Gazzetta n. 299 del 23 dicembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 14 novembre 2008
Rideterminazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio valide per la provincia di Bologna.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Bologna

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628 recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che ha semplificato le procedure amministrative di autorizzazione all'aumento nel numero di facchini di cui all'art. 121 T.U.L.P.S. adottato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n. 407;
Visto l'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica, che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora Direzioni provinciali del lavoro, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio;
Visto il contratto collettivo nazionale del settore merci e spedizioni stipulato in data 27 giugno 2002 tra le Associazioni Cooperative, AGCI Servizi, ANCST-Legacoop, Federlavoro e Servizi, Confcooperative, e le Segreterie nazionali delle OO.SS., Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti e successivi rinnovi, da ultimo l'accordo economico biennale di applicazione del 14 gennaio 2008;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 concernente l'attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;
Sentite in data 9 settembre 2008 le Organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, le Associazioni del movimento cooperativo e le Associazioni delle imprese appaltanti o committenti lavori di facchinaggio nonche' INPS, INAIL e Camera di commercio;
Considerato che il piu' recente aggiornamento delle tariffe in parola e' stato effettuato con decreto del 3 maggio 2006 (validita' dal 1° maggio 2006) e' quindi ormai decorso il periodo di tempo che indicativamente assume il Ministero del lavoro con lettera circolare del 2 febbraio 1995 per la periodicita' dell'aggiornamento delle tariffe stesse;
Ritenuto di assumere come utili elementi tecnici di riferimento il coefficiente di rivalutazione dei prezzi per il biennio 2006/2007 e quello programmato per l'anno 2008 sia su base locale che su base nazionale;
Decreta:

Dal 17 novembre 2008 e' vigente il nuovo tariffario delle operazioni di facchinaggio valido per la provincia di Bologna, allegato al presente decreto di cui e' parte integrante.
Con l'aggiornamento delle operazioni di facchinaggio vengono altresi' rideterminate le relative tariffe minime, applicando un aumento del 5,4% sugli importi delle tariffe delle corrispondenti operazioni risultanti nel precedente tariffario del 1° maggio 2006.
Bologna, 14 novembre 2008
Il direttore provinciale: Casale
 
Allegato 1

Tariffe minime delle operazioni di facchinaggio Art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342 Valide per la
provincia di Bologna dal 17 novembre 2008
----> Vedere Allegato da pag. 8 a pag. 14 <----
 
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