Gazzetta n. 300 del 24 dicembre 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 9 dicembre 2008 |
Riconoscimento, alla prof.ssa Bruna Martino, delle qualifiche professionali acquisite nell'Unione europea, quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante. |
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IL DIRETTORE GENERALE per gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e per l'autonomia scolastica
Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Bruna Martino; Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato; Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie; Considerato che l'interessata, ai sensi della C.M. 21 marzo 2005, n. 39, e' esonerata dalla presentazione della conoscenza linguistica, in quanto ha compiuto, in Italia, tredici anni di studio in scuole italiane con insegnamento impartito in lingua italiana ed e', inoltre, laureata in italiano quale lingua straniera; Rilevato che l'interessata e' abilitata in «italiano - seconda lingua» e che detta disciplina non e' presente nel sistema scolastico nazionale vigente; Tenuto conto di quanto convenuto in sede della riunione del coordinamento - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche comunitarie - Ufficio per le politiche sociali e culturali, punto 2, del verbale del 17 febbraio 2006 - protocollo n. 1751, circa l'opportunita' di riconoscere in Italia l'insegnamento della lingua madre ai cittadini abilitati in italiano, quale lingua straniera, in altri Paesi dell'Unione europea; Considerata l'impossibilita' di riconoscere l'abilitazione all'insegnamento della lingua polacca che, peraltro, non e' lingua madre ne' e' lingua insegnata nelle scuole secondarie italiane; Considerata, inoltre, la particolarita' del caso, per il quale occorre valutare la condizione di madrelingua italiana dell'interessata, gli studi compiuti in Italia con lingua d'insegnamento italiana e l'esperienza professionale acquisita in Polonia quale docente di lingua italiana; Tenuto conto del parere espresso, sul caso specifico, con nota fax del 1° febbraio 2007 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie - Punto nazionale di contatto - informazioni su riconoscimenti professionali; Tenuto conto, altresi', della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nelle sedute del 21 e 27 febbraio 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/1992; Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata e' qualificata nello Stato membro d'origine; Rilevato, altresi', che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento e' subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonche', al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari; Visto il decreto direttoriale 8 maggio 2007, protocollo n. 4437, che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento; Vista la nota protocollo n. 10597/P del 14 novembre 2008 con la quale l'Ufficio scolastico regionale per la Calabria ha fatto conoscere l'esito favorevole della prova attittudinale; Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206; Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata, ne integra e completa la formazione; Decreta:
1. Il titolo di formazione professionale cosi' composto: diploma universitario di primo livello «Licencjat» conseguito il 24 giugno 2003 presso Uniwersytet Slaski w Katowicach con sede a Katowice (Polonia); diploma universitario «Dyplom Filologii Wloskiej» (Diploma di Filologia italiana) conseguito presso Uniwersytet Slaski w Katowicach con sede a Katowice (Polonia) il 29 settembre 2005, posseduto dalla cittadina italiana Martino Bruna nata a Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria) il 9 luglio 1974, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, e' titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole secondarie, nelle classi di concorso: 43/A - Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media; 50/A - Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado. 2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 dicembre 2008 Il direttore generale: Dutto |
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