Gazzetta n. 298 del 22 dicembre 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 11 dicembre 2008 |
Determinazione delle tariffe minime per lavori di facchinaggio nella provincia di Chieti per il biennio 2009/2010. |
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IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Chieti Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, con particolare riferimento all'art. 4, comma 1, che attribuisce agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, oggi direzioni provinciali del lavoro, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio in precedenza esercitate dalle Commissioni provinciali di cui all'art. 3 della legge n. 407 del 3 maggio 1955; Vista la circolare del M.L.P.S. dir. gen. dei rapporti di lavoro Div. IV n. 25157 del 2 febbraio 1995, inerente il Regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio e determinazione delle relative tariffe, e la successiva circolare M.L.P.S. n. 39 del 18 marzo 1997; Visto il precedente proprio decreto direttoriale del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 8 dell'11 gennaio 2007; Ravvisata la necessita' di aggiornare le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio per il biennio 2009-2010 da valere per la provincia di Chieti; Preso atto del tasso tendenziale medio di inflazione registrato nel periodo settembre 2006-settembre 2008, del definitivo superamento del c.d. salario convenzionale e la conseguente equiparazione della base imponibile ai fini previdenziali ed assicurativi propri della generalita' delle imprese. e degli incrementi retributivi derivanti dal C.C.N.L. di categoria; Sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le Associazioni datoriali, le Associazioni del movimento cooperativo ed acquisiti i pareri pervenuti dalle medesime; Decreta: Per il biennio 2009-2010 nella provincia di Chieti, per le operazioni di facchinaggio le tariffe minime orarie vengono come di seguito riderminate:
Art. 1.
Prestazioni in economia 1) Lavori in economia in genere (alimentaristi, tessili, abbigliamento, calzature, ecc.): A) Euro 14,40 + iva anno 2009; B) Euro 14,90 + iva anno 20l0. 2) Lavori in economia riferiti a prodotti di industrie manifatturiere per la lavorazione e trasformazione dei metalli (metalmeccaniche, siderurgiche, ecc.), dei materiali non metallici (ceramica, legno, vetro e giocattoli ) e cartarie: A) Euro 14,80 + iva anno 2009; B) Euro 15,30 + iva anno 2010. 3) Lavori in economia riferiti a prodotti di industrie chimiche, petrolchimiche, energia, ricerca e produzione di idrocarburi: A) Euro 15,20 + iva anno 2009 B) Euro 16,00 + iva anno 2010. |
| Art. 2.
Maggiorazioni La tariffa oraria sara' maggiorata nella misura del: 25% per lavoro notturno; 50% per lavoro festivo; 60% per lavoro notturno e festivo; 50% per prestazioni lavorative inferiori alle 4 ore giornaliere; 30% per lavoro straordinario cumulabile con le percentuali previste per lavoro notturno, festivo, notturno-festivo e inferiori alle 4 ore giornaliere come sopra determinate, ricorrendone le specifiche fattispecie. Le suddette tariffe sono comprensive sia degli oneri per istituti contrattuali che degli oneri contributivi e gestionali. Chieti, 11 dicembre 2008 Il direttore provinciale: De Paulis |
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