazione attestante l'iscrizione all'Anagrafe unica delle Onlus, ai sensi del decreto ministeriale n. 266 del 18 luglio 2003 (regolamento concernente le modalita' di esercizio del controllo relative alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, in attuazione dell'art. 11, comma 3, decreto legislativo n. 460/1997); 5. dichiarazione del legale rappresentante circa l'insussistenza, nei confronti propri e dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, corredata da un elenco contenente le generalita' complete dei componenti dei succitati organi; 6. dichiarazione sostitutiva di certificazione resa (ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) dal legale rappresentante che attesti: che l'ente non si trova in stato di fallimento, liquidazione o situazioni equivalenti; che non sono pendenti domande di concordato ne' di amministrazione controllata; che l'ente e' in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori; che l'ente e' in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse. 7. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 resa dal legale rappresentante, dalla quale risulti che il progetto non forma oggetto di altri finanziamenti da parte di pubbliche amministrazioni; 8. in caso di raggruppamento, la dichiarazione con cui i soggetti partners attestano la forma di partenariato prescelta (ATI/ATS), il soggetto capofila e la volonta' di costituire formalmente tale partenariato in caso di finanziamento del progetto. In caso di raggruppamento, la domanda di cui al punto 2 e la dichiarazione di cui al punto 8 dovranno essere sottoscritte congiuntamente dai rappresentanti legali di tutti i partners; la documentazione di cui ai punti 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 dovra' essere prodotta singolarmente da tutti i componenti del raggruppamento. 10. Cause di inammissibilita'. Saranno considerate inammissibili e pertanto escluse, come tali, dalla valutazione le proposte progettuali: a) redatte su supporti cartacei diversi dagli allegati al presente avviso; b) i cui allegati risultino non compilati; c) presentate da soggetti diversi da quelli legittimati, cosi' come individuati al precedente art. 5; d) i cui partner, in forma singola o associata risultino presenti in piu' progetti relativi alla stessa linea di attivita'; e) che richiedano un finanziamento superiore all'importo massimo concedibile per ogni linea di attivita'; f) che richiedano un finanziamento superiore al 90% del costo complessivo del progetto, per ogni linea di attivita'; g) prive della firma del legale rappresentante, ove esplicitamente richiesta; h) prive di uno o piu' requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 9. L'esclusione per taluna delle cause di cui al presente articolo sara' comunicata al soggetto proponente. L'istruttoria di ammissibilita' verra' eseguita a cura della Commissione di valutazione di cui all'articolo successivo. 11. Valutazione dei progetti. Per la valutazione delle proposte progettuali pervenute sara' istituita una apposita Commissione. Tutte le proposte ammissibili saranno esaminate secondo i criteri di selezione indicati nel presente articolo. Non saranno ammessi a finanziamento i progetti che non raggiungeranno il punteggio minimo di 60.
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A conclusione dell'istruttoria la Commissione incaricata redige, per ciascuna linea di attivita', una graduatoria finale dei progetti, che dovra' essere approvata con decreto del capo Dipartimento per le pari opportunita'. Le graduatorie conterranno l'elenco dei progetti ammessi per ogni linea di intervento, in ordine decrescente di punteggio attribuito dalla commissione di valutazione, finanziabili fino ad esaurimento delle risorse. Nel caso in cui due o piu' progetti conseguano il medesimo punteggio ed occupino nella graduatoria una posizione tale da non permettere l'ammissione al finanziamento di tutti i progetti con pari punteggio, l'ordine di posizione nella graduatoria sara' determinato tramite sorteggio. Sulla base di tali graduatorie si procedera', dunque, al finanziamento dei progetti in ordine di punteggio ottenuto. Nell'eventualita' in cui si realizzino economie in una o piu' linee di intervento, o vi siano rinunce, l'Amministrazione provvedera' alla riallocazione delle risorse, definendo una graduatoria comprensiva di ogni linea di intervento che conterra' tutti i progetti che hanno avuto un punteggio minimo di 60. Dell'approvazione delle graduatorie verra' data comunicazione a tutti i soggetti proponenti. L'elenco dei progetti finanziati, per ciascuna linea di intervento, sara' pubblicato sul sito internet http://www.pariopportunita.gov.it 12. Modalita' di erogazione. Il contributo verra' assegnato in due tranche: la prima a titolo di anticipo, pari al 50% del totale, e dietro presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa; il restante 50% verra' erogato a saldo, in seguito alla presentazione di fattura o nota di debito e relazione sulle attivita' realizzate, alla verifica da parte del Dipartimento della loro corretta realizzazione ed al controllo della documentazione di spesa di cui al punto 14. Le spese effettivamente sostenute e documentate dovranno essere comprensive della quota di cofinanziamento a carico del proponente. 