Gazzetta n. 299 del 23 dicembre 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 16 dicembre 2008 |
Attuazione dell'articolo 50, comma 5-ter della legge n. 326 del 2003, concernente la definizione del contributo procapite annuo da riconoscere ai medici prescrittori convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. |
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IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO del Ministero dell'economia e delle finanze
di concerto con
IL CAPO DIPARTIMENTO della qualita' del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali
Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, il comma 5-bis concernente il collegamento telematico in rete dei medici prescrittori del Servizio sanitario nazionale (SSN) e la ricetta elettronica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008, attuativo del comma 5-bis del citato art. 50, concernente le modalita' tecniche per il collegamento telematico in rete dei medici prescrittori del Servizio sanitario nazionale e la ricetta elettronica; Visto il comma 5-ter del citato art. 50, il quale prevede che per la trasmissione telematica dei dati delle ricette di cui al comma 5-bis del medesimo art. 50, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, e' definito un contributo da riconoscere ai medici prescrittori convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, per l'anno 2008, nei limiti di 10 milioni di euro; Considerato di poter riconoscere il contributo di cui al comma 5-ter del citato art. 50, ai medici prescrittori convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, appartenenti alle regioni presso le quali e' stato convenuto uno specifico accordo per l'avvio sperimentale, a partire dal 2008, dell'applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, a fronte della prima trasmissione telematica dei dati delle ricette secondo le modalita' di cui al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008 e nel rispetto della tempistica definita nell'ambito dei predetti accordi regionali; Visto lo specifico accordo convenuto nel corso della riunione tenutasi il 18 novembre 2008 presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Agenzia delle entrate, Sogei e la regione Campania, relativo al piano dettagliato delle attivita' per l'avvio sperimentale nell'anno 2008 dell'applicazione presso la regione Campania delle disposizioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008; Visto lo specifico accordo convenuto nel corso della riunione tenutasi il 18 novembre 2008 presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Agenzia delle entrate, Sogei e la regione Piemonte, relativo al piano dettagliato delle attivita' per l'avvio sperimentale nell'anno 2008 dell'applicazione presso la regione Piemonte delle disposizioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008; Visto l'art. 4 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, il quale prevede che le regioni possono presentare al Ministero dell'economia e delle finanze le proprie richieste di adesione totale o parziale al comma 11 del citato art. 50, relativamente alla trasmissione telematica dei dati delle ricette da parte dei medici prescrittori; Ritenuto di procedere all'erogazione del contributo di cui al comma 5-ter del citato art. 50 secondo le medesime modalita' di cui all'Accordo tra Stato e regioni e province autonome, sancito il 15 marzo 2007, concernente le modalita' erogative del contributo per le strutture di erogazione dei servizi sanitari, ai sensi del comma 7 del medesimo art. 50; Decreta: Art. 1. Contributo per i medici prescrittori convenzionati SSN 1. Ai sensi del comma 5-ter dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, ai singoli medici prescrittori convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, e' riconosciuto, per l'anno 2008, un contributo pari a 152 euro, a fronte del primo invio telematico dei dati delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, nonche' a fronte del prelevamento degli elenchi informatici dei propri assistiti e dei propri ricettari assegnati, valutati dal Ministero dell'economia e delle finanze conformi alle modalita' previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008 e alla tempistica definita nell'ambito degli accordi regionali concernenti l'avvio sperimentale dell'applicazione delle disposizioni di cui al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008. 2. Il contributo unitario di cui al comma 1 e' determinato sulla base del numero di medici prescrittori convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, ripartito per regione, di cui all'allegato 1 , che costituisce parte integrante della presente convenzione. |
| Art. 2. Modalita' erogative del contributo 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli esiti delle verifiche di cui all'art. 1, comma 1 , semestralmente, entro sessanta giorni dal semestre di riferimento, un prospetto riepilogativo degli importi da anticipare ad ogni medico prescrittore convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, distinto per azienda sanitaria competente. 2. Le regioni e le province autonome, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, autorizzano le proprie aziende sanitarie al pagamento, ai medici prescrittori convenzionati con il Servizio sanitario nazionale degli importi del prospetto riepilogativo di cui al comma 1. 3. Entro il 30 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, le regioni e le province autonome comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze le somme effettivamente anticipate di cui al comma 2. 4. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al trasferimento alle regioni e province autonome interessate, a titolo di rimborso, delle somme effettivamente anticipate dalle stesse ai medici prescrittori convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di cui al comma 3. 5. Le regioni autorizzate all'invio diretto dei dati delle ricette ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, possono richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze il rimborso dell'eventuale contributo regionale erogato direttamente, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 1, comma 1. La relativa erogazione e' subordinata al procedimento di verifica, da stabilire con il Ministero dell'economia e delle finanze, circa la conformita' del contributo regionale a quanto previsto dall'art. 1 del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 dicembre 2008
Il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze Canzio Il capo Dipartimento della qualità del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali De Giuli |
| Allegato 1
----> Vedere Allegato a pag. 4 <---- |
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