13. Limiti di esigibilita' delle spese. Il piano finanziario dovra' essere redatto utilizzando esclusivamente l'allegato C. 1. L'ammontare minimo del cofinanziamento da parte del soggetto proponente sara' pari al 10%, da intendersi esclusivamente come apporto monetario. 2. Nell'ambito delle spese per le risorse umane (personale dipendente, consulenti esterni, ecc.), i costi di coordinamento e amministrazione di progetto non potranno superare globalmente il 5% del costo complessivo del progetto. 3. Non saranno riconosciute elegibili le spese rientranti nell'ambito delle attivita' di promozione del progetto che prevedono la costruzione ex novo di siti web. 4. Le spese generali non possono eccedere il l'8% del costo complessivo del progetto. 14. Procedure di avvio, attuazione e rendicontazione dei progetti. I progetti dovranno essere avviati, inderogabilmente, pena la revoca del finanziamento, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta registrazione della convenzione presso i competenti organi di controllo e concludersi nei tempi stabiliti. Eventuali proroghe del termine finale potranno essere concesse, sino ad un massimo di sei mesi, in presenza di cause imprevedibili e non imputabili al soggetto attuatore, che impediscano la realizzazione del progetto nei tempi programmati. I soggetti titolari dei progetti possono proporre adeguamenti o modificazioni motivati rispetto al progetto iniziale, che non ne alterino l'impostazione e le finalita', da sottoporre alla preventiva approvazione da parte dell'amministrazione. Eventuali variazioni compensative tra le singole macrovoci di spesa contemplate nel piano finanziario dovranno essere evidenziate all'atto della presentazione della rendicontazione e della relazione finali di cui al presente paragrafo, precisandone le motivazioni. Le variazioni compensative che comportano uno scostamento eccedente il 20% della singola macrovoce di spesa dovranno essere previamente autorizzate dal Dipartimento, su richiesta motivata del soggetto proponente. Entro 45 giorni dalla conclusione delle attivita' progettuali, il soggetto attuatore dovra' presentare la sotto-indicata documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante: relazione finale; rendicontazione finale, redatta coerentemente all'impostazione del piano finanziario; elenco dei giustificativi delle spese sostenute, distinto per macrovoci di spesa. I giustificativi delle spese sostenute in esecuzione delle attivita' progettuali dovranno essere conservati e resi disponibili all'Amministrazione fino a due anni dalla conclusione del progetto. I soggetti attuatori dovranno presentare, a meta' del periodo contrattuale, una relazione intermedia sullo stato di attuazione del progetto, corredata da un prospetto recante l'indicazione delle spese sostenute nel periodo di riferimento e redatto coerentemente con l'impostazione del piano finanziario. La suddetta relazione dovra' essere consegnata entro 30 giorni dal termine indicato. Il Dipartimento per le pari opportunita' si riserva di effettuare verifiche in loco a campione sull'effettiva esecuzione delle attivita'. 15. Utilizzo del logo del Dipartimento per le pari opportunita'. Dall'assegnazione del finanziamento statale discende l'obbligo per il soggetto attuatore di utilizzare il logo ufficiale del Dipartimento per le pari opportunita' con la dicitura «Progetto finanziato dal Dipartimento per le pari opportunita'» sulla documentazione informativa, compresi i siti internet, i seminari ed i convegni connessi all'attivita' di promozione del progetto. Il predetto logo sara' fornito dall'Amministrazione procedente all'avvio delle attivita'. Il materiale informativo suddetto dovra' essere messo a disposizione dell'Amministrazione, anche su supporto informatico, ai fini della eventuale diffusione attraverso il sito istituzionale. 16. Principio di non discriminazione. I principi di parita' di genere, di pari opportunita' per tutti e di non discriminazione, in considerazione della loro valenza trasversale, dovranno informare tutti gli interventi finanziati attraverso l'impiego di modalita' atte a superare gli ostacoli che impediscono di fatto il pieno esercizio dei diritti riconosciuti in materia di tutela contro tutte le forme di discriminazioni dall'ordinamento giuridico italiano. 17. Altre informazioni. I soggetti interessati potranno inviare quesiti per posta elettronica all'indirizzo di seguito indicato non oltre 20 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione dei progetti, indicando nella voce «Oggetto» l'articolo o gli articoli dell'avviso sul quale si intende avere piu' informazioni: m.chiurco@governo.it Le risposte ai quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul sito internet: www.pariopportunita.gov.it 18. Responsabile del procedimento. Il responsabile del procedimento e' la dott.ssa Alessandra de Marco, dirigente del servizio affari generali, personale e contabilita' del Dipartimento per le pari opportunita'. |